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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05426/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen.

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata con riferimento alla sussistenza di possibili collegamenti con il clan di appartenenza, ciò considerato che il c.d. clan Serino non sarebbe operativo dall'anno 2015, e quanto alla mancata partecipazione al percorso trattamentale, ciò in considerazione della peculiare situazione di salute del condannato; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto delle di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria e ha fatto corretto riferimento agli elementi così acquisiti sia con riferimento alla pericolosità del condannato, sia in ordine all'attuale sussistenza del pericolo che lo stesso abbia o possa in concreto riattivare collegamenti con la criminalità organizzata e, anche, quanto al percorso trattamentale, caratterizzato da un atteggiamento oppositivo, tale quindi per il quale appare allo stato condivisibile il parere negativo espresso dall'equipe; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata con riferimento alla sussistenza di possibili collegamenti con il clan di appartenenza, ciò considerato che il c.d. clan Serino non sarebbe operativo dall'anno 2015, e quanto alla mancata partecipazione al percorso trattamentale, ciò in considerazione della peculiare situazione di salute del condannato; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto delle di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria e ha fatto corretto riferimento agli elementi così acquisiti sia con riferimento alla pericolosità del condannato, sia in ordine all'attuale sussistenza del pericolo che lo stesso abbia o possa in concreto riattivare collegamenti con la criminalità organizzata e, anche, quanto al percorso trattamentale, caratterizzato da un atteggiamento oppositivo, tale quindi per il quale appare allo stato condivisibile il parere negativo espresso dall'equipe; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 05426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris