CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 9 gennaio 2026 la Corte d’appello di Lecce, a seguitodel gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto con il qualeil Tribunale di Lecce gli aveva applicato la sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.2. Avverso il decreto della Corte di appello il difensore del proposto haproposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).In particolare, ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs.n. 159/2011, poiché sarebbe stata ritenuta la pericolosità generica del ricorrentein difetto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 24del 2019) e di legittimità. Il decreto impugnato avrebbe valorizzato la merapendenza di procedimenti (in prevalenza per reati contro il patrimonio, ivicompresi procedimenti instaurati dopo il decreto di primo grado, su cui la difesanon si sarebbe espressa perché «non inseriti nel fascicolo), senza accertarel’effettivo conseguimento di profitti, da parte del proposto, e la loro qualificazionein termini di unica o rilevante fonte di sostentamento, omettendo le necessarieverifiche sulla sua situazione economico-patrimoniale e sul suo tenore di vita;sotto tale profilo la motivazione sarebbe meramente assertiva (a fronte delledoglienze sollevate con l’atto di appello) e valorizzerebbe dati inconducenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Cortedi cassazione ha rassegnato la fondatezza del ricorso poiché il decreto impugnatosi baserebbe esclusivamente sull’esame della pericolosità desunta dai precedentipenali e la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei princìpiaffermati dalla Corte costituzionale in tema di pericolosità generica e dei relativirequisiti (cfr. requisitoria scritta). Ha, quindi, chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:- nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2,d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.),potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagliartt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato dispostocon l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01);- la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente,è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processualio si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA].221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste soloquando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenirealla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazionigeneriche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez.6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazioneadottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità deldiscorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specificimomenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»(Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 – 01; cfr.pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).3. Il ricorso è fondato.È dirimente osservare che questa Corte, anche successivamente allapronuncia costituzionale invocata dal ricorrente, ha chiarito che nel compiere ilgiudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell’avere riguardo al profilo«constatativo» che ne costituisce la prima fase (cfr. Sez. 1, n. 23641 del11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4), il giudice della prevenzione pure nei casidi pericolosità generica:- «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie dipericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancheindipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertatola pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a talfine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali,eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di causeestintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che hapuntualizzato pure che il giudice della prevenzione «non può basare il suoaccertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fattistoricamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevatain relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzionedel proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su sempliciinformazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia nonaccompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali»);- «può valorizzare […] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcunprocedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi[…] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anchealla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa»(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372);- «può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimentopenale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento diarchiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi allatrasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6,n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802).Ciò posto, quel che difetta nel provvedimento impugnato – che haconfermato la qualificazione del proposto come persona che per la condotta ed iltenore di vita debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte, con i proventidi attività delittuose – è proprio tale autonomo apprezzamento; il che non consentedi ritenerlo conforme a legge.Al di là della menzione di una condanna definitiva per truffa (riportata dalproposto nel 2019), il decreto contiene una lunga teoria di denunce per reati, siapure lucrogenetici, per cui il ricorrente è stato tratto a giudizio, senza tuttaviacompiere effettivamente la prescritta valutazione incidentale degli elementi emersinei procedimenti in discorso (che non può ravvisarsi neppure nella considerazione,pure contenuta nel decreto di appello, che «secondo l’accusa» il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconseguito profitti illeciti anche quando talune ricariche di carte postali sono statedisposte in favore di altro soggetto). Né giova, nell’ottica della qualificazione delProtopapa nei termini predetti, la menzione delle «irregolarità tributarie» rispettoalle quali sarebbe stato necessario chiarire se i fatti in questione integrasserodelitti.Il che rende superfluo immorare sulla prospettata valorizzazione, da partedella Corte di appello, di procedimenti instaurati successivamente alla proposta eall’emissione del decreto di primo grado, oggetto di allegazione del tutto genericada parte dei ricorso.4. Il provvedimento impugnato deve, allora, essere annullato con rinvio pernuovo esame alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione. Difatti, «lanatura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto dicui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoriadell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia compostodiversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alladecisione oggetto di impugnazione» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, 271511 - 01, 02, in motivazione). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Cortedi appello di Lecce.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]