CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40877/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Treviso del 20 ottobre 2015, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa di cui al capo b), per l'effetto rideterminando la pena principale inflittagli, ed ha ridotto la durata delle sanzioni accessorie fallimentari applicategli in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con conferma nel resto. 2. Il ricorso nell'interesse di Ferrazzano è affidato due motivi, con i quali, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 e 2, L.F., e vizio di motivazione, si contesta il compiuto apprezzamento delle prove in riferimento al profilo dell'essere stato l'imputato riconosciuto amministratore di fatto della società fallita ([OSCURATO:PERSONA]) e, come tale, custode dell'integrità del compendio scritturale contabile. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, le stesse omettono di contrastare specificamente la messe di elementi probatori richiamati dalla Corte di merito a sostegno del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto della società fallita ascritto al ricorrente. Donde, le doglianze articolate in questa sede sono inammissibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 3.2. Le stesse doglianze sono, inoltre, non consentite in questa sede e, comunque manifestamente infondate. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria, infatti, la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540).Inoltre, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale) (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]