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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25554/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di socio ed ex legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la ordinanza del 02/12/2022 del Tribunale di Parma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il decreto del 21 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che, tra l'altro, aveva disposto il sequestro preventivo delle quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini, tra l'altro, anche per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché del ramo di azienda, oggetto del reato di bancarotta fraudolenta, ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da questa alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detto decreto aveva proposto richiesta di riesame Gaetano Della Corte in qualità di socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziando che a questa detto ramo di azienda era stato ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente era privo di motivazione quanto al «fumus boni iuris» ed al periculum in mora, non risultando il sequestro disposto in modo chiaro in relazione ad alcuno tra i capi di imputazione provvisoriamente formulati dal Pubblico ministero e non essendo la predetta società riconducibile ad alcuno degli indagati, ma dovendo essere considerata un terzo di buona fede; né essa era stata parte dei rapporti commerciali attraverso i quali erano state attuate le condotte distrattive che avevano dato luogo alla contestazione dell'episodio di bancarotta patrimoniale contestato al numero 5 del capo C).

Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro osservando che ha costituito oggetto di sequestro solo il ramo di azienda costituito dall'[OSCURATO:PERSONA] e che il vincolo apposto a tale bene era volto ad impedire la commissione di ulteriori reati o l'aggravamento delle conseguenze di quelli per i quali si procedeva e che, trattandosi di richiesta di riesame proposta da terzo interessato, la Gama s.r.I non era legittimata a porre in discussione il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, ma poteva solo provare la titolarità del bene da parte sua e l'assenza di un suo concorso nei reati ascritti all'indagato, e che comunque nel caso di specie sussisteva il collegamento tra il bene sequestrato ed il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto il ramo di azienda.

2. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza ha proposto ricorso Gaetano Della Corte, quale socio della Gama e quale ex legale rappresentante di questa società, a mezzo di due difensori e con un unico atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto la sua posizione di terzo di buona fede rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'imputazione provvisoria distinta dalla lettera c) del capo 5) e ribadisce che, non sussistendo collegamenti tra la predetta società e gli indagati, non si chiarisce perché dovrebbero ritenersi sussistenti le esigenze cautelari pur laddove la disponibilità del bene oggetto di sequestro rimanesse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che la sussistenza dei presupposti del sequestro viene affermata apoditticamente.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si sosteneva la titolarità del bene in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gaetano Della Corte ha proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame indicata in epigrafe sia quale socio della Gama s.r.I., sia quale ex legale rappresentante della stessa.

2. Quanto al ricorso proposto dal Della Corte quale socio, deve osservarsi che, come osservato dal Tribunale del riesame, ha costituito oggetto di sequestro solo il ramo di azienda costituito dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il Della Corte non può vantare alcun diritto alla restituzione di un bene di cui egli stesso afferma la titolarità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

Né il socio di una società di capitali ha il potere di rappresentanza della società, spettando esso all'amministratore unico o agli amministratori della società.

Ne consegue che il ricorso proposto dal Della Corte in proprio è inammissibile.

3. Quanto al ricorso proposto dal Della Corte in rappresentanza della Gama s.r.I., deve osservarsi che nella procura speciale ai difensori per proporre il ricorso per cassazione egli si definisce quale ex legale rappresentante della Gama s.r.I., con la conseguenza che alla data della proposizione del ricorso egli non aveva più il potere di rappresentare la predetta società.

Anche nella richiesta di riesame si attribuisce al Della Corte la qualifica di «già amministratore (all'atto del sequestro)» della [OSCURATO:SOCIETA]. con ciò esplicitando che al momento della proposizione della richiesta di riesame egli aveva già perso tale qualifica e non poteva proporre impugnazione avverso il decreto di sequestro in rappresentanza della predetta società.

Pertanto, anche laddove introdotto in rappresentanza della Gama s.r.I., il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 1516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di socio ed ex legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la ordinanza del 02/12/2022 del Tribunale di Parma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il decreto del 21 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che, tra l'altro, aveva disposto il sequestro preventivo delle quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini, tra l'altro, anche per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché del ramo di azienda, oggetto del reato di bancarotta fraudolenta, ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da questa alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detto decreto aveva proposto richiesta di riesame Gaetano Della Corte in qualità di socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziando che a questa detto ramo di azienda era stato ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente era privo di motivazione quanto al «fumus boni iuris» ed al periculum in mora, non risultando il sequestro disposto in modo chiaro in relazione ad alcuno tra i capi di imputazione provvisoriamente formulati dal Pubblico ministero e non essendo la predetta società riconducibile ad alcuno degli indagati, ma dovendo essere considerata un terzo di buona fede; né essa era stata parte dei rapporti commerciali attraverso i quali erano state attuate le condotte distrattive che avevano dato luogo alla contestazione dell'episodio di bancarotta patrimoniale contestato al numero 5 del capo C). Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro osservando che ha costituito oggetto di sequestro solo il ramo di azienda costituito dall'[OSCURATO:PERSONA] e che il vincolo apposto a tale bene era volto ad impedire la commissione di ulteriori reati o l'aggravamento delle conseguenze di quelli per i quali si procedeva e che, trattandosi di richiesta di riesame proposta da terzo interessato, la Gama s.r.I non era legittimata a porre in discussione il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, ma poteva solo provare la titolarità del bene da parte sua e l'assenza di un suo concorso nei reati ascritti all'indagato, e che comunque nel caso di specie sussisteva il collegamento tra il bene sequestrato ed il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto il ramo di azienda. 2. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza ha proposto ricorso Gaetano Della Corte, quale socio della Gama e quale ex legale rappresentante di questa società, a mezzo di due difensori e con un unico atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto la sua posizione di terzo di buona fede rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'imputazione provvisoria distinta dalla lettera c) del capo 5) e ribadisce che, non sussistendo collegamenti tra la predetta società e gli indagati, non si chiarisce perché dovrebbero ritenersi sussistenti le esigenze cautelari pur laddove la disponibilità del bene oggetto di sequestro rimanesse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che la sussistenza dei presupposti del sequestro viene affermata apoditticamente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si sosteneva la titolarità del bene in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gaetano Della Corte ha proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame indicata in epigrafe sia quale socio della Gama s.r.I., sia quale ex legale rappresentante della stessa. 2. Quanto al ricorso proposto dal Della Corte quale socio, deve osservarsi che, come osservato dal Tribunale del riesame, ha costituito oggetto di sequestro solo il ramo di azienda costituito dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il Della Corte non può vantare alcun diritto alla restituzione di un bene di cui egli stesso afferma la titolarità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Né il socio di una società di capitali ha il potere di rappresentanza della società, spettando esso all'amministratore unico o agli amministratori della società. Ne consegue che il ricorso proposto dal Della Corte in proprio è inammissibile. 3. Quanto al ricorso proposto dal Della Corte in rappresentanza della Gama s.r.I., deve osservarsi che nella procura speciale ai difensori per proporre il ricorso per cassazione egli si definisce quale ex legale rappresentante della Gama s.r.I., con la conseguenza che alla data della proposizione del ricorso egli non aveva più il potere di rappresentare la predetta società. Anche nella richiesta di riesame si attribuisce al Della Corte la qualifica di «già amministratore (all'atto del sequestro)» della [OSCURATO:SOCIETA]. con ciò esplicitando che al momento della proposizione della richiesta di riesame egli aveva già perso tale qualifica e non poteva proporre impugnazione avverso il decreto di sequestro in rappresentanza della predetta società. Pertanto, anche laddove introdotto in rappresentanza della Gama s.r.I., il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 1516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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