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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07317/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 8 settembre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, avvinti dalla continuazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana).

La Corte d'appello ha escluso la recidiva contestata e ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena e la mancanza di motivazione in ordine alla diminuzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa.

La motivazione della sentenza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove giustifica la determinazione della pena principale - diminuita da cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa a quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - sulla base della rilevata detenzione di quantitativi cospicui di diverse tipologie di droga.

E le considerazioni che precedono giustificano anche la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura di un quarto anziché di un terzo; misura comunque superiore rispetto a quella di in ottavo, applicata in primo grado.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. utvervikeive Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 8 settembre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, avvinti dalla continuazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana). La Corte d'appello ha escluso la recidiva contestata e ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena e la mancanza di motivazione in ordine alla diminuzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. La motivazione della sentenza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove giustifica la determinazione della pena principale - diminuita da cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa a quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - sulla base della rilevata detenzione di quantitativi cospicui di diverse tipologie di droga. E le considerazioni che precedono giustificano anche la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura di un quarto anziché di un terzo; misura comunque superiore rispetto a quella di in ottavo, applicata in primo grado. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. utvervikeive Così deciso in Roma, il 12
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