CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 34930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (44 44(.010 ApcL.0-xièc tt. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Perugia, ha ridotto la pena allo stesso inflitta in ordine al reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90. 2. Il ricorso si fonda su due motivi con cui si deducono: 2.1. Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. I giudici dell'appello non avrebbero svolto alcuna valutazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti dell'odierno procedimento e quelli giudicati con la sentenza n. 744/2014, emessa in data 10/07/2014, dal Gip del Tribunale di Perugia e divenuta irrevocabile il 10/05/2017. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Non risulta che le censura afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia stata dedotta con l'atto di appello e, pertanto, la stessa risulta inammissibile. La Corte di appello ha, peraltro, accolto il primo motivo sulla eccessività della pena, operandone una congrua riduzione. 6. Quanto al diniego della continuazione con altra precedente condanna, la distanza temporale di due anni è argomento del tutto congruo, ove si consideri che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere e che vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo. Di per sé, l'omogeneità delle violazioni, sebbene indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa inddle, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo, anche perché l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una "scelta delinquenziale" (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094 -01). La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez..6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 -01; Sez. 4, n. 25094 del 13.6.2007, Coluccia, 237014 - 01). Nel caso di specie, la motivazione è, per quanto si è detto, del tutto adeguata. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]