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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20250/2022

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e - »sol Itl SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 27 settembre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, del 4 settembre 2021 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup.

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La piattaforma indiziaria non è contraddistinta dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la stessa ha un'estrema debolezza e genericità poiché fondata su dati presuntivi che non consentono la formulazione di un capo d'accusa dettagliato, in relazione all'assenza di un contributo concreto posto in essere dal ricorrente nell'ambito della vicenda in giudizio.

Il tribunale del riesame si è, infatti, appiattito sulle valutazioni soggettive della polizia giudiziaria.

Lo stupefacente sequestrato è riferibile esclusivamente al fratello del ricorrente (Davide), come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio di garanzia.

Deve valutarsi se ci troviamo di fronte a una connivenza non punibile o a un contributo causale alla realizzazione del reato. 31 ricorrente dichiarava di dormire nel salone e non nella camera da letto (dove invece dormiva il fratello Davide), dove è stato rinvenuto lo stupefacente.

Il ricorrente non ha mai negato che il fratello detenesse nell'abitazione la sostanza stupefacente, ma ha solo escluso un suo contributo causale alla detenzione, nonostante ne fosse a conoscenza.

Egli quindi potrebbe essere accusato, al massimo, di una connivenza non punibile, non del concorso con il fratello. 2.

2. Vizio della motivazione sulle ritenute esigenze cautelari, senza valutazione adeguata di una misura meno afflittiva, gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.

Il ricorrente viva il lavoro a Catania e pertanto non può ritenersi sussistente un pericolo di fuga; non sussistono esigenze relative all'acquisizione e alla genuinità della prova, in considerazione dell'indagine già compiuta.

La misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del bracciale elettronico, garantirebbe la costante presenza del ricorrente presso il suo luogo di residenza/ evitando il pericolo di reiterazione dei reati.

Il Tribunale non ha considerato che i precedenti del ricorrente riguardano fatti risalenti nel tempo, e attualmente lo stesso non è gravato da nessun carico pendente.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto/ ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza/ l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come la droga è stata rinvenuta nell'armadio e sotto i due letti (19 buste di erba, con materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza).

Con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità il Tribunale ha ritenuto il concorso del ricorrente nella detenzione della droga, in quanto risultava inverosimile che lo stesso non dormisse nella camera da letto, dove c'erano due letti.

Inoltre, evidenziava come il fratello del ricorrente, Davide, aveva escluso la responsabilità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti penali.

Infatti, "In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione.

Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta" (Sez. 4, Sentenza n. 12777 del 12/10/2000 Ud., dep. 07/12/2000, Rv. 217903 - 01). 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Il detto limite del sindacato fr•fcip,érAif;pideze....4 s P di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione. 3.

2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (solo una connivenza non punibile), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione della personalità del ricorrente (gravato da numerosi precedenti penali gravi, quattro condanne per stupefacenti, due condanne per furti, una per rapina e tre per evasione, nonché la violazione della sorveglianza speciale di P.S.) iche evidenzia un alto pericolo della reiterazione dei reati della stessa specie.

Inoltre, il pericolo della recidiva può, per il Tribunale del riesame, ricavarsi dalle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza idonea a ricavare dosi singole medie in n. di 10.166, che unitamente ai precedenti penali escludono l'occasionalità della condotta.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).t 111#10" - - Aic;f0 CG f : Sull'adeguatezza della misura cautelare in carcere l'ordinanza risulta ampiamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari esclude una spontanea osservanza e non evita i contatti con i settori criminali di riferimento.

La custodia domiciliare sarebbe pertanto inidonea ad evitare i contatti con i mondi criminali dei settori interessati, in considerazione anche del fatto che la droga era detenuta in casa, utilizzata quale centro di deposito e di confezionamento Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101).

Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le esigenze cautelari in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale della custodia cautelare domiciliare con le speciali e gravi esigenze cautelari.

Infine, il Tribunale evidenziava come il ricorrente è gravato da tre precedenti per evasione.

Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando le motivazioni del riesame.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - »sol Itl SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 27 settembre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, del 4 settembre 2021 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La piattaforma indiziaria non è contraddistinta dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la stessa ha un'estrema debolezza e genericità poiché fondata su dati presuntivi che non consentono la formulazione di un capo d'accusa dettagliato, in relazione all'assenza di un contributo concreto posto in essere dal ricorrente nell'ambito della vicenda in giudizio. Il tribunale del riesame si è, infatti, appiattito sulle valutazioni soggettive della polizia giudiziaria. Lo stupefacente sequestrato è riferibile esclusivamente al fratello del ricorrente (Davide), come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio di garanzia. Deve valutarsi se ci troviamo di fronte a una connivenza non punibile o a un contributo causale alla realizzazione del reato. 31 ricorrente dichiarava di dormire nel salone e non nella camera da letto (dove invece dormiva il fratello Davide), dove è stato rinvenuto lo stupefacente. Il ricorrente non ha mai negato che il fratello detenesse nell'abitazione la sostanza stupefacente, ma ha solo escluso un suo contributo causale alla detenzione, nonostante ne fosse a conoscenza. Egli quindi potrebbe essere accusato, al massimo, di una connivenza non punibile, non del concorso con il fratello. 2. 2. Vizio della motivazione sulle ritenute esigenze cautelari, senza valutazione adeguata di una misura meno afflittiva, gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente viva il lavoro a Catania e pertanto non può ritenersi sussistente un pericolo di fuga; non sussistono esigenze relative all'acquisizione e alla genuinità della prova, in considerazione dell'indagine già compiuta. La misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del bracciale elettronico, garantirebbe la costante presenza del ricorrente presso il suo luogo di residenza/ evitando il pericolo di reiterazione dei reati. Il Tribunale non ha considerato che i precedenti del ricorrente riguardano fatti risalenti nel tempo, e attualmente lo stesso non è gravato da nessun carico pendente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto/ ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza/ l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come la droga è stata rinvenuta nell'armadio e sotto i due letti (19 buste di erba, con materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza). Con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità il Tribunale ha ritenuto il concorso del ricorrente nella detenzione della droga, in quanto risultava inverosimile che lo stesso non dormisse nella camera da letto, dove c'erano due letti. Inoltre, evidenziava come il fratello del ricorrente, Davide, aveva escluso la responsabilità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti penali. Infatti, "In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione. Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta" (Sez. 4, Sentenza n. 12777 del 12/10/2000 Ud., dep. 07/12/2000, Rv. 217903 - 01). 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Il detto limite del sindacato fr•fcip,érAif;pideze....4 s P di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione. 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (solo una connivenza non punibile), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione della personalità del ricorrente (gravato da numerosi precedenti penali gravi, quattro condanne per stupefacenti, due condanne per furti, una per rapina e tre per evasione, nonché la violazione della sorveglianza speciale di P.S.) iche evidenzia un alto pericolo della reiterazione dei reati della stessa specie. Inoltre, il pericolo della recidiva può, per il Tribunale del riesame, ricavarsi dalle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza idonea a ricavare dosi singole medie in n. di 10.166, che unitamente ai precedenti penali escludono l'occasionalità della condotta. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).t 111#10" - - Aic;f0 CG f : Sull'adeguatezza della misura cautelare in carcere l'ordinanza risulta ampiamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari esclude una spontanea osservanza e non evita i contatti con i settori criminali di riferimento. La custodia domiciliare sarebbe pertanto inidonea ad evitare i contatti con i mondi criminali dei settori interessati, in considerazione anche del fatto che la droga era detenuta in casa, utilizzata quale centro di deposito e di confezionamento Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101). Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le esigenze cautelari in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale della custodia cautelare domiciliare con le speciali e gravi esigenze cautelari. Infine, il Tribunale evidenziava come il ricorrente è gravato da tre precedenti per evasione. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94
Sentenza Cassazione n. 20250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris