CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 27114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sua rinuncia a partecipare all'udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 11.12.2025, il Tribunale di Catania ha provveduto su una richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Catania, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 419 cod. pen.Il Tribunale ha dato atto che la difesa non aveva articolato motivi nell'istanza di riesame e che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha incentrato i motivi sulla sola scelta della misura cautelare da applicare, formulando richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da scontare in Puglia lontano dai luoghi di consumazione dei fatti. I giudici del riesame, dopo aver ripercorso il profilo della gravità indiziaria, hanno ritenuto di confermare l'ordinanza del G.i.p. anche con riferimento alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. Hanno osservato, in primo luogo, che i fatti contestati sono di gravità e di allarme sociale tali da delineare una personalità estremamente pericolosa dell'indagato, nonostante la sua incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] risulta stabilmente inserito in gruppi anarchici baresi nonché membro di un centro sociale e, dunque, per ideologia dissidente e sprezzante nei confronti delle istituzioni democratiche. In secondo luogo, le modalità delle condotte appaiono incompatibili con una estemporanea reazione violenta e, al contrario, testimoniano una precisa programmazione dell'azione delittuosa unitamente a un gruppo di facinorosi coindagati. Questo si desume dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è partito dalla Puglia per partecipare alla manifestazione di Catania già munito di capi di abbigliamento idonei al travisamento, nonché di esplosivi, petardi, artifici pirotecnici, bombolette spray e martelli frangivetro. Tanto attesta una preordinata volontà distruttiva e violenta, sganciata da ogni lecito intento di manifestazione del pensiero, tenuto conto che le azioni violente sono state realizzate nel contesto di un raduno che si stava svolgendo in modo pacifico. Un ulteriore indice dell'estrema pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] può ravvisarsi nel fatto che sono stati lanciati petardi e sassi all'indirizzo delle forze dell'ordine, esponendo a grave pericolo l'incolumità non solo degli operatori di polizia, ma anche di tutti i manifestanti pacifici e dei passanti, oltre che cagionando l'indiscriminato danneggiamento degli immobili presenti lungo il percorso. Le esigenze cautelari prospettate a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono aggravate da altri carichi pendenti per fatti analoghi, commessi nel marzo 2025 a Messina e nel giugno 2025 a Bari. Tali fatti attestano un irrefrenabile istinto alla violenza e il totale dispregio delle istituzioni e della sicurezza altrui. Ciò posto, il Tribunale ha convenuto che la custodia cautelare in carcere sia da individuarsi come l'unica misura idonea a contenere la spinta criminogena di [OSCURATO:PERSONA], atteso che gli arresti domiciliari presuppongono un giudizio di affidabilità del soggetto, che allo stato non è formulabile, tenuto conto della incapacità di controllo, da parte dell'indagato, degli impulsi violenti e della sua totale refrattarietà all'emenda. 2A questo proposito, i giudici del riesame hanno ritenuto non decisivo quanto dedotto dalla difesa cerca il fatto che a [OSCURATO:PERSONA] sono stati concessi gli arresti domiciliari in altro procedimento messinese e che le relative prescrizioni sono state rispettate, tenuto conto che il tempo di sottoposizione alla misura non è sufficiente a formulare un giudizio di affidabilità, avendo l'indagato in più occasioni reiterato le condotte delittuose nell'arco di pochi mesi. Queste conclusioni non sono inficiate dalla motivazione del Tribunale del riesame di Messina, atteso che la posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA] si è nel frattempo ulteriormente aggravata proprio a seguito di quanto emerso nel corso del procedimento attinente ai fatti commessi nella manifestazione catanese del 17.5.2025. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., e motivazione apparente in ordine alla inidoneità degli arresti domiciliari corredati dagli strumenti di controllo. Il ricorso evidenzia che il G.i.p. del Tribunale di Catania non era a conoscenza dell'esistenza della vicenda processuale nella quale a Ventura sono stati applicati gli arresti domiciliari. La valutazione circa la scelta della misura da applicare sarebbe stata diversa, perché nel provvedimento del Tribunale di Messina, intervenuto quattro mesi dopo i fatti oggetto di questo procedimento, si era ritenuto che la giovanissima età di [OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza permettessero di stimare la misura degli arresti domiciliari, con modalità ordinaria di controllo a distanza, idonea a prevenire il rischio di recidivanza, anche in considerazione del contesto organizzato nel quale era stata attuata la condotta che la misura avrebbe potuto recidere. Peraltro, tale prognosi di idoneità era stata riscontrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva scrupolosamente rispettato le prescrizioni impostegli. Il Tribunale, all'unico vero quesito che era stato posto con la richiesta di riesame, ha risposto che il carcere è la sola misura adeguata, perché il quadro che aveva indotto il Tribunale di Messina a ritenere nel settembre 2025 idonei gli arresti donniciliari con il braccialetto elettronico risultava ora aggravato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato agli ulteriori delitti oggetto del presente procedimento, i quali tuttavia erano stati commessi quattro mesi prima dell'applicazione degli arresti donniciliari. La conoscenza del fatto, prima non conosciuto, della sottoposizione di Ventura agli arresti domiciliari già due mesi prima dell'applicazione della custodia in carcere avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame a indicare le specifiche ragioni che rendevano inevitabile l'applicazione della misura extramuraria, le quali devono 3consistere in elementi di fatto che escludano in radice l'adeguatezza della misura cautelare domestica. Tuttavia, nessuno degli elementi indicati nell'ordinanza del Tribunale di Catania esclude l'idoneità della soluzione alternativa che era stata prospettata dalla difesa. In particolare, la prognosi di incapacità auto custodiale di Ventura è priva di qualsiasi aggancio con le condotte da lui tenute dopo la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari nel procedimento di Messina. La esclusione della capacità di autocontrollo avrebbe dovuto essere desunta da elementi specifici e non affermata con un apprezzamento apodittico, come quello contenuto nell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, osservando che il Tribunale ha illustrato i plurimi elementi indicativi di un'indole violenta e di una riluttanza al rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, che hanno consentito un giudizio di incrementata pericolosità rispetto a quella emersa a seguito delle pregresse condotte criminose, che avevano determinato l'applicazione della più tenue misura degli arresti dorniciliari. La difesa non si confronta con tali specifici elementi, basando erroneamente la sua critica sulla presunta astrattezza del provvedimento. Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custodia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L'argomento principale su cui si fondano le doglianze difensive - ovvero che il G.i.p. del Tribunale di Catania non fosse verosimilmente a conoscenza di un meno afflittivo provvedimento cautelare precedentemente adottato a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale del riesame di Messina in un diverso procedimento per fatti analoghi - è privo di decisivo pregio, se non altro perché si presta, sotto il profilo logico, ad essere rovesciato per motivi esattamente opposti. Si intende dire, cioè, che, nell'ottica proposta dal ricorrente, sarebbe almeno altrettanto ragionevole dubitare che, al momento dell'adozione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Messina fosse a sua volta a conoscenza che, dopo i fatti ipotizzati come commessi nel territorio di sua competenza nel marzo del 2025, l'odierno ricorrente era stato raggiunto da gravi 4indizi di colpevolezza in ordine a fatti di uguale natura commessi in altre due occasioni in luoghi geograficamente diversi. Ciò costituisce la conferma della assoluta autonomia dei due procedimenti, insuscettibile di determinare alcun automatismo favorevole per l'odierno ricorrente. I giudici che decidono su una istanza cronologicamente successiva conservano la propria autonomia valutativa e non sono tenuti ad estendere acriticamente al proprio procedimento un provvedimento di altro giudice riguardante un fatto diverso. Qui basti considerare che, appunto, la situazione cautelare valutata dal Tribunale di Catania è diversa, in quanto comprensiva di altri elementi dimostrativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva nel frattempo reiterato la medesima condotta in altre occasioni posteriori. 2. Tanto precisato, va ricordato che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01). Il ricorso per cassazione relativo alle esigenze cautelari, dunque, non può risolversi in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. In questa prospettiva, non residua margine alcuno per ritenere, come dedotto nel ricorso, che la motivazione del Tribunale di Catania sia meramente apparente quando afferma la inidoneità della misura degli arresti donniciliari. In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc. Vassallo, Rv. 263100 - 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, in modo nient'affatto illogico e anzi del tutto congruente rispetto alla piattaforma cognitiva dei decidenti, ha stimato adeguata la sola misura cautelare della custodia in carcere a cagione del fatto che 5Venturi aveva reiterato la condotta di devastazione con modalità gravi e allarmanti. Il Tribunale di Catania ha ragionevolmente ritenuto - correttamente in autonomia rispetto al Tribunale di Messina - che la replica del medesimo delitto già commesso altre due volte nel giro di pochi mesi in luoghi diversi fosse dimostrazione di pervicacia nel reato e di collegamenti sul territorio nazionale con realtà dedite a forme violente di protesta, le quali, proprio perché legate ad un'area di dissenso ideologico, possono per ciò stesso trovare numerose occasioni di manifestarsi. Si tratta di motivazione che il ricorso non arriva ad inficiare, perché la contrasta ancora richiamando la circostanza dell'avvenuta sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura degli arresti domiciliari in un altro procedimento, ma sulla base di una piattaforma cognitiva e indiziaria diversa e, dunque, di un apprezzamento delle esigenze cautelari avente ad oggetto più limitati elementi di fatto, che non si può evidentemente trasporre tal quale in questo procedimento e soprattutto in questo giudizio di legittimità, ove il vaglio deve più limitatamente riguardare i requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione. 3. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla inadeguatezza della decisione impugnata sul profilo della eventuale prescrizione - contestualmente alla sostituzione della misura del carcere con quella degli arresti domiciliari - di procedure di controllo mediante mezzi elettronici, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caterino, Rv. 270463 - 01). La prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/3/2024, Deja, Rv. 286343 - 01). 64. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario ove [OSCURATO:PERSONA] è attualmente ristretto. P. P.Q.M