CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 40558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 10/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con ordinanza resa il 10 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2024 con cui era stata applicata allo stesso la misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 416 cod. pen., 8-10 d.lgs. 74/2000, 640 cod. pen.. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato propone, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, censurando sia il profilo della gravità indiziaria che quello dell'esigenza cautelare special-preventiva. Premette il ricorrente - pur non articolandolo come profilo di doglianza - che il provvedimento del riesame costituisce un "copia-incolla" dell'ordinanza del GIP, che a sua volta recepisce acriticamente la richiesta del pubblico ministero, che a sua volta ancora costituisce una mera "velina" delle informative di polizia giudiziaria. Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione ad una associazione per delinquere con il ruolo di partecipe, in quanto sarebbe stato incaricato sia di compiti operativi relativi alle società che di individuare i soggetti ai quali attribuire le cariche di amministratore e legale rappresentante. Egli, inoltre, sarebbe stato al corrente della base operativa del gruppo, ove in diverse occasioni incontrava altri componenti del medesimo (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dai quali riceveva istruzioni, e manteneva rapporti con alcuni prestanomi come [OSCURATO:PERSONA]. In realtà l'indagato, in sede di interrogatorio, rispondeva a tutte le domande ed il GIP nulla contestava in ordine alle risposte fornite. L'ordinanza non chiarisce in cosa consisterebbe l'associazione per delinquere che, in tema di evasione fiscale, deve prevedere una stabile organizzazione e una ripartizione in ruoli e funzioni, nonché la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma criminoso di evasione fiscale. La unicità del reato contestato (art. 8) escluderebbe del resto la volontà di commettere un numero indeterminato di reati, e sarebbe semmai ravvisabile un concorso di persona nei reati continuati di emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, la diversità dei fatti commessi dalle imprese emittenti e da quelle utilizzatrici delle fatture false induce inevitabilmente ad escludere che tutti i soggetti avessero inteso agire per lo scopo comune di dare vita ad un sodalizio criminoso con carattere di stabilità. Ancora, il GIP ritiene che la ripetizione dello schema di emissione delle fatture comporti l'assoluta professionalità del sodalizio criminoso caratterizzato da una ripartizione dei compiti da parte di ciascun indagato e dalla consapevolezza del ruolo assunto dagli altri accoliti. Tale affermazione presta il fianco ad ampie e facili critiche in quanto l'emissione di fattura commerciale da parte di una società non può essere segno di abitualità e professionalità dei correi, costituendo esercizio di funzioni tipiche dell'impresa. Soprattutto non è dato comprendere come dalla mera emissione di fatture il giudice possa desumere l'elemento soggettivo della consapevolezza del ruolo di ciascun soggetto all'interno della ipotetica associazione, e, del resto, lo stesso giudice non è in grado di specificare quali siano i compiti di fatto svolti dai soggetti attinti dalla misura cautelare e in particolare quale fosse la funzione svolta dal ricorrente. 2.1. Ciò premesso, con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi di imputazione da 2 a 174, in relazione agli articoli 2, 5, 8, 10 e 10-ter d. lgs. 74/2000 per violazione del principio di responsabilità personale. L'ordinanza nulla replica alle doglianze difensive, in cui si evidenziava che il nome del [OSCURATO:PERSONA] non compare in alcuna delle imputazioni allo stesso contestate in riferimento alle società contemplate in rubrica.Inoltre, nulla viene dimostrato in relazione alla inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture, che afferiscono a transazioni commerciali corrette e documentate dal punto di vista fiscale e commerciale, avendo il contribuente effettivamente sostenuto il costo indicato nei documenti, ancorché emessi da soggetti differenti. L'ordinanza del GIP, e poi quella del riesame, non contengono una valutazione individuale della posizione dell'odierno ricorrente, limitandosi ad una valutazione di tipo collettivo e quindi operata in violazione del principio della personalità della responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 273 del codice di rito e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle ipotesi contestate provvisoriamente ai capi da 207 a 228, relative alla violazione dell'articolo 640-bis e 640, comma 2, del codice penale, e conseguente violazione del principio di responsabilità personale. L'ordinanza a pagina 36 evidenzia come la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella creazione delle società fittizie determinerebbe il suo contributo causale anche ai reati di truffa contestati ai capi di imputazione di cui sopra, ma non si comprende quale sarebbero i profili di gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], non avendo lo stesso fornito alcun contributo morale o materiale in riferimento alla commissione dei reati in contestazione. Anche in questo caso le due ordinanze si sono limitate ad una valutazione di tipo collettivo e non individualizzato. 2.3. Con il terzo motivo corrente lamenta violazione dell'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale (erroneamente indicato, per evidente refuso, come "27°"), relativamente all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. Anche in questo caso l'ordinanza si limita ad alcune valutazioni di carattere astratto, senza indicare quali sarebbero in concreto le occasioni "prossime" per la commissione di ulteriori delitti della stessa specie, venendo meno all'obbligo di autonoma valutazione richiesto dall'articolo 292 c.p.p.. Si viola il principio secondo cui il concreto pericolo non può ricavarsi dalla mera gravità del fatto di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] premette che, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, n. 33111 del 16/04/2024, Grammatico, n.m.; Sez. 6, n. 11988 del 21/12/2023, dep. 2024, Coscarella, n.m.; Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, Dumitru, n.m.; Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Soru, Rv. 242677; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv.212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 2. Ciò premesso, l'ordinanza precisa, nell'incipit, che il compendio indiziario è costituito da accertamenti documentali, bancari, sopralluoghi, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, s.i.t. di persone informate dei fatti, chat intercettati sui dispositivi mobili degli indagati, elementi tutti compendiati dalla informativa della Guardia di Finanza di Scafati. Da tale compendio indiziario emergerebbe la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati tributari (finalizzati all'evasione dell'IVA), posti in essere attraverso due distinti meccanismi: 1) l'utilizzo distorto del c.d. "reverse charge", di cui all'articolo 74, comma 8, d.P.R. 633/1972; 2) le c.d. "frodi carosello", poste in essere tramite l'utilizzo di numerose società "cartiera", la cui attività era costituita dall'emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. A tali reati tributari si accompagnerebbero, specularmente, dei reati di truffa in danno di ente pubblico (capi 207-228). 3. Scendendo nel merito dei motivi di censura, i primi due motivi di ricorso, in cui si contesta la sussistenza del requisito della gravità indiziaria rispettivamente per i reati fiscali e quelli a base fraudolenta, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili. Ed infatti, vengono riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dal Tribunale del riesame. E', per costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (ma il discorso può essere esteso anche alla fase cautelare), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). 3.1. Quanto alla contestata assenza del [OSCURATO:PERSONA] nelle imputazioni di cui ai Capi da 2 a 174 (primo motivo di ricorso), il Collegio evidenzia che, alla semplice lettura delle stesse imputazioni, emerge che si contesta al [OSCURATO:PERSONA] (e ad altri soggetti) la commissione dei reati in qualità di «gestore di fatto» di società quali la "Centovetrine" (capi 2-9), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi da 10 a 20), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi da 21 a 2%), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 26 a 33), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 33-40), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 41-47), la [OSCURATO:SOCIETA]" (capi 48-59), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 60-66), la "4AR srl" (capi 67-71), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 72-74), la "CM [OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 75-77), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 78-86), la [OSCURATO:PERSONA] srls" (capi 87.94), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 95-101), la Informatic@ di [OSCURATO:PERSONA]" (capi 102-107), la "G.& [OSCURATO:SOCIETA]" (capi 108-111), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 112-117), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 118-122), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 123-125), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" capo 126-134), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 135-137), la "Il mondo dei oclori sas" (capi 138-142), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 143147), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 148-152), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 153-156), la "[OSCURATO:PERSONA] srl" (capi 157-158), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 159-160), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capo 161), la "[OSCURATO:SOCIETA]" (capi 162-169), la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (capo 170), la "[OSCURATO:PERSONA]." (capi 171-174). Tali contestazioni vanno lette congiuntamente al capo 1) della rubrica, ossia il reato associativo, in cui si contesta ai soggetti incolpati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], di avere operato, quali compartecipi di [OSCURATO:PERSONA], «contribuendo, alcuni alla gestione diretta delle società, altri a fornire la propria attività professionale, nella consapevolezza che le predette persone giuridiche fossero utilizzate al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto». Tale doglianza preliminare è pertanto manifestamente infondata in quanto le imputazioni circoscrivono in modo sufficientemente dettagliato (soprattutto in relazione alla attuale fase processuale, caratterizzata da maggiore fluidità rispetto alle contestazioni definitive), la posizione e il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei fatti di reato. 3.2. Scendendo nel concreto della doglianza, la sua infondatezza è manifesta alla luce della ampia motivazione che sorregge in punto di gravità indiziaria il provvedimento impugnato. Si chiarisce, in primo luogo, nella parte che ricapitola i contenuti dell'ordinanza genetica e poi a pag. 31 ss., che le società coinvolte sono inesistenti all'indirizzo indicato come sede sociale ([OSCURATO:SOCIETA], Cento vetrine srl, [OSCURATO:PERSONA] SRL, Massa trading, [OSCURATO:SOCIETA], World print, Hena costruzioni, 4AR), oppure sono meramente domiciliate presso indirizzi di comodo (Unirosa, Savion). Inoltre, quasi tutte le società (si rinvia all'elenco contenuto a pag. 3 dell'ordinanza del Riesame) non hanno attivato alcun contratto di fornitura, elemento che depone chiaramente nel senso della fittizietà; altre, quali la [OSCURATO:PERSONA], BFM Line, [OSCURATO:PERSONA] e Il mondo dei colori, hanno consumi irrisori rispetto al loro giro di affari. Molti soggetti - tutti salernitani - risultano rivestire cariche sociali o amministrative in diverse società, che pure hanno formalmente sede legale in tutta Italia, e/o sono tra loro legati da vincoli parentali. Le società poi, spesso, si scambiano fatture. Numerosi amministratori, escussi (v. pag. 4) hanno escluso di avere gestito le società o di avere sottoscritto atti di cessione quote, ovvero hanno affermato di essere mere teste di legno (peraltro reclutate - pag. 5 - proprio dal [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore "Salvo", che incontravano in dei container posti presso il cimitero di del comune di [OSCURATO:PERSONA], adibiti a base operativa del sodalizio), pagate mensilmente per figurare quali amministratori, all'oscuro anche della sede sociale. Quasi tutte le società erano fiscalmente gestite dal [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, emettevano fatture per prodotti diversi da quelli risultanti dall'oggetto sociale (materiale informatico), quali generi alimentari, carne, prodotti petroliferi. Nel corso delle perquisizioni operate (pag. 13-14), è stata rinvenuta documentazione di alcune società presso la sede sociale di altre (presso la [OSCURATO:SOCIETA], ad esempio, è stata rinvenuta documentazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei colori e due timbri della [OSCURATO:PERSONA], mentre presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati trovati documenti di molte altre società tra quelle indicate nelle imputazioni di cui sopra). Le intercettazioni (riportate a pagg. 6-13) confermavano, già nell'ordinanza genetica, la costruzione accusatoria.La motivazione, pertanto, illustra in modo chiaro e analitico gli elementi da cui dedurre la fittizietà delle varie società, le quali, pertanto, non potevano svolgere le prestazioni oggetto delle fatture che si presentavano, quindi, come inesistenti. La reiterazione dell'illecito in una serie indefinita di reati, oltre a concretizzare il programma criminoso dell'associazione, lungi dal costituire esercizio tipico di attività di impresa - come deduce il ricorrente - costituiva il modo con cui il sodalizio criminoso lucrava dell'IVA non versata, attraverso il duplice schema delle "frodi carosello" e del "reverse charge". 3.3. Quanto al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], già a pagina 2 e 3 dell'ordinanza (e poi più diffusamente a pag. 29) si evidenzia come alcuni dei prestanome ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) indichino proprio nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che ebbe a reclutarli per conto dell'associazione, proponendo loro di divenire amministratori delle società ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] per la Squillante, CM [OSCURATO:PERSONA] team per il Russo), organizzando per loro viaggi a Milano presso studi notarili, banche e società finanziarie. I soggetti che si occupavano di tutto erano il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tale Salvatore (proprietario di una Fiat 500 X) e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, riferiva di essere stato avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale gli intimava di non riferire nulla alla Guardia di Finanza, da cui sapeva che egli era stato convocato. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, riferiva che era il [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle mensilmente la somma di euro 400 per prestare il suo nome quale amministratrice. A pagina 19, l'ordinanza richiama la posizione del [OSCURATO:PERSONA] come indicata nell'ordinanza genetica, precisando che egli «è partecipe del sodalizio con il compito di individuare i soggetti cui intestare fittiziamente le cariche sociali delle società cartiere; si incontra più volte nei conta iners siti nei pressi del cimitero di [OSCURATO:PERSONA] (SA) unitamente agli altri componenti del gruppo quali Mastellone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riceve direttive dalla [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti ai dipendenti, da eseguire mediante carte poste-pay, come si ascolta nella progressiva ambientale 1071 del 14/12/2019; utilizza un'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (che ne è la convivente) e con cui si contatta con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], soggetti che hanno dato la propria disponibilità a fungere da prestanome dietro compenso». Da pagina 8 a pagina 25, l'ordinanza si occupa poi di ricapitolare il contenuto dei vari reati fiscali fine, descrizione alla quale è chiaramente escluso il [OSCURATO:PERSONA], ma non in quanto estraneo al reato, bensì in quanto non ha formalmente posto in essere alcuna attività tipica di amministrazione, stante il suo ruolo svolto in fatto. Analogo ragionamento può essere svolto in relazione ai reati a base fraudolenta contestati ai capi 207-228, descritti alle pagine 26 ss. del provvedimento impugnato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sia in sede di riesame che di ricorso, la partecipazione fattiva del [OSCURATO:PERSONA] (chiamato "Gino" nelle conversazioni) emerge anche dalle conversazioni indicate a pag. 31 ss. dell'ordinanza, tra cui la progr. n. 1071 del 14/12/2019, la 219 del 18/11/2019, la 1081 del 21/11/2019 e la 2310 del 01/12/2019, in cui si comprende agevolmente come ciascuno degli indagati fosse il "referente" per alcune società (nel caso di specie la società riferibile al "Gino" era la [OSCURATO:PERSONA] dei colori), la n. 3598 del 14/12/2019, dove si afferma che "Gino" ha molti stranieri di nazionalità marocchina, la n. 31 del 06/11/2019, in cui il [OSCURATO:PERSONA] parla con la [OSCURATO:PERSONA] di aspetti organizzativi, ecc.. Conversazioni delle quali la difesa (v. pag. 37) non è stata in grado di fornire una spiegazione alternativa. Conclusivamente, a pagina 34 l'ordinanza sintetizza gli elementi indiziari concordemente convergenti verso la figura del [OSCURATO:PERSONA], cui attribuisce il ruolo di arruolatore dei prestanome e di pagatore degli stessi; di soggetto che utilizza utenze intestate alla moglie per intrattenere rapporti con i sodali; che incontra gli stessi presso la sede operativa sita nei container; che paga i prestanome utilizzando carte poste-pay, sottolineando come lo stesso - unitamente ad atri correi, come evidenziato dallo sviluppo e dall'analisi del traffico telefonico - abbia coscientemente contribuito attraverso la propria attività al raggiungimento degli scopi associativi: era infatti attraverso le copiose fatturazioni (fittizie) reciproche tra le varie società, facilitato anche dall'odierno ricorrente, che si realizzava infatti il sistema fraudolento (segue, a pagina 35, una indicazione specifica del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nei singoli reati fine). 3.4. Tale motivazione si salda con quella, individualizzata, contenuta a pag. 116 dell'ordinanza genetica, la quale ripercorre le modalità di identificazione del [OSCURATO:PERSONA] ed evidenzia che egli, come Manganelli, era incaricato sia di compiti relativi alle società, che di individuare i soggetti ai quali attribuire le cariche di amministratore e legale rappresentante; era al corrente dell'esistenza della base operativa del gruppo, situata nei conta iners di [OSCURATO:PERSONA], dove in diverse occasioni incontrava altri componenti del gruppo per riceve indicazioni, come ad esempio per l'apertura di un conto corrente per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA]; riceveva istruzioni da [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti ai dipendenti, che dovevano avvenire mediante ricariche postepay, che sarebbero rimaste nella disponibilità del gruppo, oltre che per la preparazione di documenti da far firmare ad altri; svolgeva il ruolo attivo e costante nel mantenere i rapporti con i prestanome delle società controllate dal gruppo, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò l'ordinanza genetica inferiva che l'indagato avesse volontariamente apportato il suo contributo all'associazione criminale per il perseguimento del suo scopo in termini ampi e generalizzati, ovvero la creazione o acquisizione e gestione di società prive di reale capacità aziendale, che, poste sotto il controllo del gruppo criminale, erano utilizzate por emettere fatture per operazioni inesistenti (c.d. "cartiere"). Inoltre, da pagina 126, la prima ordinanza tratta, analiticamente i singoli reati tributari fine (parr. da 7.1 a 7.30) e, da pagina 246, gli altri reati. 3.5. Ebbene, ritiene il Collegio che le due ordinanze, unitamente considerate, motivino in modo assolutamente congruo e individualizzato in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, facendo buon governo dei principi elaborati da questa Corte in materia di gravità indiziaria.Ed infatti, quanto alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza» questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576) ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non ìl comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)». Tali requisiti, in tutta evidenza, sussistono nel caso in esame e il ricorso, che non si confronta in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, limitandosi a generiche contestazioni e alla pedissequa reiterazione delle doglianze già ampiamente disattese, è inammissibile per difetto di specificità. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo, con cui si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari. 4.1. A pagina 28, il provvedimento evidenzia come l'ordinanza genetica avesse da un lato stigmatizzato l'estrema gravità e prossimità dei fatti, e dall'altro sottolineato l'importanza di un grave precedente specifico in capo al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come le esigenze cautelari, in ossequio al principio di proporzionalità, potessero essere soddisfatte tramite gli arresti domiciliari con divieto di incontro. A pagina 39 si evidenzia poi come il meccanismo fraudolento fosse proseguito fino ad epoca prossima alla esecuzione della misura, e che la difesa non avesse documentato in alcun modo lo svolgimento di lecita attività lavorativa, evidenziando come il costante utilizzo dell'attività illecita come unica fonte di sostentamento desse conto della attualità e concretezza dell'esigenza cautelare special-preventiva. 4.2. Tale motivazione appare conforme al prevalente indirizzo di questa Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 30623 del 19/06/2024, Caruso, n.m.; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 11137 del 06/03/2020, Amato, n.m.) secondo cui, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977), che, invece, deve limitarsi a effettuare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 30329 del 14/03/2024, Scifoni, n.m.), criteri cui l'ordinanza impugnata si confronta puntualmente, evidenziando come, malgrado la distanza temporale tra i fatti oggetto di contestazione e l'emissione della misura cautelare, il rischio di reiterazione delle condotte criminose sia concreto alla luce della perdurante operatività del sodalizio e della mancanza di fonti lecite di reddito da parte dell'indagato. Il motivo, che limita a generiche contestazioni senza confrontarsi in concreto con la motivazione del provvedimento, è pertanto inammissibile per genericità. 5. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere de