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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39571/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26516-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Le -t c ASSANDRI, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 295/2020 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 19/06/2020; " udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26516 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- \I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Savona che, pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente insieme a [OSCURATO:PERSONA], l'ha respinta; secondo quanto esposto in ricorso, con l'opposizione si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto a un pignoramento presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo averne in particolare promosso uno immobiliare, senza l'esatta indicazione del credito azionato, posto che non era stato scomputato quanto già ottenuto a séguito di aste giudiziarie portate a termine né il valore degli immobili distintamente pignorati di cui la creditrice aveva domandato, e parimenti ottenuto, l'assegnazione; il Tribunale, in sede di riassunzione e dopo la sospensione della procedura coattiva disposta dal giudice dell'esecuzione, ha osservato che: - non essendo propriamente contestato l'an" dell'esecuzione, ed essendo invece contestata la legittimità del pignoramento sull'assunto dell'inesatta indicazione del credito azionato, l'opposizione andava qualificata agli atti esecutivi; - il creditore era legittimato a cumulare mezzi espropriativi; -era sufficiente l'indicazione del credito quale oggetto della statuizione fatta propria dal titolo giudiziale azionato, al netto degli scomputi da effettuare in sede distributiva; - la stessa convenuta aveva riconosciuto di aver ottenuto specificate somme in sede di distinta esecuzione immobiliare; - non vi era invece evidenza delle pretese assegnazioni di lotti; - non era pertinente il richiamo ad ulteriore procedura esecutiva poiché non afferente al credito azionato con quella oggetto dell'opposizione; -l'opposizione andava dunque accolta limitatamente alla rideterminazione riduttiva del credito spettante; la creditrice è rimasta intimata;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato confondendo il credito indicato nel titolo giudiziale azionato con quello da indicare esattamente nell'ingiunzione pignoratizia, derivando dall'inesatta specificazione, la nullità del pignoramento medesimo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 483, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato muovendo dall'erroneo presupposto dell'idonea indicazione del credito quale riportato nel titolo giudiziale azionato, e quindi concludendo per il legittimo cumulo di mezzi espropriativi, senza considerare che vi erano nelle more stati introiti ottenuti da esecuzioni forzate portate già a termine; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che va premesso che il ricorso odierno è ammissibile poiché il giudice "a quo" (a pag. 3) ha qualificato l'opposizione in parola, sia in via principale che subordinata, espressamente ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ.; ciò posto, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per difetto di litisconsorzio necessario con i terzi pignorati sin dal primo grado di giudizio; questa Corte ha di recente precisato che in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra la parte creditrice, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533); nel caso, davanti al Tribunale non risulta integrato il litisconsorzio con i terzi pignorati di cui in parte narrativa; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Savona perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 12 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26516-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Le -t c ASSANDRI, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 295/2020 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 19/06/2020; " udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26516 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- \I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Savona che, pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente insieme a [OSCURATO:PERSONA], l'ha respinta; secondo quanto esposto in ricorso, con l'opposizione si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto a un pignoramento presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo averne in particolare promosso uno immobiliare, senza l'esatta indicazione del credito azionato, posto che non era stato scomputato quanto già ottenuto a séguito di aste giudiziarie portate a termine né il valore degli immobili distintamente pignorati di cui la creditrice aveva domandato, e parimenti ottenuto, l'assegnazione; il Tribunale, in sede di riassunzione e dopo la sospensione della procedura coattiva disposta dal giudice dell'esecuzione, ha osservato che: - non essendo propriamente contestato l'an" dell'esecuzione, ed essendo invece contestata la legittimità del pignoramento sull'assunto dell'inesatta indicazione del credito azionato, l'opposizione andava qualificata agli atti esecutivi; - il creditore era legittimato a cumulare mezzi espropriativi; -era sufficiente l'indicazione del credito quale oggetto della statuizione fatta propria dal titolo giudiziale azionato, al netto degli scomputi da effettuare in sede distributiva; - la stessa convenuta aveva riconosciuto di aver ottenuto specificate somme in sede di distinta esecuzione immobiliare; - non vi era invece evidenza delle pretese assegnazioni di lotti; - non era pertinente il richiamo ad ulteriore procedura esecutiva poiché non afferente al credito azionato con quella oggetto dell'opposizione; -l'opposizione andava dunque accolta limitatamente alla rideterminazione riduttiva del credito spettante; la creditrice è rimasta intimata;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato confondendo il credito indicato nel titolo giudiziale azionato con quello da indicare esattamente nell'ingiunzione pignoratizia, derivando dall'inesatta specificazione, la nullità del pignoramento medesimo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 483, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato muovendo dall'erroneo presupposto dell'idonea indicazione del credito quale riportato nel titolo giudiziale azionato, e quindi concludendo per il legittimo cumulo di mezzi espropriativi, senza considerare che vi erano nelle more stati introiti ottenuti da esecuzioni forzate portate già a termine; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che va premesso che il ricorso odierno è ammissibile poiché il giudice "a quo" (a pag. 3) ha qualificato l'opposizione in parola, sia in via principale che subordinata, espressamente ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ.; ciò posto, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per difetto di litisconsorzio necessario con i terzi pignorati sin dal primo grado di giudizio; questa Corte ha di recente precisato che in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra la parte creditrice, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533); nel caso, davanti al Tribunale non risulta integrato il litisconsorzio con i terzi pignorati di cui in parte narrativa; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Savona perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 12 ottobre 2021.
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