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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00599/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11530/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 11530/2013 CHIMICART di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Ottaviano, n. 42 - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 90/15/12 depositata il 22 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna che aveva accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dal socio Sauro della Chiesa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti in relazione ad IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004, oltre sanzioni.

La società ha resistito con controricorso.

Considerato che Nelle more del giudizio, entrambi i contribuenti, con memoria in data 28 maggio 2019, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio essendosi avvalsi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018, documentando l'avvenuta presentazione di apposita istanza, il pagamento, mediante modello F24, degli importi dovuti, nonché le quietanze di pagamento.RGN 11530/2013 Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 23 settembre 2021.

Il Presidente menico Cl.indern.

DEPOS7ATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11530/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 11530/2013 CHIMICART di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Ottaviano, n. 42 - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 90/15/12 depositata il 22 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna che aveva accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dal socio Sauro della Chiesa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti in relazione ad IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004, oltre sanzioni. La società ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more del giudizio, entrambi i contribuenti, con memoria in data 28 maggio 2019, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio essendosi avvalsi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018, documentando l'avvenuta presentazione di apposita istanza, il pagamento, mediante modello F24, degli importi dovuti, nonché le quietanze di pagamento.RGN 11530/2013 Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 23 settembre 2021. Il Presidente menico Cl.indern. DEPOS7ATO [OSCURATO:PERSONA]
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