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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 28300/2025

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guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] BLEDInato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso la sentenza in data 20/05/2025del GIP del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/05/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ricorribile solo per mo- tivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il riconoscimento della recidiva e la sua comparazione in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti è stato oggetto dell’ac- cordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con riguardo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenzané, tantomeno, in punto di illegalità della pena.

Vizi, peraltro, neanche dedotti, visto che il ricorrente si duole soltanto del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere estensore laPresidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] BLEDInato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso la sentenza in data 20/05/2025del GIP del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/05/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ricorribile solo per mo- tivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il riconoscimento della recidiva e la sua comparazione in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti è stato oggetto dell’ac- cordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con riguardo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenzané, tantomeno, in punto di illegalità della pena. Vizi, peraltro, neanche dedotti, visto che il ricorrente si duole soltanto del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere estensore laPresidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris