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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 11150/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANOavverso la sentenza in data 18/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria delpubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Milano, che, aseguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenzain data 19/03/2025, in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2019 delTribunale di Milano, lo ha assolto dal reato a lui ascritto, commesso in data 20luglio 2010, e ha rideterminato la pena per il residuo reato commesso il24/07/2010.Deduce:1.1.

“Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. –Violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo per l’epi-sodio del 24 luglio 2010.Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazionedella legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt.624 e 627 cod. proc. pen., lamentando la violazione dei limiti del giudizio rescin-dente e del giudicato progressivo formatosi sull'episodio del 24 luglio 2010.Si sostiene che la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in sede di rin-vio, avrebbe erroneamente interpretato il dictum della Corte di Cassazione, repu-tando che il solo aspetto rimesso alla sua valutazione fosse l'episodio del 19-20luglio 2010, con conseguente passaggio in giudicato dell'episodio del 24 luglio2010.

Tale lettura sarebbe però contraria al disposto dell'art. 624 cod. proc. pen.in materia di annullamento parziale, atteso che l'episodio del 24 luglio si porrebbein rapporto di connessione essenziale con la parte annullata, sicché la sua mancatarivalutazione integrerebbe violazione della regola ivi prevista.1.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.,nonché erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. inrelazione al D.P.R. 309/90, in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto materialedel reato riferito all'episodio del 24 luglio 2010.Si censura la sentenza impugnata per omessa, manifesta illogicità e con-traddittorietà della motivazione in relazione al reato commesso il 24 luglio.2.

Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente e dal suo dispositivo emerge chia-ramente che l’unico tema rinviato alla Corte di appello di Milano era quello relativoall’episodio di spaccio del 19 luglio 2010, mentre l’impugnazione veniva rigettatain relazione all’episodio del 24 luglio 2010, rispetto al quale la Corte di cassazionerilevava che il ricorso era «del tutto generico e aspecifico, perché la relativa do-glianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia sentenza conforme resa inparte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relativo giu-dizio di responsabilità».La Corte di cassazione, dunque, ha rigettato l’impugnazione in relazioneall’episodio del 24 luglio 2010, con la conseguente irrevocabilità dell’affermazionedi responsabilità in relazione a tale capo, per il passaggio in giudicato della sen-tenza impugnata, dal che discende la manifesta infondatezza del contrario assuntosostenuto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.Dalla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione discendel’inammissibilità anche del secondo motivo d’impugnazione, in quanto inteso a ri-mettere in discussione temi oramai coperti dal giudicato.3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumer o di raccolta generale 11150/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINI - Presidente - Sent. n. sez. 321IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43374/2025EMANUELE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - M o t i v a z io n e s e m p l i f i c a t aha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANOavverso la sentenza in data 18/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria delpubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Milano, che, aseguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenzain data 19/03/2025, in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2019 delTribunale di Milano, lo ha assolto dal reato a lui ascritto, commesso in data 20luglio 2010, e ha rideterminato la pena per il residuo reato commesso il24/07/2010.Deduce:1.1.

“Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. –Violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo per l’epi-sodio del 24 luglio 2010.Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazionedella legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt.624 e 627 cod. proc. pen., lamentando la violazione dei limiti del giudizio rescin-dente e del giudicato progressivo formatosi sull'episodio del 24 luglio 2010.Si sostiene che la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in sede di rin-vio, avrebbe erroneamente interpretato il dictum della Corte di Cassazione, repu-tando che il solo aspetto rimesso alla sua valutazione fosse l'episodio del 19-20luglio 2010, con conseguente passaggio in giudicato dell'episodio del 24 luglio2010.

Tale lettura sarebbe però contraria al disposto dell'art. 624 cod. proc. pen.in materia di annullamento parziale, atteso che l'episodio del 24 luglio si porrebbein rapporto di connessione essenziale con la parte annullata, sicché la sua mancatarivalutazione integrerebbe violazione della regola ivi prevista.1.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.,nonché erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. inrelazione al D.P.R. 309/90, in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto materialedel reato riferito all'episodio del 24 luglio 2010.Si censura la sentenza impugnata per omessa, manifesta illogicità e con-traddittorietà della motivazione in relazione al reato commesso il 24 luglio.2.

Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente e dal suo dispositivo emerge chia-ramente che l’unico tema rinviato alla Corte di appello di Milano era quello relativoall’episodio di spaccio del 19 luglio 2010, mentre l’impugnazione veniva rigettatain relazione all’episodio del 24 luglio 2010, rispetto al quale la Corte di cassazionerilevava che il ricorso era «del tutto generico e aspecifico, perché la relativa do-glianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia sentenza conforme resa inparte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relativo giu-dizio di responsabilità».La Corte di cassazione, dunque, ha rigettato l’impugnazione in relazioneall’episodio del 24 luglio 2010, con la conseguente irrevocabilità dell’affermazionedi responsabilità in relazione a tale capo, per il passaggio in giudicato della sen-tenza impugnata, dal che discende la manifesta infondatezza del contrario assuntosostenuto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.Dalla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione discendel’inammissibilità anche del secondo motivo d’impugnazione, in quanto inteso a ri-mettere in discussione temi oramai coperti dal giudicato.3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]AgostiniP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANOavverso la sentenza in data 18/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria delpubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]  E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Milano, che, aseguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenzain data 19/03/2025, in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2019 delTribunale di Milano, lo ha assolto dal reato a lui ascritto, commesso in data 20luglio 2010, e ha rideterminato la pena per il residuo reato commesso il24/07/2010.Deduce:1.1. “Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. –Violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo per l’epi-sodio del 24 luglio 2010.Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazionedella legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt.624 e 627 cod. proc. pen., lamentando la violazione dei limiti del giudizio rescin-dente e del giudicato progressivo formatosi sull'episodio del 24 luglio 2010.Si sostiene che la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in sede di rin-vio, avrebbe erroneamente interpretato il dictum della Corte di Cassazione, repu-tando che il solo aspetto rimesso alla sua valutazione fosse l'episodio del 19-20luglio 2010, con conseguente passaggio in giudicato dell'episodio del 24 luglio2010. Tale lettura sarebbe però contraria al disposto dell'art. 624 cod. proc. pen.in materia di annullamento parziale, atteso che l'episodio del 24 luglio si porrebbein rapporto di connessione essenziale con la parte annullata, sicché la sua mancatarivalutazione integrerebbe violazione della regola ivi prevista.1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.,nonché erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. inrelazione al D.P.R. 309/90, in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto materialedel reato riferito all'episodio del 24 luglio 2010.Si censura la sentenza impugnata per omessa, manifesta illogicità e con-traddittorietà della motivazione in relazione al reato commesso il 24 luglio.2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente e dal suo dispositivo emerge chia-ramente che l’unico tema rinviato alla Corte di appello di Milano era quello relativoall’episodio di spaccio del 19 luglio 2010, mentre l’impugnazione veniva rigettatain relazione all’episodio del 24 luglio 2010, rispetto al quale la Corte di cassazionerilevava che il ricorso era «del tutto generico e aspecifico, perché la relativa do-glianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia sentenza conforme resa inparte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relativo giu-dizio di responsabilità».La Corte di cassazione, dunque, ha rigettato l’impugnazione in relazioneall’episodio del 24 luglio 2010, con la conseguente irrevocabilità dell’affermazionedi responsabilità in relazione a tale capo, per il passaggio in giudicato della sen-tenza impugnata, dal che discende la manifesta infondatezza del contrario assuntosostenuto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.Dalla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione discendel’inammissibilità anche del secondo motivo d’impugnazione, in quanto inteso a ri-mettere in discussione temi oramai coperti dal giudicato.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumer o di raccolta generale 11150/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINI - Presidente -  Sent. n. sez. 321IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]      R.G.N. 43374/2025EMANUELE [OSCURATO:PERSONA]                          - Relatore -                     M  o  t i v a  z  io  n  e    s e  m  p  l i f i c a  t aha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANOavverso la sentenza in data 18/09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria delpubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]  E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Milano, che, aseguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenzain data 19/03/2025, in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2019 delTribunale di Milano, lo ha assolto dal reato a lui ascritto, commesso in data 20luglio 2010, e ha rideterminato la pena per il residuo reato commesso il24/07/2010.Deduce:1.1. “Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. –Violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo per l’epi-sodio del 24 luglio 2010.Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazionedella legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt.624 e 627 cod. proc. pen., lamentando la violazione dei limiti del giudizio rescin-dente e del giudicato progressivo formatosi sull'episodio del 24 luglio 2010.Si sostiene che la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in sede di rin-vio, avrebbe erroneamente interpretato il dictum della Corte di Cassazione, repu-tando che il solo aspetto rimesso alla sua valutazione fosse l'episodio del 19-20luglio 2010, con conseguente passaggio in giudicato dell'episodio del 24 luglio2010. Tale lettura sarebbe però contraria al disposto dell'art. 624 cod. proc. pen.in materia di annullamento parziale, atteso che l'episodio del 24 luglio si porrebbein rapporto di connessione essenziale con la parte annullata, sicché la sua mancatarivalutazione integrerebbe violazione della regola ivi prevista.1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.,nonché erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. inrelazione al D.P.R. 309/90, in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto materialedel reato riferito all'episodio del 24 luglio 2010.Si censura la sentenza impugnata per omessa, manifesta illogicità e con-traddittorietà della motivazione in relazione al reato commesso il 24 luglio.2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente e dal suo dispositivo emerge chia-ramente che l’unico tema rinviato alla Corte di appello di Milano era quello relativoall’episodio di spaccio del 19 luglio 2010, mentre l’impugnazione veniva rigettatain relazione all’episodio del 24 luglio 2010, rispetto al quale la Corte di cassazionerilevava che il ricorso era «del tutto generico e aspecifico, perché la relativa do-glianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia sentenza conforme resa inparte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relativo giu-dizio di responsabilità».La Corte di cassazione, dunque, ha rigettato l’impugnazione in relazioneall’episodio del 24 luglio 2010, con la conseguente irrevocabilità dell’affermazionedi responsabilità in relazione a tale capo, per il passaggio in giudicato della sen-tenza impugnata, dal che discende la manifesta infondatezza del contrario assuntosostenuto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.Dalla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione discendel’inammissibilità anche del secondo motivo d’impugnazione, in quanto inteso a ri-mettere in discussione temi oramai coperti dal giudicato.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore                          Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]AgostiniP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore                          Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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