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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34206/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 28 gennaio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Como datata 8 gennaio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa commesso il 6 novembre del 2012. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo, deduceva violazione di legge quanto alla valutazione della sospensione della prescrizione ex art. 159 ultimo comma cod.pen. nel procedimento in esame, disposta durante il giudizio di primo grado, posto che la disposizione dettata nelle ipotesi di procedimento in assenza di cui all'art. 420 quater cod.proc.pen., non poteva trovare applicazione, in quanto legge più sfavorevole, ai fatti commessi anteriormente l'entrata in vigore della legge 67/2014 che l'aveva introdotta; e nel caso in esame il delitto risultava consumato nel corso dell'anno 2012 e quindi precedentemente l'introduzione della nuova causa di sospensione ex art. 159 comma 3 bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale anche durante la pendenza del giudizio di legittimità impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Ed invero il giudice di primo grado ha dato atto nella sentenza emessa 1'8 gennaio 2020 che il procedimento risultava essere stato sospeso per effettuare le ricerche dell'imputato per il periodo dall'Il dicembre 2017 al 7 agosto del 2018; tale sospensione comportava che alla data della pronuncia di appello (28-1-2021) il termine di prescrizione veniva ritenuto non ancora decorso poiché a quello ordinario di anni 7 e mesi 6, scadente il 6 maggio 2020 venivano aggiunto il sopra indicato periodo di quasi 7 mesi e 28 giorni come sopra calcolati.

E tuttavia il ricorso deduce la non applicabilità della disciplina più sfavorevole in tema di sospensione della prescrizione disposta dall'art. 159 comma 3 bis cod.pen. nella fase delle ricerche ex art. 420 quater cod.proc.pen. anche ai fatti, come quelli commessi dal Tiepolo, consumati in data anteriore ( 2012) l'entrata in vigore della legge sull'assenza 67/2014 che ha introdotto le predette disposizioni, estendendo le cause di sospensione della prescrizione anche alle ipotesi di ricerca dell'imputato ai fini della verifica della corretta citazione a giudizio e della conoscenza del procedimento.

Orbene, il tema della applicazione di cause di sospensione della prescrizione introdotte da normative entrate in vigore dopo la consumazione dei fatti, risulta analizzato in due recenti pronunce della Corte Costituzionale aventi ad oggetto l'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Con una prima pronuncia, la n. 278 del 2020, il giudice delle leggi ha escluso che il regime di generale sospensione dei termini processuali e della decorrenza della prescrizione imposto dal citato art. 83 in tema COVID anche ai fatti pregressi abbia violato canoni costituzionali sottolineando che:" non può non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall'altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria".

Inoltre la stessa pronuncia evidenzia anche come tale sospensione non confligga neppure con il principio di legalità; in particolare si è premesso che:" Occorre comunque che sia una «particolare disposizione di legge» a stabilire í presupposti della fattispecie, sicché «nella individuazione dei casi in cui la sospensione del procedimento è rilevante ai fini della prescrizione, rimane tuttora valida l'esigenza che le valutazioni del giudice siano vincolate a criteri predeterminati» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n, 1021).

E si è precisato che non basta la previsione ex lege della sospensione del decorso della prescrizione, perché «[è] richiesto, piuttosto, che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del procedimento o del processo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150).

In altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una "stasi" del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi. 16.- La riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., esclude, quindi, che si sia in presenza di un intervento legislativo, recato dalla norma censurata, in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.".

La suddetta ricostruzione risulta poi validata dal successivo intervento con la pronuncia n.140 del 2021; in tale pronuncia la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul presupposto della legittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento è rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del precedente comma 7, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020.

In motivazione la Corte ha affermato che:" La formulazione della disposizione è tale da dovere essere intesa nel senso che la sospensione operi per tutti i procedimenti penali pendenti e quindi anche per quelli, come quello in esame, che non hanno subito un rinvio d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 83, o che hanno ad oggetto fatti di reato commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020.

Il rimettente, nel richiamare in particolare la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte, afferma che, in mancanza di una preesistente normativa, la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti e dei termini peri! compimento di atti processuali, a differenza di quelle disciplinate dall'art. 159 cod. pen., non era prevedibile e quindi non può avere efficacia retroattiva in malam partem.

Orbene nella parte del considerato in diritto il giudice delle leggi testualmente richiama la precedente pronuncia del 2020 già citata ed afferma che:" Le questioni sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sono manifestamente infondate.

Questa Corte ha già dichiarato non fondate le medesime questioni di costituzionalità, sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020). 6.1.- In tale pronuncia ha posto in evidenza come la disciplina emergenziale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, abbia dato luogo - come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità - ad un caso di sospensione del procedimento e del processo penale, in ragione dell'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, conseguente alla previsione sia del rinvio delle udienze, sia della sospensione dei termini processuali di qualsiasi atto del procedimento......

Questa Corte ha, dunque, affermato che il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della «particolare disposizione di legge» di cui al primo comma dell'art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus".

La regola di cui all'art. 159 cod. pen. - secondo cui, quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione - è, infatti, certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che ha modificato, sostituendolo, il citato art. 159 cod. pen.".

Può quindi affermarsi che nella interpretazione della Corte Costituzionale il canone del divieto di retroattività della legge più sfavorevole non è violato da disposizioni che introducano pur dopo la consumazione dei fatti nuove cause di sospensione ex art. 159 cod.pen. e ciò perché, fondamentalmente, il te ìd di detto articolo richiama proprio la legge quale fonte delle previsioni così che il reo, al momento di consumazione del fatto, è in condizione di prevedere la possibiloità che successive cause di sospensione siano introdotte da nuove disposizioni di legge.

Così interpretata la regola dettata dall'art. 159 cod.pen., deve essere esclusa la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si deduce la non applicabilità a fatti commessi anteriormente l'entrata in vigore della disciplina sull'assenza (legge n.67 del 2014) della particolare ipotesi di sospensione della prescrizione introdotta con il comma 3 bis del citato articolo 159 cod.pen..

Ed invero anche nel caso della sospensione disposta per effettuare le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 420 quater cod.proc.pen. la causa prevista dal nuovo comma 3 bis del citato art.159 cod.pen. è stata introdotta proprio da una particolare disposizione di legge con conseguente legittimità della previsione anche in relazione ai fatti precedentemente commessi posto che, anche al momento di consumazione dei fatti nel 2012, la suddetta previsione era già in vigore in quanto introdotta dal codice penale del 1930 ed il reo, quindi, era in condizioni di prevedere tale causa.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.67 del 2014 ai sensi degli artt. 159 comma 3 bis cod.pen. e 420 quater cod.proc.pen. opera anche per i fatti commessi antecedentemente l'entrata in vigore della suddetta legge.

Ciò posto, con specifico riferimento al fatto reato contestato al Tiepolo trattandosi di truffa semplice soggetta all'ordinario termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 decorrente dalla data di consumazione dei fatti del 6-11-2012, pur calcolando l'intero periodo di sospensione pari a mesi 7 e giorni 28 il termine risulta decorso alla data odierna.

Alla luce della predette considerazioni, pertanto, la prosecuzione del rapporto processuale anche dinanzi a questo giudice di legittimità ha comportato l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M. .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 4 luglio 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. ott.

Ignazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 28 gennaio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Como datata 8 gennaio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa commesso il 6 novembre del 2012. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo, deduceva violazione di legge quanto alla valutazione della sospensione della prescrizione ex art. 159 ultimo comma cod.pen. nel procedimento in esame, disposta durante il giudizio di primo grado, posto che la disposizione dettata nelle ipotesi di procedimento in assenza di cui all'art. 420 quater cod.proc.pen., non poteva trovare applicazione, in quanto legge più sfavorevole, ai fatti commessi anteriormente l'entrata in vigore della legge 67/2014 che l'aveva introdotta; e nel caso in esame il delitto risultava consumato nel corso dell'anno 2012 e quindi precedentemente l'introduzione della nuova causa di sospensione ex art. 159 comma 3 bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale anche durante la pendenza del giudizio di legittimità impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ed invero il giudice di primo grado ha dato atto nella sentenza emessa 1'8 gennaio 2020 che il procedimento risultava essere stato sospeso per effettuare le ricerche dell'imputato per il periodo dall'Il dicembre 2017 al 7 agosto del 2018; tale sospensione comportava che alla data della pronuncia di appello (28-1-2021) il termine di prescrizione veniva ritenuto non ancora decorso poiché a quello ordinario di anni 7 e mesi 6, scadente il 6 maggio 2020 venivano aggiunto il sopra indicato periodo di quasi 7 mesi e 28 giorni come sopra calcolati. E tuttavia il ricorso deduce la non applicabilità della disciplina più sfavorevole in tema di sospensione della prescrizione disposta dall'art. 159 comma 3 bis cod.pen. nella fase delle ricerche ex art. 420 quater cod.proc.pen. anche ai fatti, come quelli commessi dal Tiepolo, consumati in data anteriore ( 2012) l'entrata in vigore della legge sull'assenza 67/2014 che ha introdotto le predette disposizioni, estendendo le cause di sospensione della prescrizione anche alle ipotesi di ricerca dell'imputato ai fini della verifica della corretta citazione a giudizio e della conoscenza del procedimento. Orbene, il tema della applicazione di cause di sospensione della prescrizione introdotte da normative entrate in vigore dopo la consumazione dei fatti, risulta analizzato in due recenti pronunce della Corte Costituzionale aventi ad oggetto l'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Con una prima pronuncia, la n. 278 del 2020, il giudice delle leggi ha escluso che il regime di generale sospensione dei termini processuali e della decorrenza della prescrizione imposto dal citato art. 83 in tema COVID anche ai fatti pregressi abbia violato canoni costituzionali sottolineando che:" non può non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall'altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria". Inoltre la stessa pronuncia evidenzia anche come tale sospensione non confligga neppure con il principio di legalità; in particolare si è premesso che:" Occorre comunque che sia una «particolare disposizione di legge» a stabilire í presupposti della fattispecie, sicché «nella individuazione dei casi in cui la sospensione del procedimento è rilevante ai fini della prescrizione, rimane tuttora valida l'esigenza che le valutazioni del giudice siano vincolate a criteri predeterminati» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n, 1021). E si è precisato che non basta la previsione ex lege della sospensione del decorso della prescrizione, perché «[è] richiesto, piuttosto, che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del procedimento o del processo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150). In altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una "stasi" del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi. 16.- La riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., esclude, quindi, che si sia in presenza di un intervento legislativo, recato dalla norma censurata, in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.". La suddetta ricostruzione risulta poi validata dal successivo intervento con la pronuncia n.140 del 2021; in tale pronuncia la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul presupposto della legittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento è rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del precedente comma 7, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020. In motivazione la Corte ha affermato che:" La formulazione della disposizione è tale da dovere essere intesa nel senso che la sospensione operi per tutti i procedimenti penali pendenti e quindi anche per quelli, come quello in esame, che non hanno subito un rinvio d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 83, o che hanno ad oggetto fatti di reato commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente, nel richiamare in particolare la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte, afferma che, in mancanza di una preesistente normativa, la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti e dei termini peri! compimento di atti processuali, a differenza di quelle disciplinate dall'art. 159 cod. pen., non era prevedibile e quindi non può avere efficacia retroattiva in malam partem. Orbene nella parte del considerato in diritto il giudice delle leggi testualmente richiama la precedente pronuncia del 2020 già citata ed afferma che:" Le questioni sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sono manifestamente infondate. Questa Corte ha già dichiarato non fondate le medesime questioni di costituzionalità, sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020). 6.1.- In tale pronuncia ha posto in evidenza come la disciplina emergenziale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, abbia dato luogo - come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità - ad un caso di sospensione del procedimento e del processo penale, in ragione dell'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, conseguente alla previsione sia del rinvio delle udienze, sia della sospensione dei termini processuali di qualsiasi atto del procedimento...... Questa Corte ha, dunque, affermato che il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della «particolare disposizione di legge» di cui al primo comma dell'art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus". La regola di cui all'art. 159 cod. pen. - secondo cui, quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione - è, infatti, certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che ha modificato, sostituendolo, il citato art. 159 cod. pen.". Può quindi affermarsi che nella interpretazione della Corte Costituzionale il canone del divieto di retroattività della legge più sfavorevole non è violato da disposizioni che introducano pur dopo la consumazione dei fatti nuove cause di sospensione ex art. 159 cod.pen. e ciò perché, fondamentalmente, il te ìd di detto articolo richiama proprio la legge quale fonte delle previsioni così che il reo, al momento di consumazione del fatto, è in condizione di prevedere la possibiloità che successive cause di sospensione siano introdotte da nuove disposizioni di legge. Così interpretata la regola dettata dall'art. 159 cod.pen., deve essere esclusa la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si deduce la non applicabilità a fatti commessi anteriormente l'entrata in vigore della disciplina sull'assenza (legge n.67 del 2014) della particolare ipotesi di sospensione della prescrizione introdotta con il comma 3 bis del citato articolo 159 cod.pen.. Ed invero anche nel caso della sospensione disposta per effettuare le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 420 quater cod.proc.pen. la causa prevista dal nuovo comma 3 bis del citato art.159 cod.pen. è stata introdotta proprio da una particolare disposizione di legge con conseguente legittimità della previsione anche in relazione ai fatti precedentemente commessi posto che, anche al momento di consumazione dei fatti nel 2012, la suddetta previsione era già in vigore in quanto introdotta dal codice penale del 1930 ed il reo, quindi, era in condizioni di prevedere tale causa. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.67 del 2014 ai sensi degli artt. 159 comma 3 bis cod.pen. e 420 quater cod.proc.pen. opera anche per i fatti commessi antecedentemente l'entrata in vigore della suddetta legge. Ciò posto, con specifico riferimento al fatto reato contestato al Tiepolo trattandosi di truffa semplice soggetta all'ordinario termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 decorrente dalla data di consumazione dei fatti del 6-11-2012, pur calcolando l'intero periodo di sospensione pari a mesi 7 e giorni 28 il termine risulta decorso alla data odierna. Alla luce della predette considerazioni, pertanto, la prosecuzione del rapporto processuale anche dinanzi a questo giudice di legittimità ha comportato l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 4 luglio 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. ott. Ignazi
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