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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:184
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Spagna (causa C‑375/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2007/36/CE – Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 10-11)

2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 20)

3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 21) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17).

Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 15 di detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Spagna (causa C‑375/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2007/36/CE – Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 10-11) 2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 20) 3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 21) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17). Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 15 di detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
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