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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12133/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; Considerato che la deduzione di estinzione per prescrizione del reato è, del pari, aspecificamente formulata, non confrontandosi con la cornice edittale del reato contestato (pari ad anni dieci di reclusione) e, di conseguenza, con il termine di cui all'art. 161 cod. pen. (11 aprile 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; Considerato che la deduzione di estinzione per prescrizione del reato è, del pari, aspecificamente formulata, non confrontandosi con la cornice edittale del reato contestato (pari ad anni dieci di reclusione) e, di conseguenza, con il termine di cui all'art. 161 cod. pen. (11 aprile 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris