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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 28386/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione posto che il Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 58, 221 r.d. n. 635 del 1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Forlì-Cesena, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione posto che il Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 58, 221 r.d. n. 635 del 1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Forlì-Cesena, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 28386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris