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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22036/2026

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ale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ITALINAum erIoN re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro teNmumperoo rdei r,a ccolta generale 22036/2026rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 151/2022 della CORTE D’APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – società avente ad oggetto la gestione eorganizzazione di servizi assistenziali, anche in formaintegrativa e sostitutiva a quella familiare, sia a livellodomiciliare che ospedaliero – ha proposto opposizione avversoil decreto ingiuntivo n. 219/2019 con il quale il Tribunale diArezzo le aveva intimato di versare all’Inps la sommacomplessiva di 526.411,52 euro a titolo di contributiprevidenziali relativi al periodo da settembre 2011 a marzo2014, oltre sanzioni e interessi.2.

La domanda monitoria era stata avanzata sulla scorta delverbale unico di accertamento e notificazione del 5 agosto 2014emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Arezzo aseguito di attività ispettiva condotta da funzionari dellaDirezione unitamente a militari della Guardia di Finanza.Mediante il citato verbale era stato contestato alla Fenicel’omesso pagamento di contributi per lavoratori dipendenti nel- 2 -Numero registro generale 22368/2022periodo in precedenza indicato e, in particolare, era statoN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026contestato alla società: a) per il periodo dal 2009 a maggiDoat a pubblicazione 27/06/20262012, di avere intrattenuto rapporti di lavoro subordinato conuna serie di persone inquadrate come collaboratori occasionali,a partita Iva e a progetto; b) per il periodo successivo da giugno2012 sino a marzo 2014, di essere l’effettiva datrice di lavoro dirapporti di lavoro subordinato formalmente instaurati dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] con una serie dilavoratori (soci o collaboratori) ritenuti “lavoratori in nero”.Secondo la DTL l’attività di assistenza domiciliare e ospedalierafornita dalla società a privati e famiglie era stata svolta: 1) nelprimo periodo, grazie a collaboratori, badanti o colf inviatipresso le famiglie e che, in realtà, operavano come veri e propridipendenti della società; 2) nel secondo periodo, fittiziamentedalla neo-costituita [OSCURATO:PERSONA], privadi una propria struttura organizzativa, che di fatto forniva allaprecedenza, e fatturava quindi alle famiglie le prestazioni diassistenza e ai collaboratori i compensi ricevuti.3.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha spiegatointervento ad adiuvandum dell’opponente la CooperativaSociale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto di essereinteressata alla controversia sia perché con atto 17 dicembre2014 aveva preso in affitto il ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA], siaperché con atto 19 dicembre 2016 lo aveva acquistato.4.

Espletata attività istruttoria, il Tribunale di Arezzo ha accoltol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, annullato il decretoingiuntivo, ha dichiarato che la società non era tenuta alversamento delle somme richieste per contributi e sommeaggiuntive.

Il primo Giudice ha ritenuto, difatti, che tra la Fenicee le persone che svolgevano servizi di assistenza non fosse- 3 -Numero registro generale 22368/2022intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato stante laN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026mancanza di prova del requisito della eterodirezione.

Data pubblicazione 27/06/20265.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haaccolto il gravame dell’Inps, respinto l’opposizione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2019 econdannato la società e la cooperativa, in solido tra loro, allarefusione in favore dell’Inps delle spese dei due gradi di giudizio.Richiamati ampi stralci della propria sentenza n. 343/2018, concui era stata riformata la sentenza del Tribunale di Arezzo cheaveva accolto, nei confronti del Ministero del lavoro e dell’Inail,il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi due ritenuti rispettivamente responsabileaziendale e trasgressore) per l’accertamento della illegittimitàdel verbale di accertamento e dei conseguenti provvedimentiadottati dall’Istituto assicuratore, la Corte territoriale haritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori dallegale rappresentante Matteucci e da numerosi lavoratori, irapporti di lavoro in questione fossero di natura subordinata.6.

Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, articolato in dodici motivi e illustrato damemoria.

La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso con cui ha spiegato ricorso incidentale,censurando il capo relativo alle spese.

L’Inps ha resistitomediante controricorso.7.

All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa- 4 -applicazione degli artt. 414, 416, 643 e 645 c.p.c., peNru mneoron re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026avere la Corte d’appello considerato che nel procedNiummeeron dti ora ccolta generale 22036/2026promosso con ricorso per decreto ingiuntivo e in caso dDait a pubblicazione 27/06/2026opposizione la parte sostanziale attrice è l’opposto, il quale deveintegrare con la memoria difensiva la domanda formulata nelricorso monitorio, in modo che il complesso dei due atti abbia irequisiti di cui all’art. 414 n. 3) e n. 4) c.p.c., e per non avererilevato che l’Inps non aveva formulato una domanda previstadai requisiti di cui all’art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello motivato su tale questione.Parte ricorrente deduce che la domanda proposta dall’Inps,quale risultante dal ricorso per decreto ingiuntivo e dallamemoria difensiva depositata nel giudizio di opposizione, nonpresentava i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto non eraspecificata la somma chiesta a titolo di contributi per ciascunodei mesi cui si riferiva la pretesa.

Sottolinea, inoltre, che talequestione era stata sollevata fin dal primo grado del giudizio epoi era stata riproposta in appello, ma sul punto la Corte dimerito non aveva motivato in alcun modo.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processodel lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delleragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità delricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primogrado, è soggetta alla regola generale della conversione inmotivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c., cononere del convenuto di impugnare la decisione anche conriguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto (v.Cass. n. 12923 del 2013 e Cass. n. 23059 del 2024).- 5 -Questa Corte ha chiarito, inoltre, che la parte totalmNuemnertoe re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026vittoriosa nel merito, ma soccombente su quNeusmteiroo ndi era ccolta generale 22036/2026pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigettDoat a pubblicazione 27/06/2026(espresso od implicito) o per omesso esame della stessa – checonsiste nell’illegittima pretermissione o nella violazionedell’ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioniimpresso dalla parte medesima – deve spiegare appelloincidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiorela questione rispetto alla quale ha maturato una posizione disoccombenza teorica.

Infatti, non può limitarsi alla merariproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casiin cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confrontidella sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimoassorbimento (v.

Cass. n. 20315 del 2021).2.2.

Nella specie, è la stessa parte ricorrente, risultatainteramente vittoriosa in primo grado per ragioni di merito, adedurre di aver sollevato già in primo grado la questione relativaalla genericità e indeterminatezza della domanda formulatadall’Inps e di averla soltanto riproposta in grado di appello (v.pagg. 20 e 21 del ricorso), senza tuttavia spiegare appelloincidentale.

Ciò comporta l’inammissibilità del motivo in esame,in quanto relativo a questione pregiudiziale non correttamentedevoluta alla cognizione della Corte di merito.3.

Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., per non avere la sentenza di appello rilevatoche, non avendo l’Inps indicato, né nel ricorso monitorio né nellamemoria difensiva, i singoli importi mensili dei contributi omessie le causali specifiche delle voci di sanzioni civili applicate, nonaveva provato i relativi presupposti e, quindi, per avere la- 6 -sentenza accolto la domanda dell’Inps, pur non provaNtaum,e roin re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026violazione dell’art. 2697 c.c.

Numero di raccolta generale 22036/2026La ricorrente rileva che l’Inps, non avendo adempiuto all’onerDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]deduttivo, era venuto meno anche all’onere probatorio su diesso incombente.

A suo avviso, quindi, la Corte d’appello haviolato il fondamentale principio per cui nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova è a caricodella parte che ha depositato il ricorso per ottenere il titolomonitorio.4.

Il motivo è infondato.4.1.

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (v.

Cass. n. 13395del 2018 e Cass. n. 18092 del 2020).4.2.

La sentenza impugnata non è incorsa nella denunciataviolazione, posto che essa ha esaminato la fattispecie sottopostaal suo vaglio ritenendo dimostrata la natura subordinata deirapporti di lavoro in questione, ma senza in alcun modo fargravare sulla parte opponente l’onere di provare la naturaautonoma dei rapporti in questione.Anzi, nel richiamare il proprio precedente n. 343/2018 la Corteha affermato che l’onere della prova circa la natura subordinatadei rapporti era stato assolto dall’Inail (in quel giudizio, infatti,si discuteva della legittimità del verbale di accertamento e dei- 7 -consequenziali provvedimenti assunti dall’Istituto assicuraNtumoerreo )re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026sulla base delle dichiarazioni raccolte dagli ispettoNrumi.e ro Hdi ara ccolta generale 22036/2026applicato, quindi, una regola di riparto dell’onere della provDaat a pubblicazione 27/06/2026perfettamente aderente al presente giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, nel quale – come ripetutamente afferma lagiurisprudenza di questa Corte – l’onere della prova incombesulla parte opposta (cfr., per citare solo alcuni precedenti inmateria di domanda avente ad oggetto il pagamento dicontributi previdenziali, Cass. n. 16351 del 2007 e Cass. n.18480 del 2007).5.

Con il terzo motivo, formulato a norma dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza nellaparte in cui ha attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA] la titolarità dei contrattistipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] peril periodo da luglio 2012 a marzo 2014, stante la violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., e dell’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c.La ricorrente osserva che la Corte di merito ha riconosciutol’esistenza di alcune circostanze di fatto relative al periodosuccessivo alla costituzione, avvenuta nel luglio 2012, dellacooperativa [OSCURATO:PERSONA] (cioè: la fatturazione daparte delle prestazioni da parte della cooperativa; il fatto che lacooperativa teneva i rapporti con i soci collaboratori; il fatto cheGiorgio Matteucci agiva quale rappresentante della stessacooperativa), ma ha poi reso affermazioni inconciliabili econtraddittorie, asserendo che anche da quel momento in avantila [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato servizi alle famiglie.6.

Il motivo è infondato.6.1.

Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c., e dall’art. 111 Cost., sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del- 8 -criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionNeum edroe rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026proprio convincimento, come accade quando non vi siaN uamlceruo ndi ara ccolta generale 22036/2026esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicoD-ata pubblicazione 27/06/2026giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(v.

Cass. n. 3819 del 2020).

In particolare, sussiste il vizio diassenza della motivazione allorché la sentenza sia nulla percontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendonoincomprensibili le ragioni poste a base della decisione (v.

Cass.n. 16611 del 2018).6.2.

Nella sentenza impugnata si rinviene un’accurata eapprofondita disamina del quadro probatorio raccolto,imperniato essenzialmente sulle dichiarazioni assunte dalpersonale ispettivo nel corso dell’accertamento.In esito a tale disamina la Corte ha affermato che per l’interoperiodo considerato i collaboratori della [OSCURATO:SOCIETA] operavano, inrealtà, come veri e propri dipendenti della società, in quantoerano soggetti al potere organizzativo, direttivo e di controllodella stessa, nella persona del suo amministratore GiorgioMatteuci.

Questi riceveva la richiesta di assistenza da parte dellafamiglia, contrattava la prestazione e il prezzo, contattava illavoratore e lo inviava alla famiglia, prescrivendogli il tipo diassistenza da fornire, gli orari da rispettare e il luogo overecarsi, controllando altresì il suo operato tramite i report dellefamiglie e decidendone eventualmente lo spostamento ol’allontanamento (v. in particolare pag. 8 della sentenzaimpugnata).Ha rilevato, altresì, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha continuato ad operare conle stesse modalità anche dopo il mese di giugno del 2012, conl’unica differenza che le prestazioni alle famiglie erano fatturatedalla cooperativa (peraltro su ricevute che continuavano ariportare in evidenza il nome della [OSCURATO:SOCIETA]) e che ogni mese la- 9 -Numero registro generale 22368/2022società, in base ad apposita convenzione di affidamento dNi umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026servizi, emetteva fattura alla cooperativa, determinando Dialt a pubblicazione 27/06/2026compenso spettante in base a quanto fatturato nella propriazona operativa.

Anche in tale periodo le prestazioni deilavoratori erano sempre dirette dalla società, con un ruolo dimera interposizione della cooperativa, non invece dalle famiglieche richiedevano il servizio, le quali per ogni esigenza avevanoquale referente Matteucci.Ha valorizzato, inoltre, alcune circostanze concrete (adesempio: il fatto che tra i soci fondatori della cooperativa vifossero gli stessi soci della [OSCURATO:SOCIETA]; il fatto che diversi soci-lavoratori parlavano della cooperativa come di soggetto creatoda Matteucci per continuare la sua attività; il fatto che nonrisultava la partecipazione dei lavoratori alla vita dellacooperativa) significative del ruolo di mera fornitrice dimanodopera rivestito dalla cooperativa.Sulla scorta di tali rilievi la Corte d’appello ha concluso definendoil rapporto come “trilatero”, nel senso che la cooperativa silimitava a fornire la manodopera che la società impiegava perrealizzare il servizio oggetto dell’appalto con le famiglie, ossial’assistenza di base richiesta, senza che avesse alcuna rilevanzail fatto che le famiglie erano le fruitrici del servizio (v. inparticolare pag. 10).6.3.

È del tutto evidente che le affermazioni sulle quali si fondala decisione della Corte territoriale sono tutt’altro cheinconciliabili fra loro.

Esse non presentano alcun contrasto logicotale da rendere non intellegibile la ratio decidendi, ma si basanosu di un accurato apprezzamento delle circostanze fattuali chehanno portato a ritenere, attraverso un percorso logicocoerente, che nei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con i- 10 -collaboratori la cooperativa svolgeva il ruolo di sogNgumeetrtoo re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026fittiziamente interposto.

Numero di raccolta generale 22036/20267.

Con il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto Daalt a pubblicazione 27/06/2026terzo, si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e2475bis c.c., nonché dell’art. 29 del d.lgs. n. 279 del 2003, peravere la Corte d’appello confuso e rovesciato i ruoli dellafattispecie interpositoria, attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA] SocialeProgetto Assistenza Italia, per il periodo da luglio 2012 a marzo2014, il ruolo di appaltatrice, mentre essa era titolaredell’attività svolta verso terzi e dei rapporti con i collaboratori ecommittente di un mero servizio di segreteria alla [OSCURATO:SOCIETA], e peravere attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA], mera appaltatrice di un marginaleservizio di segreteria, il ruolo di committente.La società deduce che dal mese di luglio 2012 il soggettoimprenditore era la [OSCURATO:PERSONA] AssistenzaItalia che da sola stipulava tutti i contratti con le famiglie cherichiedevano servizi di assistenza agendo tramite la persona delproprio vicepresidente e amministratore [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale attività con i terzi essa era del tutto estranea,giacché l’unico contratto intercorso era quello con cui lacooperativa le aveva commissionato un servizio di segretariato.8.

Il motivo è inammissibile.8.1.

Dietro lo schermo della supposta violazione di legge laricorrente mira in realtà a contestare l’accertamento fattualeoperato dalla Corte di merito e che, per le ragioni prima indicate,è basato sul congruo e ampiamente motivato apprezzamentodelle risultanze probatorie acquisite al processo.Ne è riprova il fatto che la pretesa inosservanza dell’art. 29 deld.lgs. n. 276 del 2003 si fonda, in ultima analisi, sull’assunto diparte ricorrente secondo cui, a partire da luglio 2012, il soggetto- 11 -imprenditore non era più la società, ma la cooperativa, chNeu mseorola re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026stipulava i contratti con le famiglie che richiedevano assNiusmteeron dzi ara ccolta generale 22036/2026(v. pag. 33 del ricorso), ossia una circostanza che la CortDeat a pubblicazione 27/06/2026territoriale ha ritenuto smentita dalle dichiarazioni acquisite nelcorso dell’ispezione.8.2.

Tale accertamento si sottrae ex se al sindacato dilegittimità ed è certamente estraneo all’ambito dell’error iniudicando prospettato nella censura in esame.

Il vizio diviolazione di legge, difatti, consiste nella deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece,esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (v.

Cass. n. 3340 del 2019 e Cass. n. 7871 del 2025).9.

Tramite il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 e ss. e 2104 e 2222 c.c., per non avere lasentenza di appello considerato che: a) le prestazioni svolte peri richiedenti servizi di assistenza avevano natura di prestazioniautonome; b) ove le stesse fossero configurabili comesubordinate, il datore di lavoro era da individuare neirappresentanti delle famiglie che richiedevano servizi diassistenza, poiché erano essi gli utilizzatori delle prestazioni equelli che esercitavano il potere direttivo.Nell’articolata doglianza in esame si sostiene che la sentenzaimpugnata sarebbe incorsa nella prospettata violazione di leggeperché nella specie, a differenza di quanto accaduto nel giudiziodefinito mediante sentenza della Corte d’appello di Firenze n.- 12 -Numero registro generale 22368/2022343/2018 (alla quale la Corte si è richiamata), erano statNi umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026escussi ben undici testimoni, dalle cui dichiarazioni era risultatDoat a pubblicazione 27/06/2026che – come affermato dal Tribunale di Arezzo – l’effettivoesercizio delle funzioni direttive era svolto non dalla [OSCURATO:SOCIETA], madalle singole famiglie.

Si osserva che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva daredirettive a collaboratori che prestavano la loro attività presso lefamiglie e che, comunque, i rapporti in questione erano basatisu veri e propri contratti di lavoro autonomo.

Si rappresentache, in ogni caso, il vero datore di lavoro era il rappresentantedella famiglia (o il soggetto singolo) che chiedeva le prestazionistesse, perché era lui che utilizzava le prestazioni, era ilsoggetto nel cui interesse esse venivano svolte, era titolare dellastruttura in cui si espletava l’attività, era colui che pagava pertali prestazioni e dava disposizioni circa le modalità disvolgimento.10.

Il motivo è inammissibile.10.1.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, lavalutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali èpossibile inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a taleaccertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito.

Pertanto, il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinato ocome autonomo può essere censurato alla stregua dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, come tipizzati dall’art. 2094 c.c.

La valutazione delgiudice di merito è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., allorché il ricorso investa la criticadel ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la- 13 -scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altriNmumeenrot rie gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026denominati indici o criteri sussidiari di subordinazionNeum, eroc hdi era ccolta generale 22036/2026hanno indotto il giudice a includere il rapporto controversDoat a pubblicazione 27/06/2026nell’uno o nell’altro schema contrattuale (v.

Cass. n. 22846 del2022 e Cass. n. 7344 del 2024).10.2.

Quanto al caso in esame, si è già rilevato che la Corte dimerito ha valorizzato le dichiarazioni assunte nel corso degliaccertamenti ispettivi e, attraverso un’accurata disamina dellestesse, è giunta alla conclusione che i vari collaboratori(occasionali, a partita Iva, a progetto), per l’intero periodoconsiderato (cioè sia prima che dopo la costituzione dellacooperativa) operavano quali veri e propri dipendenti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].In particolare, la Corte ha affermato che i collaboratori eranosoggetti al potere organizzativo, direttivo e di controllo dellasocietà, nella persona del suo amministratore Matteucci, ilquale, con l’ausilio operativo della segretaria, riceveva larichiesta di assistenza dalla famiglia, per servizi a domicilio o inospedale di badante, colf, accompagnamento, contrattava laprestazione, le modalità e il prezzo, quindi contattava illavoratore e lo inviava alla famiglia, prescrivendogli – in base aquanto concordato con il cliente – il tipo di assistenza da fornirecon le modalità richieste, gli orari da rispettare, il luogo doverecarsi, con obbligo di rivolgersi allo stesso Matteucci perqualsiasi variazione o problematica, per sostituzioni, modifichedella prestazione o nuove richieste del cliente, imponendogliuna paga oraria fissa, controllando il suo operato tramite ilreport delle famiglie e decidendone eventualmente lospostamento o l’allontanamento, sottolineando peraltro che sitrattava di servizi di assistenza di tipo elementare e ripetitivo, acasa o in ospedale (in genere assistenza di base, cura della- 14 -Numero registro generale 22368/2022persona, compagnia, somministrazione di alimenti), tale da nonN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026richiedere conoscenze specialistiche o particolare formazioneDa,t a pubblicazione 27/06/2026né ordini o prescrizioni operative specifiche, ma solo indicazionidi massima e di contorno (v. nuovamente pag. 8).Sempre ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro come dinatura subordinata, la Corte ha soggiunto che non rileva laflessibilità del servizio, non è dimostrato il regime di autonomiadei lavoratori, che operavano invece in regime di soggezionealle direttive e disposizioni di Matteucci, né che il collaboratorefosse libero di accettare o meno di svolgere la prestazione senzaconseguenze in caso di rifiuto, così come ogni lavoratore è liberodi accettare o meno una proposta di lavoro avanzata da undatore, visto che secondo il verbale della DTL i rapporti di lavorosono definiti in base alla durata della prestazione presso lasingola famiglia richiedente; né rileva la delibera del 21 giugno2016 della [OSCURATO:PERSONA] in materia dicollaborazioni nel settore dei servizi di assistenza alle famiglie,che peraltro prevede, a seguito della proposta di incarico delcommittente, un accordo diretto tra cliente e collaboratore circala specifiche modalità del servizio, il cui contenuto dovrà poiessere comunicato al committente, ciò che non è affattoavvenuto nei casi in esame.10.3.

È evidente che, a fronte di un compendio motivazionaledi tale consistenza, non possono trovare ingresso in questa sedele censure formulate dalla ricorrente, le quali attengono almerito della valutazione delle prove raccolte e non, quindi, alprofilo concernente la specifica individuazione dei tratti tipicidella subordinazione, la cui effettiva esistenza, nella specie, èstata riscontrata dalla Corte di merito all’esito dell’ampiamotivazione di cui si è dato sinteticamente conto in precedenza.- 15 -Come già rilevato da questa Corte in altro arresto relatNivumoe roa rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza dellaNu mCeoror dti era ccolta generale 22036/2026d’appello di Firenze n. 343/2018 (ordinanza n. 31124 del 2024D)a,t a pubblicazione 27/06/2026le medesime considerazioni si possono replicare anche in ordineall’identificazione di chi in concreto eserciti il potere direttivo, inun rapporto di lavoro che coinvolge, a vario titolo, una pluralitàdi soggetti.

Anche l’individuazione del datore di lavoro checorrisponde al paradigma dell’art. 2094 c.c., invero,rappresenta un accertamento di fatto, al pari dell’accertamentoin ordine agli elementi costitutivi della subordinazione sulversante oggettivo.10.4.

Occorre qui aggiungere che in seno al percorsoargomentativo che sorregge la decisione impugnata un’ampiadisamina è dedicata anche alla valutazione delle dichiarazionirese dai numerosi testimoni escussi, le cui deposizioni – agiudizio della Corte territoriale – non si pongono affatto incontrasto con le dichiarazioni rese in sede di accertamentoispettivo, che peraltro sono da considerarsi di particolare valoreprobatorio in quanto rese nell’immediatezza dei fatti, genuine espontanee (v. pagg. 12 e 13).Si tratta all’evidenza di un apprezzamento delle prove riservatoal giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, perchéal primo è demandato in via esclusiva il compito di individuarele fonti del proprio convincimento e, quindi, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. exmultis Cass. n. 32505 del 2023).Ne deriva che la doglianza non può trovare ingresso in questasede anche nella parte in cui si sostiene che dalle dichiarazionitestimoniali era risultato che le funzioni direttive della- 16 -prestazione erano state esercitate dalle singole famiglie Neu mneoron re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Numero di raccolta generale 22036/202611.

Al sesto motivo è affidata la censura, formulata ai senDsait a pubblicazione 27/06/2026dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., di violazione e falsaapplicazione delle norme speciali (art. 5 del d.P.R. n. 1403 del1971; art. 1 del d.l. n. 155 del 1993, conv. in l. n. 243 del 1993;art. 49 della l. n. 488 del 1999; art. 120 della l. n. 388 del 2000;art. 1, commi 361 e 362, della l. n. 266 del 2005) in tema dicontribuzione previdenziale per i lavoratori domestici, per nonavere la Corte d’appello rilevato che la domanda dell’Inps eracarente anche perché non era stata indicata la percentuale dicontribuzione applicata.12.

Il motivo è inammissibile.12.1.

Nella sentenza impugnata si rileva che le questioniformulate dalla società in via subordinata, tra cui quella relativaall’illegittimità dell’applicazione del c.c.n.l., sono del tutto nuovee come tali inammissibili in appello, dato che dinanzi al Tribunalenon era mai stata fatta questione del c.c.n.l. applicato dalla DTLe dall’Inps per determinare l’imponibile sul quale calcolare icontributi.

Si osserva, inoltre, che tale non può essere il c.c.n.l.del Lavoro Domestico, non discutendosi di rapporti di lavorodegli operatori con le famiglie, ma semmai quello applicato dallastessa società (v. pag. 14).12.2.

La censura in esame non si confronta con la pronunciadella Corte territoriale, in particolare laddove si afferma chenella specie non trova applicazione la contrattazione collettivaconcernente i lavoratori domestici.Questa Corte ha chiarito che, al fine di individuare il contrattocollettivo sulla base del quale determinare le retribuzioni dautilizzare per il calcolo della contribuzione dovuta, occorre averriguardo all’attività effettivamente svolta dall’impresa ex art.- 17 -2070 c.c. (cfr., in tema di c.d.

“minimale contributivo”, CaNsusm.e rno r.e gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/202619759 del 2024 e, più di recente, Cass. n. 572 del 2026N)u.m ero di raccolta generale 22036/2026È chiaro che, a fronte dell’affermazione contenuta nelDlaat a pubblicazione 27/06/2026sentenza impugnata, sarebbe stato onere della ricorrenteindicare in modo specifico le ragioni – già enunciate nel giudiziodi merito – per le quali il contratto collettivo corrispondenteall’attività effettiva dell’impresa era quello relativo al lavorodomestico, considerato che, come osserva la Corte d’appello,nella specie non viene in rilievo il rapporto di lavoro intercorsotra il singolo operatore e il nucleo familiare al quale egli eraassegnato.13.

Con il settimo mezzo si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 27, comma 2, e 29 comma 3bis, deld.lgs. n. 276 del 2003, e degli artt. 1218 e ss. c.c., degli art.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non averela sentenza d’appello portato in detrazione dai contributirichiesti alla [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo da luglio 2012 a marzo 2014la somma di 33.346,00 euro che era stata pagata all’Inps pergli stessi collaboratori, riqualificati dall’Istituto come lavoratorisubordinati.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia innanzitutto che la questione era statatempestivamente posta dalla cooperativa costituitasi in primogrado dopo il deposito della memoria difensiva dell’Inps e,peraltro, che essa era senz’altro legittimata a sollevarla.

Rileva,inoltre, che la cooperativa aveva specificamente indicato lasomma la somma versata a titolo di contribuzione e prodottoanche la relativa documentazione, ma la Corte d’appello avevaomesso di prendere in considerazione tale documento.14.

Il motivo è inammissibile.- 18 -14.1.

Nel ricorso si precisa che l’eccezione relativa all’effNicumaecroia re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026parzialmente estintiva dei versamenti effettuati Numderoa dlli ara ccolta generale 22036/2026cooperativa era stata sollevata in primo grado da quest’ultimDaat a pubblicazione 27/06/2026nel proprio atto di intervento (v. pagg. 45 e 46) ed era stata poiriproposta in appello sia dalla società che dalla cooperativamedesima (v. pag. 46).14.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interventoadesivo dipendente previsto dall’art. 105, secondo comma,c.p.c., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nelquale i poteri dell’intervenuto sono limitati all’espletamento diun’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parteadiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni edeccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioniproposte da detta parte; ne consegue che, in caso diacquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventorenon può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in viaprincipale né in via incidentale (v.

Cass. n. 24370 del 2006 esuccessive conformi; v. anche Cass., sez. un., n. 23299 del2011, ove si specifica che l’interventore adesivo dipendente nonpuò dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto né proporreuna impugnazione autonoma).

In sostanza, l’intervento diestivo dipendente è caratterizzato dall’assenza di domande daparte del terzo e, quindi, non comporta un ampliamentodell’oggetto del giudizio, che rimane quello originariamentededotto dalle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 8095 del 2007, inmotivazione).14.3.

Ne discende che la società non è legittimata a censurarela sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione diadempimento del terzo che non risultava tempestivamentededotta.- 19 -Numero registro generale 22368/202215.

Con l’ottavo motivo si lamenta, a norma dell’art. 360, primoN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 27/06/20262697, secondo comma, c.c., e degli artt. 61, 115 e 191 c.p.c.,nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., per non avere la sentenza di appelloaccolto, per l’intero periodo oggetto della richiesta (settembre2011-marzo 2014), e quindi anche per il periodo settembre2011-giugno 2012, la richiesta di ammissione di una c.t.u.contabile, che era invece necessaria per accertare, in ipotesi, gliimporti dovuti per contributi e quelli già pagati anche se adiverso titolo ma sempre per gli stessi collaboratori, e quindi lerelative differenze.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove haaffermato che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio nonpoteva essere accolta perché la consulenza sarebbe stata deltutto esplorativa, non essendo stato indicato per qualilavoratori, quali periodi e quali somme erano state versate dalla16.

Il motivo è infondato.16.1.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che laconsulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in sensoproprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellavalutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioniche necessitino di specifiche conoscenze.

Ne consegue che ilsuddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine diesonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed èquindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa asupplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte diprova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricercadi elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra tante, Cass.- 20 -n. 8498 del 2025, Cass. n. 30218 del 2017 e Cass. n. 313N0um edroe rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/20262011).

Numero di raccolta generale 22036/202616.2.

Pertanto, è immune da censure la decisione della CortDeat a pubblicazione 27/06/2026territoriale di non ammettere la c.t.u. contabile richiesta a causadella genericità e indeterminatezza delle allegazioni relativeall’importo complessivo dei contributi versati all’Inps.16.3.

Né può fondatamente sostenersi che nella specie visarebbe stato un omesso esame di fatti decisivi che avrebberopotuto essere agevolmente verificati da un consulente tecnico.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,difatti, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delleindagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delleparti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività diallegazione delle parti – non applicandosi alle attività delconsulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tuttii documenti necessari al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fattiprincipali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioniche è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime,che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principalirilevabili d’ufficio (v.

Cass., sez. un., n. 3086 del 2022).17.

Con il nono motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., per non avere la Corted’appello rilevato che l’Inps non aveva mai specificato ipresupposti costitutivi delle tre pretese di sanzioni percomplessivi 214.232,24 euro, semplicemente indicate nelricorso monitorio.La ricorrente rileva che fin dal primo grado aveva contestato lemodalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni, indicate nelricorso monitorio quali “sanzioni civili L. 388/2000 (morosità)”,- 21 -“sanzioni civili L. 388/2000 (evasione)” e “sanzioni lavoroN unmeerroo re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026L. 183/2010)”, senza alcuna ulteriore specificazione.

NDuemderou dci era ccolta generale 22036/2026che tale omissione è motivo di nullità della domanda peDrat a pubblicazione 27/06/2026mancata esposizione dei fatti sui quali essa si fonda,evidenziando che la dichiarazione di credito posta a base delladomanda, in quanto proveniente dallo stesso Inps, è priva divalore nel giudizio di opposizione.18.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già enunciatenella disamina della prima censura.

Va ribadito, quindi, che alloscopo di far valere l’inosservanza delle disposizioni processualiasseritamente violate la parte ricorrente, risultata vittoriosa inprimo grado, avrebbe dovuto spiegare appello incidentale, inmancanza del quale il motivo di ricorso non può essereefficacemente formulato in sede di legittimità.19.

Il decimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver la Corte accolto la domandasenza fondarla su alcuna prova allegata dall’Inps.20.

Il motivo è infondato.20.1.

Come già evidenziato a proposito del secondo motivo, laviolazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., èconfigurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eraonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (v.

Cass. n. 13395 del2018 e Cass. n. 18092 del 2020).- 22 -20.2.

La prospettata violazione del criterio di riparto dell’Nounmeerroe re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026della prova non è ravvisabile nel caso di specie, postoN ucmhereo dli ara ccolta generale 22036/2026Corte territoriale non ha affatto sovvertito gli oneri probatoDrait a pubblicazione 27/06/2026incombenti sulle parti.

Del resto, l’indicazione specifica delledisposizioni in base alle quali sono stati determinati gli importirichiesti rende ragione anche delle modalità con cui essi sonostati determinati.20.3.

È da escludere, inoltre, che la sentenza sia incorsa nellaviolazione dell’art. 115 c.p.c., giacché non è stato dedotto chela Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20867 del 2020).21.

L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.3, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 12 del 2002, convertito in l. n. 73del 2022, nel testo sostituito dall’art. 4, primo comma, della l.n. 183 del 2010, per avere la sentenza di appello accolto ladomanda dell’Inps di sanzione civile per “lavoratori nero L.183/2010” di 159.496,32 euro, sebbene l’Inps fosse privo dilegittimazione ad adottare tale sanzione, che peraltro era stataapplicata per gli stessi fatti dall’ITL di Arezzo con le ordinanze-ingiunzioni n. 128 del 22 febbraio 2019 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., e n. 129 del 22 febbraio 2019 acarico di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]22.

Il motivo è infondato.22.1.

La doglianza in esame omette di considerare che, in baseall’ultimo periodo della disposizione che si assume violata, «…L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione deicontributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di- 23 -cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento» (aNrutm.e r3o r,e gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 20N0um2e,r on dei ral ccolta generale 22036/2026testo sostituito dall’art. 4, primo comma, della l. n. 183 dDealt a pubblicazione 27/06/20262010).22.2.

Trattandosi di sanzioni civili e non amministrative, lalegittimazione attiva spetta all’Inps e non certo – come invecesostiene la ricorrente – all’autorità competente a ricevere ilrapporto ai sensi dell’art. 17 della l. n. 689 del 1981.

Non èrilevante, quindi, che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro abbiaemesso ordinanze-ingiunzioni con le quali aveva irrogatosanzioni per l’assunzione “in nero” di quegli stessi lavoratori peri quali l’Inps aveva chiesto il versamento della contribuzionedovuta applicando anche le relative sanzioni civili.23.

Con il dodicesimo motivo, infine, viene dedotta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, commi 3 e 4, del d.l. n. 12 del 2002,convertito in l. n. 73 del 2022, nel testo sostituito dall’art. 4,primo comma, della l. n. 183 del 2010, per avere la Corted’appello configurato, rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA], quali rapporti “innero” e quindi privi di comunicazioni alle amministrazionipubbliche i rapporti di collaborazione intercorsi nel periodo daluglio 2012 a marzo 2014 fra la [OSCURATO:PERSONA] ProgettoAssistenza Italia e tutti i collaboratori, quando invece talirapporti erano stati comunicati, pur con una differentequalificazione, agli organi competenti, così evidenziandosi inmodo assoluto la volontà di non occultare i rapporti stessi.Nel motivo si sostiene che i rapporti di collaborazione inquestione non potevano essere considerati “a nero”, atteso che,pur nella non condivisibile costruzione degli ispettori, ciò cheaveva fatto la cooperativa doveva essere considerato come fattodalla stessa società.

Pertanto, doveva operare la norma- 24 -contenuta nell’art. 3, comma 4, cit., secondo cui le sanziNounmei ros rie gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026applicano qualora dagli adempimenti di carattere contribNuutmiveroo d ii nra ccolta generale 22036/2026precedenza assolti si evidenzi comunque la volontà di noDnat a pubblicazione 27/06/2026occultare il rapporto, anche se trattasi di differentequalificazione.24.

Il motivo è fondato.24.1.

Nella sentenza impugnata si dà atto della circostanza chela [OSCURATO:SOCIETA], in via subordinata, aveva rappresentato che i rapportidi lavoro intercorsi con la cooperativa non possono essereritenuti “in nero” ai fini delle sanzioni, trattandosi di rapporticonosciuti dagli enti competenti in virtù delle comunicazionieffettuate dalla cooperativa stessa (v. pag. 6).Si afferma, inoltre, che tale assunto non è condivisibile in quantola condotta tenuta dalla società integra, a norma dell’art. 116della l. n. 388 del 2000, un’ipotesi di evasione e non già diomissione contributiva, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva affattodenunciato all’Inps i rapporti di lavoro subordinato oggettodell’accertamento, né comunicato i modelli DM10 con laquantificazione dei contributi dovuti (v. pag. 14).Nel controricorso l’Inps osserva di aver applicato l’art. 3, comma3, ultimo periodo, del citato d.l. n. 12 del 2002, sottolineandoche tale fattispecie fa riferimento ai lavoratori c.d.

“irregolari”.24.2.

Deve ritenersi, quindi, che la Corte d’appello, pur avendoaffermato che la condotta della società doveva essere sussuntanella ipotesi di evasione contributiva, non abbia preso in esameil tema specifico relativo all’applicazione delle maggiori sanzioniriconosciuta dallo stesso Istituto previdenziale (art. 3, comma3, cit.).

Di conseguenza, sotto tale profilo la sentenza non si èconfrontata con il disposto del successivo comma 4 dell’art. 3,secondo cui «Le sanzioni di cui al comma 3 non trovanoapplicazione qualora, dagli adempimenti di carattere- 25 -contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunqNuumee rola re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026volontà di non occultare il rapporto, anche se tratNtuamserio ddi rai ccolta generale 22036/2026differente qualificazione».

Data pubblicazione 27/06/202624.3.

Al riguardo, deve ricordarsi che questa Corte ha già avutooccasione di chiarire come le sanzioni amministrative per lavoroirregolare di cui all’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, convertito dallal. n. 73 del 2002, che conseguono alla mancata regolarizzazionea fini fiscali e previdenziali dei dipendenti nonostante leagevolazioni volte ad incentivare l’emersione del lavorosommerso, non si applichino ad ipotesi, quali l’interposizioneillecita, la somministrazione irregolare o fraudolenta e l’appaltofittizio o illecito, in cui il rapporto di lavoro sia imputato asoggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro (v.

Cass. n.21740 del 2020).È stato osservato che, sulla scorta di Cass., sez. un., n. 356 del2010, vi è un nesso tra la sanzione amministrativa e la naturairregolare del rapporto di lavoro, che quindi non deve risultaredalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria,con la conseguente mancata regolarizzazione a fini fiscali eprevidenziali, per cui esorbitano dall’ambito di applicazione dellasanzione le ipotesi dell’interposizione illecita, dellasomministrazione irregolare o fraudolenta e dell’appalto fittizioo illecito, quando il rapporto di lavoro risulti dalle scritturecontabili del datore di lavoro interposto o dell’appaltatore (cfr. ipunti 13 e ss. della motivazione di Cass. n. 21740 del 2020).24.4.

Tale esclusione si riflette anche sulle sanzioni civili,considerato il tenore della disposizione che lo stesso Inpsafferma di aver applicato (cioè l’art. 3, comma 3, ultimo periodo,cit., nella versione ratione temporis applicabile al caso inscrutinio), in particolare laddove si precisa che l’aumentodell’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei- 26 -Numero registro generale 22368/2022contributi e dei premi riferiti «… a ciascun lavoratore irregolareN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026di cui ai periodi precedenti», sì da rendere evidente lo strettDoat a pubblicazione 27/06/2026legame esistente tra l’ambito applicativo delle sanzioniamministrative per il lavoro irregolare e quello delle sanzionicivili per l’evasione contributiva.24.5.

Si rende necessario, quindi, che la Corte d’appelloproceda ad un nuovo esame della controversia limitatamente alregime sanzionatorio applicato dall’Inps, avendo cura diindagare la fattispecie anche in merito all’esistenza deipresupposti per l’aumento dell’importo delle sanzioni civili (chelo stesso Inps deduce di aver operato), sia in relazione aldisposto dell’art. 3, comma 4, cit., sia in relazione al principio didiritto dinanzi ricordato circa la non operatività del regimesanzionatorio previsto per il lavoro irregolare nel caso diimputazione del rapporto di lavoro a soggetto diverso dal datoredi lavoro apparente.25.

L’accoglimento del ricorso principale, sia pur parziale,implica l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delquale è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere laCorte d’appello condannato in solido la cooperativa e la societàal pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

All’esitodel rinvio, difatti, la Corte di merito dovrà procedere ad unanuova regolazione delle spese del processo.26.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereaccolto il dodicesimo motivo del ricorso principale, mentrevanno rigettati il secondo, terzo, settimo, ottavo, decimo eundicesimo motivo; vanno dichiarati inammissibili il primo, ilquarto, il quinto, il sesto e il nono motivo.

Il ricorso incidentale,invece, rimane assorbito.- 27 -Numero registro generale 22368/2022La sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione aNl umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, iDnat a pubblicazione 27/06/2026diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame dellafattispecie applicando i principi di diritto dinanzi enunciati.

Qualegiudice del rinvio, alla Corte è demandato il compito di regolareanche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il dodicesimo motivo del ricorso principale;dichiara inammissibili il primo, il quarto, il quinto, il sesto, ilsettimo e il nono motivo; rigetta il secondo, terzo, ottavo,decimo e undicesimo motivo; assorbito il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 28 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ITALINAum erIoN re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro teNmumperoo rdei r,a ccolta generale 22036/2026rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 151/2022 della CORTE D’APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – società avente ad oggetto la gestione eorganizzazione di servizi assistenziali, anche in formaintegrativa e sostitutiva a quella familiare, sia a livellodomiciliare che ospedaliero – ha proposto opposizione avversoil decreto ingiuntivo n. 219/2019 con il quale il Tribunale diArezzo le aveva intimato di versare all’Inps la sommacomplessiva di 526.411,52 euro a titolo di contributiprevidenziali relativi al periodo da settembre 2011 a marzo2014, oltre sanzioni e interessi.2. La domanda monitoria era stata avanzata sulla scorta delverbale unico di accertamento e notificazione del 5 agosto 2014emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Arezzo aseguito di attività ispettiva condotta da funzionari dellaDirezione unitamente a militari della Guardia di Finanza.Mediante il citato verbale era stato contestato alla Fenicel’omesso pagamento di contributi per lavoratori dipendenti nel- 2 -Numero registro generale 22368/2022periodo in precedenza indicato e, in particolare, era statoN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026contestato alla società: a) per il periodo dal 2009 a maggiDoat a pubblicazione 27/06/20262012, di avere intrattenuto rapporti di lavoro subordinato conuna serie di persone inquadrate come collaboratori occasionali,a partita Iva e a progetto; b) per il periodo successivo da giugno2012 sino a marzo 2014, di essere l’effettiva datrice di lavoro dirapporti di lavoro subordinato formalmente instaurati dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] con una serie dilavoratori (soci o collaboratori) ritenuti “lavoratori in nero”.Secondo la DTL l’attività di assistenza domiciliare e ospedalierafornita dalla società a privati e famiglie era stata svolta: 1) nelprimo periodo, grazie a collaboratori, badanti o colf inviatipresso le famiglie e che, in realtà, operavano come veri e propridipendenti della società; 2) nel secondo periodo, fittiziamentedalla neo-costituita [OSCURATO:PERSONA], privadi una propria struttura organizzativa, che di fatto forniva allaprecedenza, e fatturava quindi alle famiglie le prestazioni diassistenza e ai collaboratori i compensi ricevuti.3. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha spiegatointervento ad adiuvandum dell’opponente la CooperativaSociale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto di essereinteressata alla controversia sia perché con atto 17 dicembre2014 aveva preso in affitto il ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA], siaperché con atto 19 dicembre 2016 lo aveva acquistato.4. Espletata attività istruttoria, il Tribunale di Arezzo ha accoltol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, annullato il decretoingiuntivo, ha dichiarato che la società non era tenuta alversamento delle somme richieste per contributi e sommeaggiuntive. Il primo Giudice ha ritenuto, difatti, che tra la Fenicee le persone che svolgevano servizi di assistenza non fosse- 3 -Numero registro generale 22368/2022intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato stante laN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026mancanza di prova del requisito della eterodirezione. Data pubblicazione 27/06/20265. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haaccolto il gravame dell’Inps, respinto l’opposizione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2019 econdannato la società e la cooperativa, in solido tra loro, allarefusione in favore dell’Inps delle spese dei due gradi di giudizio.Richiamati ampi stralci della propria sentenza n. 343/2018, concui era stata riformata la sentenza del Tribunale di Arezzo cheaveva accolto, nei confronti del Ministero del lavoro e dell’Inail,il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi due ritenuti rispettivamente responsabileaziendale e trasgressore) per l’accertamento della illegittimitàdel verbale di accertamento e dei conseguenti provvedimentiadottati dall’Istituto assicuratore, la Corte territoriale haritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori dallegale rappresentante Matteucci e da numerosi lavoratori, irapporti di lavoro in questione fossero di natura subordinata.6. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, articolato in dodici motivi e illustrato damemoria. La cooperativa [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso con cui ha spiegato ricorso incidentale,censurando il capo relativo alle spese. L’Inps ha resistitomediante controricorso.7. All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa- 4 -applicazione degli artt. 414, 416, 643 e 645 c.p.c., peNru mneoron re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026avere la Corte d’appello considerato che nel procedNiummeeron dti ora ccolta generale 22036/2026promosso con ricorso per decreto ingiuntivo e in caso dDait a pubblicazione 27/06/2026opposizione la parte sostanziale attrice è l’opposto, il quale deveintegrare con la memoria difensiva la domanda formulata nelricorso monitorio, in modo che il complesso dei due atti abbia irequisiti di cui all’art. 414 n. 3) e n. 4) c.p.c., e per non avererilevato che l’Inps non aveva formulato una domanda previstadai requisiti di cui all’art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello motivato su tale questione.Parte ricorrente deduce che la domanda proposta dall’Inps,quale risultante dal ricorso per decreto ingiuntivo e dallamemoria difensiva depositata nel giudizio di opposizione, nonpresentava i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto non eraspecificata la somma chiesta a titolo di contributi per ciascunodei mesi cui si riferiva la pretesa. Sottolinea, inoltre, che talequestione era stata sollevata fin dal primo grado del giudizio epoi era stata riproposta in appello, ma sul punto la Corte dimerito non aveva motivato in alcun modo.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processodel lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delleragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità delricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primogrado, è soggetta alla regola generale della conversione inmotivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c., cononere del convenuto di impugnare la decisione anche conriguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto (v.Cass. n. 12923 del 2013 e Cass. n. 23059 del 2024).- 5 -Questa Corte ha chiarito, inoltre, che la parte totalmNuemnertoe re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026vittoriosa nel merito, ma soccombente su quNeusmteiroo ndi era ccolta generale 22036/2026pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigettDoat a pubblicazione 27/06/2026(espresso od implicito) o per omesso esame della stessa – checonsiste nell’illegittima pretermissione o nella violazionedell’ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioniimpresso dalla parte medesima – deve spiegare appelloincidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiorela questione rispetto alla quale ha maturato una posizione disoccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla merariproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casiin cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confrontidella sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimoassorbimento (v. Cass. n. 20315 del 2021).2.2. Nella specie, è la stessa parte ricorrente, risultatainteramente vittoriosa in primo grado per ragioni di merito, adedurre di aver sollevato già in primo grado la questione relativaalla genericità e indeterminatezza della domanda formulatadall’Inps e di averla soltanto riproposta in grado di appello (v.pagg. 20 e 21 del ricorso), senza tuttavia spiegare appelloincidentale. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo in esame,in quanto relativo a questione pregiudiziale non correttamentedevoluta alla cognizione della Corte di merito.3. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., per non avere la sentenza di appello rilevatoche, non avendo l’Inps indicato, né nel ricorso monitorio né nellamemoria difensiva, i singoli importi mensili dei contributi omessie le causali specifiche delle voci di sanzioni civili applicate, nonaveva provato i relativi presupposti e, quindi, per avere la- 6 -sentenza accolto la domanda dell’Inps, pur non provaNtaum,e roin re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026violazione dell’art. 2697 c.c. Numero di raccolta generale 22036/2026La ricorrente rileva che l’Inps, non avendo adempiuto all’onerDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]deduttivo, era venuto meno anche all’onere probatorio su diesso incombente. A suo avviso, quindi, la Corte d’appello haviolato il fondamentale principio per cui nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova è a caricodella parte che ha depositato il ricorso per ottenere il titolomonitorio.4. Il motivo è infondato.4.1. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (v. Cass. n. 13395del 2018 e Cass. n. 18092 del 2020).4.2. La sentenza impugnata non è incorsa nella denunciataviolazione, posto che essa ha esaminato la fattispecie sottopostaal suo vaglio ritenendo dimostrata la natura subordinata deirapporti di lavoro in questione, ma senza in alcun modo fargravare sulla parte opponente l’onere di provare la naturaautonoma dei rapporti in questione.Anzi, nel richiamare il proprio precedente n. 343/2018 la Corteha affermato che l’onere della prova circa la natura subordinatadei rapporti era stato assolto dall’Inail (in quel giudizio, infatti,si discuteva della legittimità del verbale di accertamento e dei- 7 -consequenziali provvedimenti assunti dall’Istituto assicuraNtumoerreo )re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026sulla base delle dichiarazioni raccolte dagli ispettoNrumi.e ro Hdi ara ccolta generale 22036/2026applicato, quindi, una regola di riparto dell’onere della provDaat a pubblicazione 27/06/2026perfettamente aderente al presente giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, nel quale – come ripetutamente afferma lagiurisprudenza di questa Corte – l’onere della prova incombesulla parte opposta (cfr., per citare solo alcuni precedenti inmateria di domanda avente ad oggetto il pagamento dicontributi previdenziali, Cass. n. 16351 del 2007 e Cass. n.18480 del 2007).5. Con il terzo motivo, formulato a norma dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza nellaparte in cui ha attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA] la titolarità dei contrattistipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] peril periodo da luglio 2012 a marzo 2014, stante la violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., e dell’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c.La ricorrente osserva che la Corte di merito ha riconosciutol’esistenza di alcune circostanze di fatto relative al periodosuccessivo alla costituzione, avvenuta nel luglio 2012, dellacooperativa [OSCURATO:PERSONA] (cioè: la fatturazione daparte delle prestazioni da parte della cooperativa; il fatto che lacooperativa teneva i rapporti con i soci collaboratori; il fatto cheGiorgio Matteucci agiva quale rappresentante della stessacooperativa), ma ha poi reso affermazioni inconciliabili econtraddittorie, asserendo che anche da quel momento in avantila [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato servizi alle famiglie.6. Il motivo è infondato.6.1. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c., e dall’art. 111 Cost., sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del- 8 -criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionNeum edroe rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026proprio convincimento, come accade quando non vi siaN uamlceruo ndi ara ccolta generale 22036/2026esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicoD-ata pubblicazione 27/06/2026giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(v. Cass. n. 3819 del 2020). In particolare, sussiste il vizio diassenza della motivazione allorché la sentenza sia nulla percontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendonoincomprensibili le ragioni poste a base della decisione (v. Cass.n. 16611 del 2018).6.2. Nella sentenza impugnata si rinviene un’accurata eapprofondita disamina del quadro probatorio raccolto,imperniato essenzialmente sulle dichiarazioni assunte dalpersonale ispettivo nel corso dell’accertamento.In esito a tale disamina la Corte ha affermato che per l’interoperiodo considerato i collaboratori della [OSCURATO:SOCIETA] operavano, inrealtà, come veri e propri dipendenti della società, in quantoerano soggetti al potere organizzativo, direttivo e di controllodella stessa, nella persona del suo amministratore GiorgioMatteuci. Questi riceveva la richiesta di assistenza da parte dellafamiglia, contrattava la prestazione e il prezzo, contattava illavoratore e lo inviava alla famiglia, prescrivendogli il tipo diassistenza da fornire, gli orari da rispettare e il luogo overecarsi, controllando altresì il suo operato tramite i report dellefamiglie e decidendone eventualmente lo spostamento ol’allontanamento (v. in particolare pag. 8 della sentenzaimpugnata).Ha rilevato, altresì, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha continuato ad operare conle stesse modalità anche dopo il mese di giugno del 2012, conl’unica differenza che le prestazioni alle famiglie erano fatturatedalla cooperativa (peraltro su ricevute che continuavano ariportare in evidenza il nome della [OSCURATO:SOCIETA]) e che ogni mese la- 9 -Numero registro generale 22368/2022società, in base ad apposita convenzione di affidamento dNi umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026servizi, emetteva fattura alla cooperativa, determinando Dialt a pubblicazione 27/06/2026compenso spettante in base a quanto fatturato nella propriazona operativa. Anche in tale periodo le prestazioni deilavoratori erano sempre dirette dalla società, con un ruolo dimera interposizione della cooperativa, non invece dalle famiglieche richiedevano il servizio, le quali per ogni esigenza avevanoquale referente Matteucci.Ha valorizzato, inoltre, alcune circostanze concrete (adesempio: il fatto che tra i soci fondatori della cooperativa vifossero gli stessi soci della [OSCURATO:SOCIETA]; il fatto che diversi soci-lavoratori parlavano della cooperativa come di soggetto creatoda Matteucci per continuare la sua attività; il fatto che nonrisultava la partecipazione dei lavoratori alla vita dellacooperativa) significative del ruolo di mera fornitrice dimanodopera rivestito dalla cooperativa.Sulla scorta di tali rilievi la Corte d’appello ha concluso definendoil rapporto come “trilatero”, nel senso che la cooperativa silimitava a fornire la manodopera che la società impiegava perrealizzare il servizio oggetto dell’appalto con le famiglie, ossial’assistenza di base richiesta, senza che avesse alcuna rilevanzail fatto che le famiglie erano le fruitrici del servizio (v. inparticolare pag. 10).6.3. È del tutto evidente che le affermazioni sulle quali si fondala decisione della Corte territoriale sono tutt’altro cheinconciliabili fra loro. Esse non presentano alcun contrasto logicotale da rendere non intellegibile la ratio decidendi, ma si basanosu di un accurato apprezzamento delle circostanze fattuali chehanno portato a ritenere, attraverso un percorso logicocoerente, che nei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con i- 10 -collaboratori la cooperativa svolgeva il ruolo di sogNgumeetrtoo re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026fittiziamente interposto. Numero di raccolta generale 22036/20267. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto Daalt a pubblicazione 27/06/2026terzo, si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e2475bis c.c., nonché dell’art. 29 del d.lgs. n. 279 del 2003, peravere la Corte d’appello confuso e rovesciato i ruoli dellafattispecie interpositoria, attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA] SocialeProgetto Assistenza Italia, per il periodo da luglio 2012 a marzo2014, il ruolo di appaltatrice, mentre essa era titolaredell’attività svolta verso terzi e dei rapporti con i collaboratori ecommittente di un mero servizio di segreteria alla [OSCURATO:SOCIETA], e peravere attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA], mera appaltatrice di un marginaleservizio di segreteria, il ruolo di committente.La società deduce che dal mese di luglio 2012 il soggettoimprenditore era la [OSCURATO:PERSONA] AssistenzaItalia che da sola stipulava tutti i contratti con le famiglie cherichiedevano servizi di assistenza agendo tramite la persona delproprio vicepresidente e amministratore [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale attività con i terzi essa era del tutto estranea,giacché l’unico contratto intercorso era quello con cui lacooperativa le aveva commissionato un servizio di segretariato.8. Il motivo è inammissibile.8.1. Dietro lo schermo della supposta violazione di legge laricorrente mira in realtà a contestare l’accertamento fattualeoperato dalla Corte di merito e che, per le ragioni prima indicate,è basato sul congruo e ampiamente motivato apprezzamentodelle risultanze probatorie acquisite al processo.Ne è riprova il fatto che la pretesa inosservanza dell’art. 29 deld.lgs. n. 276 del 2003 si fonda, in ultima analisi, sull’assunto diparte ricorrente secondo cui, a partire da luglio 2012, il soggetto- 11 -imprenditore non era più la società, ma la cooperativa, chNeu mseorola re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026stipulava i contratti con le famiglie che richiedevano assNiusmteeron dzi ara ccolta generale 22036/2026(v. pag. 33 del ricorso), ossia una circostanza che la CortDeat a pubblicazione 27/06/2026territoriale ha ritenuto smentita dalle dichiarazioni acquisite nelcorso dell’ispezione.8.2. Tale accertamento si sottrae ex se al sindacato dilegittimità ed è certamente estraneo all’ambito dell’error iniudicando prospettato nella censura in esame. Il vizio diviolazione di legge, difatti, consiste nella deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece,esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (v. Cass. n. 3340 del 2019 e Cass. n. 7871 del 2025).9. Tramite il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094 e ss. e 2104 e 2222 c.c., per non avere lasentenza di appello considerato che: a) le prestazioni svolte peri richiedenti servizi di assistenza avevano natura di prestazioniautonome; b) ove le stesse fossero configurabili comesubordinate, il datore di lavoro era da individuare neirappresentanti delle famiglie che richiedevano servizi diassistenza, poiché erano essi gli utilizzatori delle prestazioni equelli che esercitavano il potere direttivo.Nell’articolata doglianza in esame si sostiene che la sentenzaimpugnata sarebbe incorsa nella prospettata violazione di leggeperché nella specie, a differenza di quanto accaduto nel giudiziodefinito mediante sentenza della Corte d’appello di Firenze n.- 12 -Numero registro generale 22368/2022343/2018 (alla quale la Corte si è richiamata), erano statNi umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026escussi ben undici testimoni, dalle cui dichiarazioni era risultatDoat a pubblicazione 27/06/2026che – come affermato dal Tribunale di Arezzo – l’effettivoesercizio delle funzioni direttive era svolto non dalla [OSCURATO:SOCIETA], madalle singole famiglie. Si osserva che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva daredirettive a collaboratori che prestavano la loro attività presso lefamiglie e che, comunque, i rapporti in questione erano basatisu veri e propri contratti di lavoro autonomo. Si rappresentache, in ogni caso, il vero datore di lavoro era il rappresentantedella famiglia (o il soggetto singolo) che chiedeva le prestazionistesse, perché era lui che utilizzava le prestazioni, era ilsoggetto nel cui interesse esse venivano svolte, era titolare dellastruttura in cui si espletava l’attività, era colui che pagava pertali prestazioni e dava disposizioni circa le modalità disvolgimento.10. Il motivo è inammissibile.10.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, lavalutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali èpossibile inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto. Rispetto a taleaccertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinato ocome autonomo può essere censurato alla stregua dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, come tipizzati dall’art. 2094 c.c. La valutazione delgiudice di merito è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., allorché il ricorso investa la criticadel ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la- 13 -scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altriNmumeenrot rie gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026denominati indici o criteri sussidiari di subordinazionNeum, eroc hdi era ccolta generale 22036/2026hanno indotto il giudice a includere il rapporto controversDoat a pubblicazione 27/06/2026nell’uno o nell’altro schema contrattuale (v. Cass. n. 22846 del2022 e Cass. n. 7344 del 2024).10.2. Quanto al caso in esame, si è già rilevato che la Corte dimerito ha valorizzato le dichiarazioni assunte nel corso degliaccertamenti ispettivi e, attraverso un’accurata disamina dellestesse, è giunta alla conclusione che i vari collaboratori(occasionali, a partita Iva, a progetto), per l’intero periodoconsiderato (cioè sia prima che dopo la costituzione dellacooperativa) operavano quali veri e propri dipendenti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].In particolare, la Corte ha affermato che i collaboratori eranosoggetti al potere organizzativo, direttivo e di controllo dellasocietà, nella persona del suo amministratore Matteucci, ilquale, con l’ausilio operativo della segretaria, riceveva larichiesta di assistenza dalla famiglia, per servizi a domicilio o inospedale di badante, colf, accompagnamento, contrattava laprestazione, le modalità e il prezzo, quindi contattava illavoratore e lo inviava alla famiglia, prescrivendogli – in base aquanto concordato con il cliente – il tipo di assistenza da fornirecon le modalità richieste, gli orari da rispettare, il luogo doverecarsi, con obbligo di rivolgersi allo stesso Matteucci perqualsiasi variazione o problematica, per sostituzioni, modifichedella prestazione o nuove richieste del cliente, imponendogliuna paga oraria fissa, controllando il suo operato tramite ilreport delle famiglie e decidendone eventualmente lospostamento o l’allontanamento, sottolineando peraltro che sitrattava di servizi di assistenza di tipo elementare e ripetitivo, acasa o in ospedale (in genere assistenza di base, cura della- 14 -Numero registro generale 22368/2022persona, compagnia, somministrazione di alimenti), tale da nonN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026richiedere conoscenze specialistiche o particolare formazioneDa,t a pubblicazione 27/06/2026né ordini o prescrizioni operative specifiche, ma solo indicazionidi massima e di contorno (v. nuovamente pag. 8).Sempre ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro come dinatura subordinata, la Corte ha soggiunto che non rileva laflessibilità del servizio, non è dimostrato il regime di autonomiadei lavoratori, che operavano invece in regime di soggezionealle direttive e disposizioni di Matteucci, né che il collaboratorefosse libero di accettare o meno di svolgere la prestazione senzaconseguenze in caso di rifiuto, così come ogni lavoratore è liberodi accettare o meno una proposta di lavoro avanzata da undatore, visto che secondo il verbale della DTL i rapporti di lavorosono definiti in base alla durata della prestazione presso lasingola famiglia richiedente; né rileva la delibera del 21 giugno2016 della [OSCURATO:PERSONA] in materia dicollaborazioni nel settore dei servizi di assistenza alle famiglie,che peraltro prevede, a seguito della proposta di incarico delcommittente, un accordo diretto tra cliente e collaboratore circala specifiche modalità del servizio, il cui contenuto dovrà poiessere comunicato al committente, ciò che non è affattoavvenuto nei casi in esame.10.3. È evidente che, a fronte di un compendio motivazionaledi tale consistenza, non possono trovare ingresso in questa sedele censure formulate dalla ricorrente, le quali attengono almerito della valutazione delle prove raccolte e non, quindi, alprofilo concernente la specifica individuazione dei tratti tipicidella subordinazione, la cui effettiva esistenza, nella specie, èstata riscontrata dalla Corte di merito all’esito dell’ampiamotivazione di cui si è dato sinteticamente conto in precedenza.- 15 -Come già rilevato da questa Corte in altro arresto relatNivumoe roa rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza dellaNu mCeoror dti era ccolta generale 22036/2026d’appello di Firenze n. 343/2018 (ordinanza n. 31124 del 2024D)a,t a pubblicazione 27/06/2026le medesime considerazioni si possono replicare anche in ordineall’identificazione di chi in concreto eserciti il potere direttivo, inun rapporto di lavoro che coinvolge, a vario titolo, una pluralitàdi soggetti. Anche l’individuazione del datore di lavoro checorrisponde al paradigma dell’art. 2094 c.c., invero,rappresenta un accertamento di fatto, al pari dell’accertamentoin ordine agli elementi costitutivi della subordinazione sulversante oggettivo.10.4. Occorre qui aggiungere che in seno al percorsoargomentativo che sorregge la decisione impugnata un’ampiadisamina è dedicata anche alla valutazione delle dichiarazionirese dai numerosi testimoni escussi, le cui deposizioni – agiudizio della Corte territoriale – non si pongono affatto incontrasto con le dichiarazioni rese in sede di accertamentoispettivo, che peraltro sono da considerarsi di particolare valoreprobatorio in quanto rese nell’immediatezza dei fatti, genuine espontanee (v. pagg. 12 e 13).Si tratta all’evidenza di un apprezzamento delle prove riservatoal giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, perchéal primo è demandato in via esclusiva il compito di individuarele fonti del proprio convincimento e, quindi, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. exmultis Cass. n. 32505 del 2023).Ne deriva che la doglianza non può trovare ingresso in questasede anche nella parte in cui si sostiene che dalle dichiarazionitestimoniali era risultato che le funzioni direttive della- 16 -prestazione erano state esercitate dalle singole famiglie Neu mneoron re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Numero di raccolta generale 22036/202611. Al sesto motivo è affidata la censura, formulata ai senDsait a pubblicazione 27/06/2026dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., di violazione e falsaapplicazione delle norme speciali (art. 5 del d.P.R. n. 1403 del1971; art. 1 del d.l. n. 155 del 1993, conv. in l. n. 243 del 1993;art. 49 della l. n. 488 del 1999; art. 120 della l. n. 388 del 2000;art. 1, commi 361 e 362, della l. n. 266 del 2005) in tema dicontribuzione previdenziale per i lavoratori domestici, per nonavere la Corte d’appello rilevato che la domanda dell’Inps eracarente anche perché non era stata indicata la percentuale dicontribuzione applicata.12. Il motivo è inammissibile.12.1. Nella sentenza impugnata si rileva che le questioniformulate dalla società in via subordinata, tra cui quella relativaall’illegittimità dell’applicazione del c.c.n.l., sono del tutto nuovee come tali inammissibili in appello, dato che dinanzi al Tribunalenon era mai stata fatta questione del c.c.n.l. applicato dalla DTLe dall’Inps per determinare l’imponibile sul quale calcolare icontributi. Si osserva, inoltre, che tale non può essere il c.c.n.l.del Lavoro Domestico, non discutendosi di rapporti di lavorodegli operatori con le famiglie, ma semmai quello applicato dallastessa società (v. pag. 14).12.2. La censura in esame non si confronta con la pronunciadella Corte territoriale, in particolare laddove si afferma chenella specie non trova applicazione la contrattazione collettivaconcernente i lavoratori domestici.Questa Corte ha chiarito che, al fine di individuare il contrattocollettivo sulla base del quale determinare le retribuzioni dautilizzare per il calcolo della contribuzione dovuta, occorre averriguardo all’attività effettivamente svolta dall’impresa ex art.- 17 -2070 c.c. (cfr., in tema di c.d. “minimale contributivo”, CaNsusm.e rno r.e gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/202619759 del 2024 e, più di recente, Cass. n. 572 del 2026N)u.m ero di raccolta generale 22036/2026È chiaro che, a fronte dell’affermazione contenuta nelDlaat a pubblicazione 27/06/2026sentenza impugnata, sarebbe stato onere della ricorrenteindicare in modo specifico le ragioni – già enunciate nel giudiziodi merito – per le quali il contratto collettivo corrispondenteall’attività effettiva dell’impresa era quello relativo al lavorodomestico, considerato che, come osserva la Corte d’appello,nella specie non viene in rilievo il rapporto di lavoro intercorsotra il singolo operatore e il nucleo familiare al quale egli eraassegnato.13. Con il settimo mezzo si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 27, comma 2, e 29 comma 3bis, deld.lgs. n. 276 del 2003, e degli artt. 1218 e ss. c.c., degli art.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non averela sentenza d’appello portato in detrazione dai contributirichiesti alla [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo da luglio 2012 a marzo 2014la somma di 33.346,00 euro che era stata pagata all’Inps pergli stessi collaboratori, riqualificati dall’Istituto come lavoratorisubordinati.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia innanzitutto che la questione era statatempestivamente posta dalla cooperativa costituitasi in primogrado dopo il deposito della memoria difensiva dell’Inps e,peraltro, che essa era senz’altro legittimata a sollevarla. Rileva,inoltre, che la cooperativa aveva specificamente indicato lasomma la somma versata a titolo di contribuzione e prodottoanche la relativa documentazione, ma la Corte d’appello avevaomesso di prendere in considerazione tale documento.14. Il motivo è inammissibile.- 18 -14.1. Nel ricorso si precisa che l’eccezione relativa all’effNicumaecroia re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026parzialmente estintiva dei versamenti effettuati Numderoa dlli ara ccolta generale 22036/2026cooperativa era stata sollevata in primo grado da quest’ultimDaat a pubblicazione 27/06/2026nel proprio atto di intervento (v. pagg. 45 e 46) ed era stata poiriproposta in appello sia dalla società che dalla cooperativamedesima (v. pag. 46).14.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interventoadesivo dipendente previsto dall’art. 105, secondo comma,c.p.c., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nelquale i poteri dell’intervenuto sono limitati all’espletamento diun’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parteadiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni edeccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioniproposte da detta parte; ne consegue che, in caso diacquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventorenon può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in viaprincipale né in via incidentale (v. Cass. n. 24370 del 2006 esuccessive conformi; v. anche Cass., sez. un., n. 23299 del2011, ove si specifica che l’interventore adesivo dipendente nonpuò dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto né proporreuna impugnazione autonoma). In sostanza, l’intervento diestivo dipendente è caratterizzato dall’assenza di domande daparte del terzo e, quindi, non comporta un ampliamentodell’oggetto del giudizio, che rimane quello originariamentededotto dalle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 8095 del 2007, inmotivazione).14.3. Ne discende che la società non è legittimata a censurarela sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione diadempimento del terzo che non risultava tempestivamentededotta.- 19 -Numero registro generale 22368/202215. Con l’ottavo motivo si lamenta, a norma dell’art. 360, primoN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 27/06/20262697, secondo comma, c.c., e degli artt. 61, 115 e 191 c.p.c.,nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., per non avere la sentenza di appelloaccolto, per l’intero periodo oggetto della richiesta (settembre2011-marzo 2014), e quindi anche per il periodo settembre2011-giugno 2012, la richiesta di ammissione di una c.t.u.contabile, che era invece necessaria per accertare, in ipotesi, gliimporti dovuti per contributi e quelli già pagati anche se adiverso titolo ma sempre per gli stessi collaboratori, e quindi lerelative differenze.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove haaffermato che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio nonpoteva essere accolta perché la consulenza sarebbe stata deltutto esplorativa, non essendo stato indicato per qualilavoratori, quali periodi e quali somme erano state versate dalla16. Il motivo è infondato.16.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che laconsulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in sensoproprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellavalutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioniche necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che ilsuddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine diesonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed èquindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa asupplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte diprova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricercadi elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra tante, Cass.- 20 -n. 8498 del 2025, Cass. n. 30218 del 2017 e Cass. n. 313N0um edroe rle gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/20262011). Numero di raccolta generale 22036/202616.2. Pertanto, è immune da censure la decisione della CortDeat a pubblicazione 27/06/2026territoriale di non ammettere la c.t.u. contabile richiesta a causadella genericità e indeterminatezza delle allegazioni relativeall’importo complessivo dei contributi versati all’Inps.16.3. Né può fondatamente sostenersi che nella specie visarebbe stato un omesso esame di fatti decisivi che avrebberopotuto essere agevolmente verificati da un consulente tecnico.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,difatti, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delleindagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delleparti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività diallegazione delle parti – non applicandosi alle attività delconsulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tuttii documenti necessari al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fattiprincipali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioniche è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime,che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principalirilevabili d’ufficio (v. Cass., sez. un., n. 3086 del 2022).17. Con il nono motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., per non avere la Corted’appello rilevato che l’Inps non aveva mai specificato ipresupposti costitutivi delle tre pretese di sanzioni percomplessivi 214.232,24 euro, semplicemente indicate nelricorso monitorio.La ricorrente rileva che fin dal primo grado aveva contestato lemodalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni, indicate nelricorso monitorio quali “sanzioni civili L. 388/2000 (morosità)”,- 21 -“sanzioni civili L. 388/2000 (evasione)” e “sanzioni lavoroN unmeerroo re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026L. 183/2010)”, senza alcuna ulteriore specificazione. NDuemderou dci era ccolta generale 22036/2026che tale omissione è motivo di nullità della domanda peDrat a pubblicazione 27/06/2026mancata esposizione dei fatti sui quali essa si fonda,evidenziando che la dichiarazione di credito posta a base delladomanda, in quanto proveniente dallo stesso Inps, è priva divalore nel giudizio di opposizione.18. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già enunciatenella disamina della prima censura. Va ribadito, quindi, che alloscopo di far valere l’inosservanza delle disposizioni processualiasseritamente violate la parte ricorrente, risultata vittoriosa inprimo grado, avrebbe dovuto spiegare appello incidentale, inmancanza del quale il motivo di ricorso non può essereefficacemente formulato in sede di legittimità.19. Il decimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver la Corte accolto la domandasenza fondarla su alcuna prova allegata dall’Inps.20. Il motivo è infondato.20.1. Come già evidenziato a proposito del secondo motivo, laviolazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., èconfigurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eraonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (v. Cass. n. 13395 del2018 e Cass. n. 18092 del 2020).- 22 -20.2. La prospettata violazione del criterio di riparto dell’Nounmeerroe re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026della prova non è ravvisabile nel caso di specie, postoN ucmhereo dli ara ccolta generale 22036/2026Corte territoriale non ha affatto sovvertito gli oneri probatoDrait a pubblicazione 27/06/2026incombenti sulle parti. Del resto, l’indicazione specifica delledisposizioni in base alle quali sono stati determinati gli importirichiesti rende ragione anche delle modalità con cui essi sonostati determinati.20.3. È da escludere, inoltre, che la sentenza sia incorsa nellaviolazione dell’art. 115 c.p.c., giacché non è stato dedotto chela Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20867 del 2020).21. L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.3, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 12 del 2002, convertito in l. n. 73del 2022, nel testo sostituito dall’art. 4, primo comma, della l.n. 183 del 2010, per avere la sentenza di appello accolto ladomanda dell’Inps di sanzione civile per “lavoratori nero L.183/2010” di 159.496,32 euro, sebbene l’Inps fosse privo dilegittimazione ad adottare tale sanzione, che peraltro era stataapplicata per gli stessi fatti dall’ITL di Arezzo con le ordinanze-ingiunzioni n. 128 del 22 febbraio 2019 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., e n. 129 del 22 febbraio 2019 acarico di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]22. Il motivo è infondato.22.1. La doglianza in esame omette di considerare che, in baseall’ultimo periodo della disposizione che si assume violata, «…L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione deicontributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di- 23 -cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento» (aNrutm.e r3o r,e gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 20N0um2e,r on dei ral ccolta generale 22036/2026testo sostituito dall’art. 4, primo comma, della l. n. 183 dDealt a pubblicazione 27/06/20262010).22.2. Trattandosi di sanzioni civili e non amministrative, lalegittimazione attiva spetta all’Inps e non certo – come invecesostiene la ricorrente – all’autorità competente a ricevere ilrapporto ai sensi dell’art. 17 della l. n. 689 del 1981. Non èrilevante, quindi, che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro abbiaemesso ordinanze-ingiunzioni con le quali aveva irrogatosanzioni per l’assunzione “in nero” di quegli stessi lavoratori peri quali l’Inps aveva chiesto il versamento della contribuzionedovuta applicando anche le relative sanzioni civili.23. Con il dodicesimo motivo, infine, viene dedotta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, commi 3 e 4, del d.l. n. 12 del 2002,convertito in l. n. 73 del 2022, nel testo sostituito dall’art. 4,primo comma, della l. n. 183 del 2010, per avere la Corted’appello configurato, rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA], quali rapporti “innero” e quindi privi di comunicazioni alle amministrazionipubbliche i rapporti di collaborazione intercorsi nel periodo daluglio 2012 a marzo 2014 fra la [OSCURATO:PERSONA] ProgettoAssistenza Italia e tutti i collaboratori, quando invece talirapporti erano stati comunicati, pur con una differentequalificazione, agli organi competenti, così evidenziandosi inmodo assoluto la volontà di non occultare i rapporti stessi.Nel motivo si sostiene che i rapporti di collaborazione inquestione non potevano essere considerati “a nero”, atteso che,pur nella non condivisibile costruzione degli ispettori, ciò cheaveva fatto la cooperativa doveva essere considerato come fattodalla stessa società. Pertanto, doveva operare la norma- 24 -contenuta nell’art. 3, comma 4, cit., secondo cui le sanziNounmei ros rie gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026applicano qualora dagli adempimenti di carattere contribNuutmiveroo d ii nra ccolta generale 22036/2026precedenza assolti si evidenzi comunque la volontà di noDnat a pubblicazione 27/06/2026occultare il rapporto, anche se trattasi di differentequalificazione.24. Il motivo è fondato.24.1. Nella sentenza impugnata si dà atto della circostanza chela [OSCURATO:SOCIETA], in via subordinata, aveva rappresentato che i rapportidi lavoro intercorsi con la cooperativa non possono essereritenuti “in nero” ai fini delle sanzioni, trattandosi di rapporticonosciuti dagli enti competenti in virtù delle comunicazionieffettuate dalla cooperativa stessa (v. pag. 6).Si afferma, inoltre, che tale assunto non è condivisibile in quantola condotta tenuta dalla società integra, a norma dell’art. 116della l. n. 388 del 2000, un’ipotesi di evasione e non già diomissione contributiva, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva affattodenunciato all’Inps i rapporti di lavoro subordinato oggettodell’accertamento, né comunicato i modelli DM10 con laquantificazione dei contributi dovuti (v. pag. 14).Nel controricorso l’Inps osserva di aver applicato l’art. 3, comma3, ultimo periodo, del citato d.l. n. 12 del 2002, sottolineandoche tale fattispecie fa riferimento ai lavoratori c.d. “irregolari”.24.2. Deve ritenersi, quindi, che la Corte d’appello, pur avendoaffermato che la condotta della società doveva essere sussuntanella ipotesi di evasione contributiva, non abbia preso in esameil tema specifico relativo all’applicazione delle maggiori sanzioniriconosciuta dallo stesso Istituto previdenziale (art. 3, comma3, cit.). Di conseguenza, sotto tale profilo la sentenza non si èconfrontata con il disposto del successivo comma 4 dell’art. 3,secondo cui «Le sanzioni di cui al comma 3 non trovanoapplicazione qualora, dagli adempimenti di carattere- 25 -contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunqNuumee rola re gistro generale 22368/2022Numero sezionale 2392/2026volontà di non occultare il rapporto, anche se tratNtuamserio ddi rai ccolta generale 22036/2026differente qualificazione». Data pubblicazione 27/06/202624.3. Al riguardo, deve ricordarsi che questa Corte ha già avutooccasione di chiarire come le sanzioni amministrative per lavoroirregolare di cui all’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, convertito dallal. n. 73 del 2002, che conseguono alla mancata regolarizzazionea fini fiscali e previdenziali dei dipendenti nonostante leagevolazioni volte ad incentivare l’emersione del lavorosommerso, non si applichino ad ipotesi, quali l’interposizioneillecita, la somministrazione irregolare o fraudolenta e l’appaltofittizio o illecito, in cui il rapporto di lavoro sia imputato asoggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro (v. Cass. n.21740 del 2020).È stato osservato che, sulla scorta di Cass., sez. un., n. 356 del2010, vi è un nesso tra la sanzione amministrativa e la naturairregolare del rapporto di lavoro, che quindi non deve risultaredalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria,con la conseguente mancata regolarizzazione a fini fiscali eprevidenziali, per cui esorbitano dall’ambito di applicazione dellasanzione le ipotesi dell’interposizione illecita, dellasomministrazione irregolare o fraudolenta e dell’appalto fittizioo illecito, quando il rapporto di lavoro risulti dalle scritturecontabili del datore di lavoro interposto o dell’appaltatore (cfr. ipunti 13 e ss. della motivazione di Cass. n. 21740 del 2020).24.4. Tale esclusione si riflette anche sulle sanzioni civili,considerato il tenore della disposizione che lo stesso Inpsafferma di aver applicato (cioè l’art. 3, comma 3, ultimo periodo,cit., nella versione ratione temporis applicabile al caso inscrutinio), in particolare laddove si precisa che l’aumentodell’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei- 26 -Numero registro generale 22368/2022contributi e dei premi riferiti «… a ciascun lavoratore irregolareN umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026di cui ai periodi precedenti», sì da rendere evidente lo strettDoat a pubblicazione 27/06/2026legame esistente tra l’ambito applicativo delle sanzioniamministrative per il lavoro irregolare e quello delle sanzionicivili per l’evasione contributiva.24.5. Si rende necessario, quindi, che la Corte d’appelloproceda ad un nuovo esame della controversia limitatamente alregime sanzionatorio applicato dall’Inps, avendo cura diindagare la fattispecie anche in merito all’esistenza deipresupposti per l’aumento dell’importo delle sanzioni civili (chelo stesso Inps deduce di aver operato), sia in relazione aldisposto dell’art. 3, comma 4, cit., sia in relazione al principio didiritto dinanzi ricordato circa la non operatività del regimesanzionatorio previsto per il lavoro irregolare nel caso diimputazione del rapporto di lavoro a soggetto diverso dal datoredi lavoro apparente.25. L’accoglimento del ricorso principale, sia pur parziale,implica l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delquale è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere laCorte d’appello condannato in solido la cooperativa e la societàal pagamento delle spese del giudizio di opposizione. All’esitodel rinvio, difatti, la Corte di merito dovrà procedere ad unanuova regolazione delle spese del processo.26. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereaccolto il dodicesimo motivo del ricorso principale, mentrevanno rigettati il secondo, terzo, settimo, ottavo, decimo eundicesimo motivo; vanno dichiarati inammissibili il primo, ilquarto, il quinto, il sesto e il nono motivo. Il ricorso incidentale,invece, rimane assorbito.- 27 -Numero registro generale 22368/2022La sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione aNl umero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 22036/2026motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, iDnat a pubblicazione 27/06/2026diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame dellafattispecie applicando i principi di diritto dinanzi enunciati. Qualegiudice del rinvio, alla Corte è demandato il compito di regolareanche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il dodicesimo motivo del ricorso principale;dichiara inammissibili il primo, il quarto, il quinto, il sesto, ilsettimo e il nono motivo; rigetta il secondo, terzo, ottavo,decimo e undicesimo motivo; assorbito il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia per un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 28 -
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