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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24789/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31758/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] V BELLINI N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 567/2019 depositata il09/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa.

Il contribuente autotrasportatore non presentava in Dogana il Mod.

T1, relativo a merce in transito, attraverso il porto di Genova, con destinazione [OSCURATO:PERSONA] d’America.

La merce veniva portata, nondimeno, presso la Dogana di Voltri e da lì imbarcata su nave diretta negli USA, con l’esecuzione di tutte le pratiche doganali, al netto della consegna del modello summenzionato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., obbligato principale, era reso destinatario di avviso di contestazione di sanzioni ai sensi dell’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (cd.

TULD).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva rigettato.

Era, per converso, accolto l’appello della società, con conseguente esclusione della debenza delle sanzioni.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane è affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione.

Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 305 TULD e dell’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR ritenuto l’inapplicabilità delle sanzioni basate sulla violazione del richiamato art. 305, non valendo lo stesso a stigmatizzare la mancata presentazione del mod.

T1, ma il diverso caso in cui la merce in transito non sia stata presentata in Dogana.

Il motivo è infondato.

Nella specie, la CTR ha accertato che non è stato presentato il cd. mod.

T1.

Quest’ultimo – noto anche con l’acronimo [OSCURATO:PERSONA] munity [OSCURATO:PERSONA] – è nient’altro che un documento informatico, emesso da un Ufficio doganale di partenza e destinato ad un altro Ufficio doganale di destinazione, al quale viene assegnato un numero denominato MRN ([OSCURATO:PERSONA]), unico e come tale valido e riconoscibile in tutta l’Unione Europea, utilizzato ogni qualvolta si deve spedire merce non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali.

Nella specie sebbene il mod T1 non sia stato presentato, la merce è stata esportata fuori dal territorio comunitario, giungendo a destinazione negli USA.

Il giudice regionale ha appurato, altresì, che la Dogana di Voltri, con atto dell’1 luglio 2007, autorizzava a posteriori “l’appuramento amministrativo del T1, rilevando l’effettiva conclusione del regime sospensivo”.

In sostanza, sebbene sia mancata la consegna tempestiva del T1, la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario per approdare in quello di destinazione, sicché “il regime sospensivo si è concluso correttamente”.

In particolare, la merce proveniente dalla Svizzera è transitata dall’Italia ed è giunta in territorio statunitense.

Sebbene la mancata presentazione tempestiva del documento T1 integrasse una lacuna documentale, l’avviso di contestazione emesso ai sensi dell’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973, si palesa eccentrico rispetto al contenuto della norma.

Il disposto del comma 1, dell’art. 305 TULD (rubricato ”Mancato scarico della bolletta di cauzione.

Differenze di quantità”) prevede: “Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine”.

Conogni evidenza, la norma non investe la mera circostanza in cui vi sia stato – com’è accaduto nella specie – un mero ritardo nell’appuramento doganale, bensì il diverso caso in cui la merce non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo.

Solo l’omessa presentazione della merce, d’altronde, vale a giustificare la sanzione a carico dello speditore.

In buona sostanza, l’irrogazione di una sanzione a carico dello speditore della merce si giustifica in quanto quest’ultima, al pari del suo destinatario, non sono immediatamente reperibili o intercettabili.

La norma esula, dunque, dal perimetro del ritardo nell’appuramento, per regolare l’ipotesi in cui la merce dell’omessa presentazione alla dogana di destinazione della merce, perun fatto colposo, giacché se fossero ravvisabili gli estremi del comportamento doloso si sarebbe in presenza del reato di cd.

“contrabbando”.

La stessa Agenzia delle dogane ha mostrato di condividere detto avviso nella nota n. 125443/2018.

Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973, rubricato ‘Mancato scarico della bolletta di cauzione.

Differenze di quantità’ non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd.

“mod.

T1”, che abbia cagionato un mero ritardo nell’appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest’ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo dello speditore, ricorrendo, in ipotesi di mancata presentazione dolosa la fattispecie del reato di cd.

“contrabbando” ex art. 282 e ss. del menzionato TULD ”.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate secondo soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella mis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31758/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] V BELLINI N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 567/2019 depositata il09/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. Il contribuente autotrasportatore non presentava in Dogana il Mod. T1, relativo a merce in transito, attraverso il porto di Genova, con destinazione [OSCURATO:PERSONA] d’America. La merce veniva portata, nondimeno, presso la Dogana di Voltri e da lì imbarcata su nave diretta negli USA, con l’esecuzione di tutte le pratiche doganali, al netto della consegna del modello summenzionato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., obbligato principale, era reso destinatario di avviso di contestazione di sanzioni ai sensi dell’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (cd. TULD). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva rigettato. Era, per converso, accolto l’appello della società, con conseguente esclusione della debenza delle sanzioni. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione. Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 305 TULD e dell’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR ritenuto l’inapplicabilità delle sanzioni basate sulla violazione del richiamato art. 305, non valendo lo stesso a stigmatizzare la mancata presentazione del mod. T1, ma il diverso caso in cui la merce in transito non sia stata presentata in Dogana. Il motivo è infondato. Nella specie, la CTR ha accertato che non è stato presentato il cd. mod. T1. Quest’ultimo – noto anche con l’acronimo [OSCURATO:PERSONA] munity [OSCURATO:PERSONA] – è nient’altro che un documento informatico, emesso da un Ufficio doganale di partenza e destinato ad un altro Ufficio doganale di destinazione, al quale viene assegnato un numero denominato MRN ([OSCURATO:PERSONA]), unico e come tale valido e riconoscibile in tutta l’Unione Europea, utilizzato ogni qualvolta si deve spedire merce non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali. Nella specie sebbene il mod T1 non sia stato presentato, la merce è stata esportata fuori dal territorio comunitario, giungendo a destinazione negli USA. Il giudice regionale ha appurato, altresì, che la Dogana di Voltri, con atto dell’1 luglio 2007, autorizzava a posteriori “l’appuramento amministrativo del T1, rilevando l’effettiva conclusione del regime sospensivo”. In sostanza, sebbene sia mancata la consegna tempestiva del T1, la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario per approdare in quello di destinazione, sicché “il regime sospensivo si è concluso correttamente”. In particolare, la merce proveniente dalla Svizzera è transitata dall’Italia ed è giunta in territorio statunitense. Sebbene la mancata presentazione tempestiva del documento T1 integrasse una lacuna documentale, l’avviso di contestazione emesso ai sensi dell’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973, si palesa eccentrico rispetto al contenuto della norma. Il disposto del comma 1, dell’art. 305 TULD (rubricato ”Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità”) prevede: “Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine”. Conogni evidenza, la norma non investe la mera circostanza in cui vi sia stato – com’è accaduto nella specie – un mero ritardo nell’appuramento doganale, bensì il diverso caso in cui la merce non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo. Solo l’omessa presentazione della merce, d’altronde, vale a giustificare la sanzione a carico dello speditore. In buona sostanza, l’irrogazione di una sanzione a carico dello speditore della merce si giustifica in quanto quest’ultima, al pari del suo destinatario, non sono immediatamente reperibili o intercettabili. La norma esula, dunque, dal perimetro del ritardo nell’appuramento, per regolare l’ipotesi in cui la merce dell’omessa presentazione alla dogana di destinazione della merce, perun fatto colposo, giacché se fossero ravvisabili gli estremi del comportamento doloso si sarebbe in presenza del reato di cd. “contrabbando”. La stessa Agenzia delle dogane ha mostrato di condividere detto avviso nella nota n. 125443/2018. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973, rubricato ‘Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità’ non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. “mod. T1”, che abbia cagionato un mero ritardo nell’appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest’ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo dello speditore, ricorrendo, in ipotesi di mancata presentazione dolosa la fattispecie del reato di cd. “contrabbando” ex art. 282 e ss. del menzionato TULD ”. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate secondo soccombenza nella misura esposta in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella mis
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