CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 13964/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22200/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante e del procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo inRoma [OSCURATO:PERSONA], 2 Pec:-controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1147/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., premesso di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore, e della società [OSCURATO:PERSONA] srl quale debitrice principale, della somma di € 259.205,21, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di locazione ultranovennale del30 luglio2009 a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]Angelo e meglio precisati nella sentenza impugnatae dei successivi atti di trasferimento immobiliare, pure meglio precisati nella detta sentenza,effettuati dal Celli in favore della signora Tosi e poi da quest’ultima e dal marito [OSCURATO:PERSONA], in comunione legale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], assumendo il pregiudizio che detti atti arrecavano al proprio credito; nel giudizio svolse atto di intervento adesivo autonomo la [OSCURATO:PERSONA] SpA, titolare di distinti crediti, per sentir pronunciare la revocatoria degli stessiatti anche nei propri confronti; il Tribunale di Teramo rigettò le domande condannando l’attrice e l’interveniente alle spese; laCorte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1147/2021del 20/7/2021, accogliendo gli appelli delle due banche creditrici(nel corso del giudizio di secondo grado intervenne IFIS NPLSpA, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]) ha dichiarato l’inefficacia dei predetti atti dispositivi condannando gli appe llati alle spese del doppio grado; per quanto è ancora qui di interesse la Corte del gravame ha ritenuto, quanto all’elemento oggettivo dell’eventus damni, che lo stesso fosse configurabile non solo nell’ipotesi in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio del debitore che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, in assenza di prova di beni residui in capo al debitore atti a soddisfare il credito; che gli atti dispositivi erano certamente successivi al sorgere dei crediti della banche, dovendosi fare riferimento al momento della stipula delle fideiussioni; che pure doveva ritenersi presente l’elemento psicologico della scientia damni in capo alle parti del contratto di locazione e del primo atto di vendita (e la sussistenza delle -ancorché non necessarie -dolosa preordinazione dell’atto di sottrazione dei beni ai creditori da parte del Celli e della partecipatio fraudis in capo alla prima acquirente), e la sussistenza, con riferimento al secondo atto di vendita, della malafede (intesa come conoscenza dellarevocabilità del primo atto di vendita) in capo alla seconda acquirente [OSCURATO:PERSONA] , considerato lo stretto legamerispettivamente di parentela e di affinità intercorrente tra il Celli, la Alfierie la Tosi, il complessivo giro di affari esistente tra le stesse parti, e la stretta contiguità temporale tra gli atti dispositivi; in definitiva la corte del gravame ha ritenuto che gli atti dispositivi fossero stati compiuti tutti in ambito familiare, tra persone legate da vincoli societari e di affari non rilevando, invece, né che la [OSCURATO:PERSONA] abitasse effettivamente l’immobile, facendosi carico delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, né che avesse effettivamente pagato il prezzo; avverso la sentenza, che ha dunque dichiarato l’inefficacia degli atti dispositivi intercorsi tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito soltanto [OSCURATO:PERSONA] SpA e per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] SPAcon controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380- bis , 1° co. c.p.c. ; considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione dell’art. 360 co. 1 punto 5 cpc omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato l’elemento soggettivo in capo ad essa, terza acquirente dei beni, in violazione dell’art. 2901 IV co. c.c. secondo cui “L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”; la corte del gravame avrebbe omesso di considerare che l’acquisto della ricorrente era a titolo oneroso, che al momento dell’acquisto non era trascritta alcuna domanda di revocazione e che sussisteva la buona fede dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, a riprova dell’onerosità dell’acquisto, si era accollata il pagamento della residua somma data a mutuo; il motivo, non privo di profili di inammissibilità in quanto di natura fattuale, essendo volto a contestare la valutazione compiuta dal giudice del merito circa la ricorrenza dei presupposti dell’azione revocatoria, è in ogni caso infondato perché la corte del gravame ha adeguatamente motivato circa la sussistenza ditali presupposti soffermandosi, quanto all’elemento oggettivo dell’eventus damni, sul pericolo di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, e, quanto all’elemento soggettivo, desumendo la prova dellascientia damni del l a Tosi e della mala fede del terzo acquirente, da elementi presuntivi ed indiziari, quali il legame di affinità e parentela intercorrente tra il Celli e, rispettivamente, la Tosi e la [OSCURATO:PERSONA], il complessivo giro di affari esistente tra le stesse parti, e la stretta contiguità temporale tra gli atti dispositivi,l’inverosimiglianza della prospettazione secondo cui la Tosi avrebbe dapprima locato e poi acquistato il compendio immobiliare per destinarlo alla figlia [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi , in particolare, che è sufficiente ad integrare la mala fede, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod.civ., la semplice conoscenza nel subacquirente che l'atto di cui si chiede la revoca determini per gli altri creditori una condizione di incertezza o pericolo (Cass. n. 4945 del 6/06/1987;Cass.n. 1523 del 19/05/1972); con il secondo motivo di ricorso - violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. 2901 quarto co. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui si sarebbe limitata ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate senza svolgere una valutazione complessiva delle stesse; in particolare la corte del gravame avrebbe omesso di considerare che sull’immobile oggetto di causa gravavano ben tre ipoteche di guisa che era impossibile prospettare un pregiudizio alle ragioni creditorie perché le possibilità di soddisfare il credito attraverso l’immobile erano pressoché nulle; inoltre la corte di merito avrebbe dovuto valutare che le banche avevano erogato crediti sproporzionati alla società Artigiana, tali da integrare quantomeno una responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c. e non anche imputare al terzo acquirente una presunta consapevolezza del danno arrecato alle ragioni creditorie; in fine , la Corte territoriale non avrebbe considerato che: nessun legame di parentela sussiste tra il Celli e la Tosi e nessun legame di parentela esiste tra la Tosi e l’[OSCURATO:PERSONA];la ricorrente abita effettivamente presso l’immobile in questione, ha pagato il mutuo gravante sullo stesso e ha sostenuto e sostiene le spese di ordinaria manutenzione; il motivo, nelle diverse censure che lo compongono è da disattendere, facendo inammissibilmente riferimento a fatti (ad es. iscrizioni di ipoteche giudiziali sull’immobile di cui si discute in causa; pagamento del mutuo da parte della ricorrente , erogazione di crediti “sproporzionati”) ai quali non si fa cenno nella sentenza impugnata, senza chela ricorrente abbia precisato quando e in quali esatti termini essi siano stati allegati nel giudizio di merito,e avendo, altresì, la Corte di merito motivatam e nte apprezzato i l complesso degli indizi emersi , valutandoli globalmente, pur senza omettere un apprezzamento in relazione ad alcuni di essi( proprio alcuni di quelli di cui la ricorrente lamenta l’omessa valutazione, v. sentenza impugnata p. 13), al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale, sicché tale apprezzamento è sottratto al controllo in sede di legittimità (Cass. n. 26022 del 05/12/2011); con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2644, 2710 c.c.: anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile; omesso esame di fatto storico nella parte in cui la corte del gravame si limita ad accertare la mera scientia damni del terzo e non anche la sua partecipatio fraudis - la ricorrente lamenta che la corte del gravame abbia erroneamente fatto riferimento al preteso rapporto di parentela o di affinità tra i soggetti tra cui erano intercorsi gli atti dispositivi; il motivo è infondato, avendo l a corte del gravame dato conto , con motivazione non apparente e perfettamente comprensibile,di tutte le circostanze rilevanti- come già evidenzia t o nell’esaminare il primo motivo - ai fini di configurare la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla subacquirente, da intendersi, come precisato da questa Corte, nei sensi già ricordati nello scrutinio del primo mezzo; conclusivamente il ricorso va rigettato; la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente,le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 6000 per compensi, € 200 per esborsi , oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il rico