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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 22536/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila •letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha disposto la revoca, dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con provvedimento del medesimo Tribunale in data 28 novembre 2023, in relazione alla pena pari a due anni, quattro mesi di reclusione, irrogata con sentenza del 4 maggio 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, irrevocabile il 13 settembre 2022 per il delitto di tentata estorsione aggravata.

A fondamento della revoca, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza secondo la quale la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio può essere disposta, qualora emergano elementi nuovi, suscettibili di modificare il quadro giustificativo della prognosi favorevole, ha osservato che, al momento della concessione della misura alternativa, erano stati presi in considerazione i carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di L'Aquila, ma non le pendenze presso la Procura della Repubblica di Roma, sfociate nell'emissione della misura cautelare in oggetto, afferente alla violazione degli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Nell'evidenziare che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 13 gennaio 2025 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, relativa alla violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda fatti commessi anteriormente alla concessione della misura, è stato osservato che, ove il giudice ne avesse avuto contezza, non avrebbe concesso la misura alternativa, conseguentemente disponendo la revoca ex tunc della medesima.

2. Con ricorso sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa premette, relativamente al periodo di operatività dell'affidamento in prova - 28 novembre 2023-27 gennaio 2025 -, alla luce del comportamento corretto, rispettoso delle regole e attento agli adempimenti lavorativi, tenuto dal condannato, che non era stata registrata alcuna criticità.

Osserva, inoltre, che la misura cautelare custodiale riguarda condotte relative al procedimento RGNR 25454/2017, dal quale, per successiva separazione, aveva tratto origine il proc.

RGNR 18231/2024, ad oggetto reati relativi alla disciplina degli stupefacenti, commessi anteriormente al reato di tentata estorsione.

Con unico motivo di ricorso, lamenta, sotto duplice profilo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche nella prospettata contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in relazione agli artt. 47, 51-ter Ord. pen.

Il ricorrente sottolinea che il provvedimento cautelare riguarda condotte dispiegatesi nell'arco di qualche mese soltanto, tra 2018 e 2019, evidenziando come, pacificamente, non sussiste alcuna logica incompatibilità tra misura alternativa e misura cautelare. .In tale prospettiva, l'applicazione di una misura cautelare non comporterebbe l'automatica revoca della misura alternativa, facendo capo al giudice l'obbligo di procedere ad una specifica valutazione circa la capacità del provvedimento cautelare di modificare il quadro cognitivo alla luce del quale era stata concessa la misura alternativa, verifica omessa nel caso di specie.

In secondo luogo, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione circa la decorrenza della revoca, non prendendo in considerazione, ai fini della eventuale indicazione del dies a quo della revoca, la corretta osservanza delle prescrizioni impartite al condannato nel corso dello svolgimento dell'affidamento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1. Ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alla prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».

Con specifico riferimento alla sopravvenuta applicazione di una misura cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale, parimenti ad altre misure alternative alla detenzione, può essere revocato, nel caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che, sulla base della valutazione del provvedimento impositivo, siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto (cfr. Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095-01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308; Sez. 1; n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640).

Alla luce del dettato normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale, è pacificamente escluso ogni automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, spettando al giudice la valutazione circa la sopravvenuta incompatibilità, alla luce delle ragioni giustificative dell'ordinanza cautelare, del nuovo quadro di riferimento, rispetto alle condizioni presenti al momento della concessione della misura alternativa: e ciò, specialmente laddove i fatti posti a fondamento dell'ordinanza genetica siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario.

Invero, occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se sussistano elementi di novità idonei a modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio: va pertanto ribadito il seguente principio: «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura. cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, cit.).

1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2025, aveva ad oggetto la contestazione dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a fatti commessi anteriormente alla concessione della misura, limitandosi ad aggiungere che, ove il Tribunale di sorveglianza ne avesse avuto contezza, alla luce della gravità delle condotte di reato, tali da restituire la pericolosità del condannato, la sua pervicacia criminale e il conseguente pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, non sarebbe stata concessa la misura alternativa.

Si tratta di motivazione che, richiamando, in uno con la tipologia delle contestazioni, la gravità dei fatti, assume apoditticamente che le condotte di reato sono indicative della sussistenza della pericolosità de condannato, la pervicacia ed il pericolo di reiterazione di reati t della stessa indole, omettendo prendere in esame, come sarebbe stato necessario, con una , analisi puntuale e specifica, le c ratteristiche, oggettive e soggettive, dei reati contestati.

In tale prospettiva, ne discende, pertanto, l'insufficienza della motivazione, inidonea a rendere contezza del concreto espletamento, da parte del Tribunale, della verifica circa la sussistenza di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto e, come tali, suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila •letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha disposto la revoca, dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con provvedimento del medesimo Tribunale in data 28 novembre 2023, in relazione alla pena pari a due anni, quattro mesi di reclusione, irrogata con sentenza del 4 maggio 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, irrevocabile il 13 settembre 2022 per il delitto di tentata estorsione aggravata. A fondamento della revoca, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza secondo la quale la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio può essere disposta, qualora emergano elementi nuovi, suscettibili di modificare il quadro giustificativo della prognosi favorevole, ha osservato che, al momento della concessione della misura alternativa, erano stati presi in considerazione i carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di L'Aquila, ma non le pendenze presso la Procura della Repubblica di Roma, sfociate nell'emissione della misura cautelare in oggetto, afferente alla violazione degli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Nell'evidenziare che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 13 gennaio 2025 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, relativa alla violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda fatti commessi anteriormente alla concessione della misura, è stato osservato che, ove il giudice ne avesse avuto contezza, non avrebbe concesso la misura alternativa, conseguentemente disponendo la revoca ex tunc della medesima. 2. Con ricorso sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa premette, relativamente al periodo di operatività dell'affidamento in prova - 28 novembre 2023-27 gennaio 2025 -, alla luce del comportamento corretto, rispettoso delle regole e attento agli adempimenti lavorativi, tenuto dal condannato, che non era stata registrata alcuna criticità. Osserva, inoltre, che la misura cautelare custodiale riguarda condotte relative al procedimento RGNR 25454/2017, dal quale, per successiva separazione, aveva tratto origine il proc. RGNR 18231/2024, ad oggetto reati relativi alla disciplina degli stupefacenti, commessi anteriormente al reato di tentata estorsione. Con unico motivo di ricorso, lamenta, sotto duplice profilo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche nella prospettata contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in relazione agli artt. 47, 51-ter Ord. pen. Il ricorrente sottolinea che il provvedimento cautelare riguarda condotte dispiegatesi nell'arco di qualche mese soltanto, tra 2018 e 2019, evidenziando come, pacificamente, non sussiste alcuna logica incompatibilità tra misura alternativa e misura cautelare. .In tale prospettiva, l'applicazione di una misura cautelare non comporterebbe l'automatica revoca della misura alternativa, facendo capo al giudice l'obbligo di procedere ad una specifica valutazione circa la capacità del provvedimento cautelare di modificare il quadro cognitivo alla luce del quale era stata concessa la misura alternativa, verifica omessa nel caso di specie. In secondo luogo, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione circa la decorrenza della revoca, non prendendo in considerazione, ai fini della eventuale indicazione del dies a quo della revoca, la corretta osservanza delle prescrizioni impartite al condannato nel corso dello svolgimento dell'affidamento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1. Ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alla prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». Con specifico riferimento alla sopravvenuta applicazione di una misura cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale, parimenti ad altre misure alternative alla detenzione, può essere revocato, nel caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che, sulla base della valutazione del provvedimento impositivo, siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto (cfr. Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095-01; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308; Sez. 1; n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640). Alla luce del dettato normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale, è pacificamente escluso ogni automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, spettando al giudice la valutazione circa la sopravvenuta incompatibilità, alla luce delle ragioni giustificative dell'ordinanza cautelare, del nuovo quadro di riferimento, rispetto alle condizioni presenti al momento della concessione della misura alternativa: e ciò, specialmente laddove i fatti posti a fondamento dell'ordinanza genetica siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. Invero, occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se sussistano elementi di novità idonei a modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio: va pertanto ribadito il seguente principio: «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura. cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, cit.). 1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2025, aveva ad oggetto la contestazione dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a fatti commessi anteriormente alla concessione della misura, limitandosi ad aggiungere che, ove il Tribunale di sorveglianza ne avesse avuto contezza, alla luce della gravità delle condotte di reato, tali da restituire la pericolosità del condannato, la sua pervicacia criminale e il conseguente pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, non sarebbe stata concessa la misura alternativa. Si tratta di motivazione che, richiamando, in uno con la tipologia delle contestazioni, la gravità dei fatti, assume apoditticamente che le condotte di reato sono indicative della sussistenza della pericolosità de condannato, la pervicacia ed il pericolo di reiterazione di reati t della stessa indole, omettendo prendere in esame, come sarebbe stato necessario, con una , analisi puntuale e specifica, le c ratteristiche, oggettive e soggettive, dei reati contestati. In tale prospettiva, ne discende, pertanto, l'insufficienza della motivazione, inidonea a rendere contezza del concreto espletamento, da parte del Tribunale, della verifica circa la sussistenza di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati nel momento in cui l'affidamento è stato disposto e, come tali, suscettibili di giustificare la revoca del provvedimento. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudiz
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