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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15474/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. l'istanza di ricusazione da ella avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua funzione di G.i.p. del Tribunale di Ancona.

Deduce:

1.1. "Inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett.

C), cod.proc.pen., con particolare riguardo alla erroneamente rilevata inammissibilità della proposta ricusazione".La ricorrente premette di avere presentato istanza di ricusazione, prima della celebrazione dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ancona, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal Pubblico Ministero.

Precisa che l'istanza era subordinata al rigetto della richiesta di astensione inoltrata nei confronti del G.i.p. dal difensore dell'indagato; che il G.i.p. disattendeva la sollecitazione all'astensione e rimetteva gli atti alla Corte di appello per decidere sull'istanza di ricusazione; che la Corte di appello emetteva l'ordinanza oggi impugnata.

Sulla base di tale premessa fattuale illustra le norme e i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in tema di tempestività della presentazione dell'istanza di ricusazione, rimarcando che -avendo riguardo alla ristrettezza dei termini di proposizione dell'istanza- non si può pretendere che il difensore "abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la Cancelleria del Giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va presentata".

Chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione, sia perché sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono una ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice.

Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusione anche dell'interpretazione estensiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 15834 del 19/03/2009, Rv. 243747 - 01).

Ciò premesso, l'art. 38 c.p.p., nel disciplinare i termini e le forme di ricusazione, stabilisce (per quel che qui interessa) che la dichiarazione, debba essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere.

Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare l'istanza di ricusazione nella Cancelleria della Corte di appello di Ancona, ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod.proc.pen.

L'istanza, invece, è stata presentata nella Cancelleria del G.i.p. nei cui confronti è stata avanzata l'istanza di ricusazione, così non rispettandosi le forme previste dall'art. 38, cod.proc.pen. 2 ‘.5k.A..)......5. \_., La Corte di Appello ha, perciò, correttamente applicato l'art. 41, comma 1, cod.proc.pen., rilevando che la dichiarazione di ricusazione della dr.ssa Piermartini era inammissibile per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p., in quanto presentata in una Cancelleria diversa da quella indicata dal legislatore con il rigore formale di cui si è già detto.

1.2. A fronte di una decisione affatto conforme a legge e dalla quale già deriva la manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente oppone un ricorso che non contiene alcun reale effettivo rilievo critico al provvedimento impugnato, tale non potendosi ritenere la non meglio precisata impossibilità di abbandonare la difesa per raggiungere la Cancelleria del giudice competente a decidere.

Tanto importa che il ricorso -oltre a essere manifestamente infondato- è anche aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. l'istanza di ricusazione da ella avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua funzione di G.i.p. del Tribunale di Ancona. Deduce: 1.1. "Inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. C), cod.proc.pen., con particolare riguardo alla erroneamente rilevata inammissibilità della proposta ricusazione".La ricorrente premette di avere presentato istanza di ricusazione, prima della celebrazione dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ancona, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal Pubblico Ministero. Precisa che l'istanza era subordinata al rigetto della richiesta di astensione inoltrata nei confronti del G.i.p. dal difensore dell'indagato; che il G.i.p. disattendeva la sollecitazione all'astensione e rimetteva gli atti alla Corte di appello per decidere sull'istanza di ricusazione; che la Corte di appello emetteva l'ordinanza oggi impugnata. Sulla base di tale premessa fattuale illustra le norme e i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in tema di tempestività della presentazione dell'istanza di ricusazione, rimarcando che -avendo riguardo alla ristrettezza dei termini di proposizione dell'istanza- non si può pretendere che il difensore "abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la Cancelleria del Giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va presentata". Chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione, sia perché sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono una ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusione anche dell'interpretazione estensiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 15834 del 19/03/2009, Rv. 243747 - 01). Ciò premesso, l'art. 38 c.p.p., nel disciplinare i termini e le forme di ricusazione, stabilisce (per quel che qui interessa) che la dichiarazione, debba essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere. Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare l'istanza di ricusazione nella Cancelleria della Corte di appello di Ancona, ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice del Tribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod.proc.pen. L'istanza, invece, è stata presentata nella Cancelleria del G.i.p. nei cui confronti è stata avanzata l'istanza di ricusazione, così non rispettandosi le forme previste dall'art. 38, cod.proc.pen. 2 ‘.5k.A..)......5. \_., La Corte di Appello ha, perciò, correttamente applicato l'art. 41, comma 1, cod.proc.pen., rilevando che la dichiarazione di ricusazione della dr.ssa Piermartini era inammissibile per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p., in quanto presentata in una Cancelleria diversa da quella indicata dal legislatore con il rigore formale di cui si è già detto. 1.2. A fronte di una decisione affatto conforme a legge e dalla quale già deriva la manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente oppone un ricorso che non contiene alcun reale effettivo rilievo critico al provvedimento impugnato, tale non potendosi ritenere la non meglio precisata impossibilità di abbandonare la difesa per raggiungere la Cancelleria del giudice competente a decidere. Tanto importa che il ricorso -oltre a essere manifestamente infondato- è anche aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 202
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