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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21234/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 398/24 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2-3); Ritenuto quanto al terzo motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, anche con riguardo al (modesto) aumento per la continuazione, dovendosi peraltro ricordare che l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata (Sez. 3, Sentenza n. 897 del 29/11/2011, Myderizi, Rv. 251907); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 398/24 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche — e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio — è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2-3); Ritenuto quanto al terzo motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena, anche con riguardo al (modesto) aumento per la continuazione, dovendosi peraltro ricordare che l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata (Sez. 3, Sentenza n. 897 del 29/11/2011, Myderizi, Rv. 251907); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 21234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris