CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 5447/04/2017, depositata in data 18 dicembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano il diniego dell’istanza di interpello disapplicativoNumero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026Numero di raccolta generale 22910/2026della disciplina delle società non operative (art. 30 leggeData pubblicazione 08/07/2026n.724/1994) per il 2013.La CTP riteneva il ricorso inammissibile, in quanto il dettodiniego non rientrava tra i provvedimenti impugnabili ex art. 19d.lgs. n. 546/1992, e, comunque, infondato, stante l’insussistenza diragioni oggettive tali da giustificare la disapplicazione dellanormativa sulle società non operative; condannava, infine, la societàal pagamento delle spese di lite.2. La contribuente interponeva gravame alla Commissionetributaria regionale della Lombardia ribadendo l’autonomaimpugnabilità del diniego.La CTR, ritenuto il diniego non autonomamente impugnabile,confermava la decisione di primo grado, compensando peròintegralmente le spese di entrambi i gradi.3. Per la cassazione della citata sentenza la Società proponericorso affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso espiega ricorso incidentale affidato a due motivi.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l’esame, in viaprioritaria, del ricorso incidentale.1.1. Con il primo motivo il patrono erariale lamenta, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsaapplicazione) art. 112 c.p.c. e 36 d.Lgs. 546/92» per avere la CTRomesso qualsiasi decisione sull’eccezione di inammissibilitàdell’appello, sollevata dall’Ufficio per non avere la società, nelgravame, contestato (anche) la decisione di rigetto nel meritodell’istanza di disapplicazione.1.1.1. Il motivo è infondato.1.1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandaNumero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026Numero di raccolta generale 22910/2026o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente eData pubblicazione 08/07/2026inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).1.1.3. Nella specie la ricorrente incidentale ha indicato nelcorpo del controricorso gli atti nei quali aveva avanzato l’eccezionedi inammissibilità dell’avverso gravame e ha allegato i detti atti; laCTR non solo non ha dato atto, nella motivazione, della proposizionedell’eccezione, ma ha anche omesso qualsiasi decisione sulla stessa.1.1.4. L’omissione, però, non integra il vizio denunciato,ovvero la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicitorigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ (censurabilemediante ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudicedi merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmentecensurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimitàsulla decisione inespressa e sulla sua decisività; Cass. 08/05/2023n. 12131) sono stati tracciati da tempo da questa Corte. Si èNumero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026Numero di raccolta generale 22910/2026costantemente affermato che ricorre la statuizione implicita di rigettoData pubblicazione 08/07/2026di una domanda o di un’eccezione quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda ol’eccezione, pur se non espressamente trattate, siano superate otravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone,come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (da ultimo, Cass. 26/09/2024, n. 25710).Si è, ad esempio, ritenuto, in ipotesi di impugnativa di cartelladi pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, che ladecisione di rigetto, da parte del giudice di merito, dei motivi dimerito comporti il rigetto implicito di quelli (pur ritualmente propostidal contribuente) relativi alla regolarità formale della cartella (Cass.06/02/2025, n. 2953).1.1.5. Nella specie, la CTR ha ritenuto infondato il gravamedella società contribuente, in tal modo implicitamente rigettandoqualsiasi eccezione e/o questione relativa alla sua ammissibilità (cfr.in questi termini Cass. 08/03/2007, n. 5351 e Cass. 06/12/2017, n.29191, in ipotesi di omessa decisione sull’eccezione diinammissibilità del gravame, ritenuta implicitamente rigettata nelladecisione che valuti i profili di merito dello stesso).1.2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, sempre inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità dellasentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsaapplicazione) art. 329 c.p.c. e 2901 c.p.c. e 2909 c.c. e 100 c.p.c.»per non avere la CTR rilevato che sulla statuizione di primo grado diinfondatezza della pretesa fatta valere con l’interpello era caduto ilgiudicato per non essere stata appellata dalla contribuente.Precisamente, l’Agenzia sostiene che la sentenza della CTP eraaffidata a due distinte rationes decidendi l’una in rito (inammissibilitàdel ricorso), l’altra nel merito (infondatezza della domanda diinterpello) e che, quindi, ambedue avrebbero dovuto esserecensurate con l’atto di appello.Numero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026Numero di raccolta generale 22910/20261.2.1. Il motivo è infondato.Data pubblicazione 08/07/20261.2.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte‘qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, oun capo di essa, o un singolo motivo di gravame,così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito,proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile,per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza dalui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsisvolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto’ (Cass. 19/12/2017,n. 30393); ‘ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile unadomanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente procedutoal loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersiininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici conla conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere nél'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censuraresoltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la veraragione della decisione’ (Cass. 16/06/2020, n. 11675 e, conparticolare riferimento al processo tributario, Cass. 12/12/2024, n.32092).Nella specie, pertanto, la CTP, avendo dichiaratol’inammissibilità del ricorso originario della contribuente in quantoavente ad oggetto un atto non compreso tra quelli indicati dall’art.19 d.lgs. 546/1992, si è spogliata della potestas iudicandi; tutte leconsiderazioni ulteriori svolte nel merito della pretesa della societàsono quindi state rese ad abundiantium e, in quanto tali, sonoinsuscettibili di passare in giudicato, per cui un eventuale appelloproposto al riguardo dalla contribuente sarebbe stato inammissibile.2. Con l’unico motivo di ricorso principale la societàcontribuente deduce, in relazione all’articolo 360, comma primo, n.3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.19 D.Lgs.n.546/1992 con riferimento al disconoscimento dell’interesseconcreto ed attuale ad agire avverso la risposta ottenuta a seguitoNumero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026di interpello ex art.37 bis, comma 8, D.P.R. n.600/1973 in capo allaNumero di raccolta generale 22910/2026società ricorrente e alla impugnabilità del provvedimento dDia tda ipnubibeligcaozio ne 08/07/2026dell’interpello disapplicativo». Sostiene che, contrariamente aquanto ritenuto dalla CTR, la giurisprudenza di legittimità affermal’autonoma impugnabilità del diniego dell’interpello disapplicativo.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Secondo il più recente (e, ormai, costante) orientamentodi legittimità, la risposta negativa del fisco a un interpellodisapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quellielencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti,tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che lastessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento dellaricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c.,a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piùmodificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, adinvocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimitàsostanziale della pretesa impositiva (ex multis, Cass. 27/01/2023,n. 2634; da ultimo, Cass. 03/05/2026, n. 12372).2.3. La CTR non ha fatto buon governo dei principi appenarichiamati quando ha affermato la non impugnabilità dell’atto de quo.3. In definitiva, il ricorso principale va accolto, rigettato quelloincidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per nuovo esame nel merito del ricorsooriginariamente proposto e per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30Numero registro generale 16313/2018Numero sezionale 5320/2026Numero di raccolta generale 22910/2026maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaData pubblicazione 08/07/2026l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale;rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti