CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/9/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere, tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] sano [OSCURATO:PERSONA] -I [OSCURATO:PERSONA] ,:ii0,5 . 3 O M 027 C