CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 15096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di legale rappresentante dell'omonima dittaindividuale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio al tribunale delriesame di Catania;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il rigetto o lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026,annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso ilmedesimo ufficio dell’importo di € 246.954 in via diretta e per equivalente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all’art. 640-bis cod.pen.. Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus delcommesso reato in danno dell’AGEA, quanto ai contributi comunitari ricevuti dallaLeanza negli anni 2019-2022 a titolo di attività di pascolo contestate come maieffettuate.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ederronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. postoche, secondo i decreti ministeriali di settore, per avere diritto ai contributiconseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e,a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo indipendentemente dallacircostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stessocomune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo delpascolamento. Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risultastrettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività didetenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità difornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo,necessitata dalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP;infine, si rappresentava ancora come, gli elementi posti a fondamento delprovvedimento del riesame per ritenere non fittizia l’attività di pascolo, costituitidalle denunce per abbandono di bovini incustoditi, non fossero stati oggetto diesame da parte della polizia giudiziaria.3. Con memoria presentata in data 30 marzo 2026 la difesa dell’indagataresisteva alle argomentazioni dell’impugnante sottolineando come l’assenza dicodice pascolo fosse punita esclusivamente con sanzione amministrativa mentre,l’effettivo svolgimento delle attività che si contestava come fittizia, risultava ancheda dati documentali forniti dalla difesa.4. Con memoria del 2 marzo 2026 la Procura Europea trasmetteva una notadi polizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 che conteneva quali allegati variedichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoriadepositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa dipolizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie didichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti. Alproposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013,Platamone, Rv. 254302-01). Il principio della impossibilità di dedurre prove nuovenella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamentoche ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avversoprovvedimenti cautelari reali; in senso analogo si è difatti affermato che nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016,Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispeciedi ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui laCorte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in datasuccessiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita neiprecedenti gradi cautelari. In entrambe dette pronunce a sostegnodell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimorichiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc.pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed inparticolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anchela produzione di "documenti nuovi". Invero, i documenti esibiti per la prima voltain sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non haprevisto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in talmodo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procedenon ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e dellalogicità della motivazione.1.1. Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avversol’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per suanatura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario chela Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelleprecedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere nuove esuccessive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato.In tali casi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi diprova conoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, nonvaluta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiutanelle fasi di merito è stata svolta nel rispetto del quadro normativo e non si espone,quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profili dellagravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, ocontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.1.2. Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e)cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio dilegittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e noncertamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamenteall’analisi della Corte di cassazione; il travisamento, quindi, richiede che nel corsodel procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nelcontraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dalpubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali, il giudice di meritoabbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivo motivo diricorso per cassazione e non può mai legittimare invece una diretta valutazionedinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisiti nelleprecedenti fasi. Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile alparametro dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con ilricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo perviolazione di legge.1.3. Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della PoliziaGiudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblicoministero procedere a nuove richieste al Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] ove neabbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già inincidentali eventualmente ancora pendenti.Invero, quanto al giudizio di riesame va richiamato quel costante orientamentosecondo cui in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale puòutilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissionedell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza,quando è ancora possibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto(Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284410-01; Sez. 3, n.3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01). Quanto al giudizio ex art. 310 cod.proc. pen. si è analogamente affermato che nel procedimento di appello a seguitodi impugnazione, da parte del pubblico ministero, del rigetto di richiesta di misuracautelare reale, la parte impugnante ha facoltà di produrre elementi probatori"nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche se nonoggetto di gravame, rilevante ai fini della decisione, a condizione che riguardinolo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e che sia assicurato ilcontraddittorio tra le parti, anche mediante la concessione di un congruo terminea difesa, non essendo necessario che tali elementi siano indicati nell'atto diimpugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-03).Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimitàdei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla poliziagiudiziaria dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessiintegrano il fascicolo del pubblico ministero e potranno essere acquisiti o nelle fasiincidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stessenon risultino pendenti, costituiranno oggetto di esame nel prosieguo delprocedimento ai fini del rinvio a giudizio e delle eventuali successive richieste.Va pertanto riaffermato il seguente principio di diritto:” poiché gli articoli 585,comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimo richiamato - in tema dimisure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono, nelgiudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", ma non anche laproduzione di "documenti nuovi” è esclusa la possibilità dinanzi la Corte dicassazione di dedurre ed allegare nuove prove formate dopo l’emissione delprovvedimento impugnato”.2. Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto esseredichiarato inammissibile. Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gliargomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestatoreato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari,l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado differenteprospettandone la violazione da parte dell’agente nonché altre considerazioni cheappaiono tipiche di atti della [OSCURATO:PERSONA], indicata direttamente anche qualeautore dello scritto a pagina 7 del ricorso (“questa P.G.”) con non conferenza delleconclusioni.Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammessosolo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essereincluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione delprovvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non haesposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto ilgiudice del riesame; ed invero va ribadito anche in questa sede di legittimità chela sola omessa richiesta del codice pascolo, anche a volere ritenere obbligatoriotale adempimento, non vale a provare il fumus della truffa perché avrebbe dovutoanche dimostrarsi o l’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsarappresentazione di altri elementi di fatto pure posti a fondamento della domandadi beneficio economico avanzata dall’azienda di settore.Viceversa, il ricorso propone una lettura poco chiara della normativa di settoreconcludendo per l’impossibilità di confutare con certezza quelle circostanze di fattoposte a fondamento dell’annullamento dal tribunale della libertà il quale, nelprovvedimento impugnato, aveva giustamente osservato come l’elevazione disanzioni amministrative e denunce per attività di pascolo non consentito in zonedemaniali fossero circostanze confliggenti con la teorica attività truffaldina basatasulla inesistenza in concreto delle stesse attività. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino