CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto trasmettersi gli atti al giudice dell'esecuzione competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 25 settembre 2020, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. 1.1 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione trasmetteva il proprio parere, osservando che il ricorrente aveva proposto istanza di sospensione della esecuzione e declaratoria di non esecutività del titolo ai sensi dell'art. 670 comma 1 cod. proc. pen., deducendo l'omessa notifica di qualsiasi atto introduttivo del procedimento n. 10016/2017 R.G.N.R., avendo appreso della condanna solo dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti; aveva perciò chiesto che venisse accertata la non esecutività della sentenza contumaciale n. 7866/2019 della Corte di appello e di essere restituito nel termine per impugnare; osserva quindi che per un consolidato indirizzo giurisprudenziale spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo esecutivo; la Corte di appello inoltre avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 670 comma 3 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti non vertendosi in situazione di mera restituzione nel termine, bensì di incidente di esecuzione volto alla verifica dell'esistenza del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiaratra la competenza della Corte di appello di Bologna quale giudice dell'esecuzione. 1.1 E' jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927). E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l'istanza di rinnessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 2 , n 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017: "in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione"). Poiché il ricorrente aveva chiesto che venisse accertata l'invalidità del titolo esecutivo e, conseguentemente, la restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello, la competenza era quindi della stessa quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone tramettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna in qualità di giu