CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso si articola nei seguenti quattro motivi:1) violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato diconcorso in rapina;2) vizio della motivazione posta a base della sentenza impugnata;3) violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.11 cod. pen.4) violazione di legge in ordine all’art. 62-bis cod. pen.,tutti formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privi dei requisitirichiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; che, infatti, prospettando deduzioni generiche, meramente evocative di presunti viziconnotanti la sentenza impugnata, oltre che di profili di censura già tutti esaminati e disattesicon congrua e logica motivazione dai giudici di merito (si vedano le pagg. da 4 a 7) i suddettimotivi non indicano con pertinenza censoria e concreta specificità le ragioni di fatto e didiritto giustificanti le richieste avanzate, non consentendo così al giudice dell'impugnazionedi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che, inoltre, con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso, deve sottolinearsi ancheche tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello,secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]