CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di archiviazione del procedimento aperto a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen., e, in accoglimento della opposizione formulata dalla persona offesa, dispone la prosecuzione delle indagini per altri sei mesi. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha dedotto l'abnormità per essere stato tale provvedimento adottato con la previsione che le ulteriori indagini potevano essere svolte dalla difesa della persona offesa nell'esercizio delle facoltà di indagine difensiva ovvero dal Pubblico Ministero, nell'ambito delle attività processuali tipiche, su sollecitazione di quella parte privata: decisione che doveva ritenersi non inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale e che aveva, comunque, comportato una indebita stasi del procedimento, non potendo il Pubblico Ministero attendere le iniziative istruttorie ovvero le sollecitazioni della difesa della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Premesso che, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., in generale non è impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto lo svolgimento di ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per abnormità (che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito). È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603). Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il Giudice per le indagini preliminari ha adottato una ordinanza per lo svolgimento di ulteriori indagini, che, sotto l'aspetto strutturale, potrebbe essere stato per il suo contenuto illegittimo, ma di certo non abnorme. Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Giudice per le indagini preliminari non era neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere allo svolgimento di nuove indagini di propria iniziativa - non essendo stata espressamente preclusa tale possibilità - e, persino, riformulare alla scadenza del termine la medesima richiesta di archiviazione. P.Q.M. Dichiara inam