CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 30328/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 11 febbraio2026, ha respinto la richiesta della detenzione domiciliare proposta ex art. 47-quinques ord. pen. da XXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 47-quinques ord. pen. in quanto non sarebbe stataadeguatamente considerata la peculiare situazione in cui si trova il ricorrente cheha quattro figli, di cui tre in tenerissima età e uno, il più grande, affetto da gravipatologie e da una invalidità, pure riconosciuta dall’INPS, per cui la sola madrenon è in grado di occuparsi delle particolari esigenze dei figli.3. In data 29 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 47-quinques ord. pen.La doglianza è infondata.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con gli specifici e puntuali riferimenti allarelazione dei servizi sociali – in cui dà atto della validità della gestione dellamadre dei figli e dell’assenza di qualsivoglia compromissione del processo dicrescita ed educazione degli stessi - si è espressamente conformato ai principirecentemente delineati da questa Corte in ordine alle caratteristiche e aipresupposti di applicazione della detenzione domiciliare speciale nel senso che«la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testovigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciatadalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, può essere concessa al padredetenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi curadella prole, condizione la quale, pur non dovendo essere assoluta, presupponecomunque l'esistenza di una situazione, personale o ambientale, tale dadeterminare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale sulpiano psico-affettivo o di una irreversibile compromissione del processo evolutivoed educativo della stessa, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertatapericolosità del richiedente il beneficio» (Sez. 5, n. 34049 del 12/09/2025, G, Rv.288704 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, la decisione del Tribunale risulta corretta e lamotivazione sul punto, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.