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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44550/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riteneva il delitto di illegale detenzione di arma comune da sparo assorbito in quello di detenzione di arma clandestina e tale ultimo delitto riunito per continuazione con la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e rideterminava la pena in anni due e mesi sette di reclusione ed euro 900 di multa.

L'aumento per la continuazione per la contravvenzione era calcolato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, all'omesso contenimento della pena nei minimi edittali nonché alla misura dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile - salvo quanto si dirà in seguito - in quanto ripropone censure sulla misura della pena inflitta all'imputato che la Corte territoriale, nella sua discrezionalità, ha determinato fornendo la decisione di adeguata motivazione.

In particolare, il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato con riferimento alla gravità della condotta e alla pericolosità dell'imputato; la misura della pena edittale è determinata con valutazione equitativa che non poteva non tenere conto del numero delle armi e delle munizioni sequestrate.

2. Tuttavia, è fondato il motivo di ricorso in punto di determinazione dell'aumento per la continuazione per la contravvenzione, operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria: in effetti, nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 7395 del 20/10/2017 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272404 - 01).

Trattasi, comunque, di vizio che può essere direttamente eliminato da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen., provvedendo ad eliminare l'aumento per la continuazione operato sulla pena pecuniaria, pari ad euro 100 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni due e mesi sette di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio D EPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riteneva il delitto di illegale detenzione di arma comune da sparo assorbito in quello di detenzione di arma clandestina e tale ultimo delitto riunito per continuazione con la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e rideterminava la pena in anni due e mesi sette di reclusione ed euro 900 di multa. L'aumento per la continuazione per la contravvenzione era calcolato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, all'omesso contenimento della pena nei minimi edittali nonché alla misura dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile - salvo quanto si dirà in seguito - in quanto ripropone censure sulla misura della pena inflitta all'imputato che la Corte territoriale, nella sua discrezionalità, ha determinato fornendo la decisione di adeguata motivazione. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato con riferimento alla gravità della condotta e alla pericolosità dell'imputato; la misura della pena edittale è determinata con valutazione equitativa che non poteva non tenere conto del numero delle armi e delle munizioni sequestrate. 2. Tuttavia, è fondato il motivo di ricorso in punto di determinazione dell'aumento per la continuazione per la contravvenzione, operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria: in effetti, nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena-base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 7395 del 20/10/2017 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272404 - 01). Trattasi, comunque, di vizio che può essere direttamente eliminato da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., provvedendo ad eliminare l'aumento per la continuazione operato sulla pena pecuniaria, pari ad euro 100 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in anni due e mesi sette di reclusione ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio D EPO