CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 25 novembre 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata (capo a) e porto abusivo di oggetto atto a offendere (capo b), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243): nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della personalità dell'imputato, che aveva il ruolo di esecutore materiale della condotta criminosa, nonché della gravità della vicenda, trattandosi di una rapina a mano armata; Considerato che, quanto al riconoscimento della circostanza aggravante (oggetto di generica censura), secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritario da ultimo, in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (cfr. Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916, restando non in termini Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518, relativa alla diversa fattispecie di estorsione) e difatti la Corte territoriale ne ha congruamente motivato l'applicazione alla luce dell'intrinseca maggiore pericolosità del fatto derivante dall'azione organizzata e sinergicamente condotta dall'imputato e dal complice, che lo aspettava in macchina fuori dall'istituto di credito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. 2z-\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA];iglì.;erle estensor