Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 15061/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Latina in data 19.1.2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA] Antonello, ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado con cui è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Antonello per il delitto di tentato omicidio .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

5. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che ha depositato conclusioni scritte, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.600.00 oltre accessori di legge.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Latina in data 19.1.2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA] Antonello, ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado con cui è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Antonello per il delitto di tentato omicidio . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 5. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che ha depositato conclusioni scritte, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.600.00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris