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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 23428/2026

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di XXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 17.9.2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo hadichiarato inammissibile un’istanza di ammissione all’affidamento terapeutico exart. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato un’istanza di ammissioneall’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.;Rilevato che il ricorso:- è generico quanto all’affidamento terapeutico, che il Tribunale di sorveglianzaaveva dichiarato inammissibile per mancanza di documentazione medica,circostanza – questa – che tuttavia non si contesta specificamente;- è meramente rivalutativo quanto all’affidamento in prova, perché evidenzianuovamente elementi positivi che il Tribunale di sorveglianza non aveva affattoomesso di valutare, giungendo tuttavia senza illogicità o contraddittorietà a fareapplicazione del principio di gradualità, in ossequio al quale, prima di ammettereil condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza,pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse(Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di XXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 17.9.2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo hadichiarato inammissibile un’istanza di ammissione all’affidamento terapeutico exart. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato un’istanza di ammissioneall’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.;Rilevato che il ricorso:- è generico quanto all’affidamento terapeutico, che il Tribunale di sorveglianzaaveva dichiarato inammissibile per mancanza di documentazione medica,circostanza – questa – che tuttavia non si contesta specificamente;- è meramente rivalutativo quanto all’affidamento in prova, perché evidenzianuovamente elementi positivi che il Tribunale di sorveglianza non aveva affattoomesso di valutare, giungendo tuttavia senza illogicità o contraddittorietà a fareapplicazione del principio di gradualità, in ossequio al quale, prima di ammettereil condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza,pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse(Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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