Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:112
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑382/06
Tomkins plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Portata
(Art. 81, n 1, CE)
2.
Ricorso di annullamento — Ricorsi presentati separatamente da una società controllante e dalla sua controllata contro una
decisione della [OSCURATO:PERSONA] che imputa il comportamento illecito di quest’ultima alla società controllante — Presa in considerazione
da parte del Tribunale, nell'ambito del ricorso della società controllante, dell’esito del ricorso proposto dalla controllata
— Violazione del divieto di statuire ultra petita — Insussistenza
3.
Concorrenza — Intese — Prova — Prova della continuità della partecipazione di un’impresa all’intesa — Onere della prova
(Art. 81, n. 1, CE)
1.
La responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, qualora essa non sia considerata
responsabile dell’intesa in causa in forza della sua diretta partecipazione alle attività di quest'ultima, ma sia considerata
responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante a causa della partecipazione della sua controllata
all’intesa. La durata della partecipazione della controllata all’infrazione è determinante per quanto riguarda la portata
della responsabilità della società controllante.
Nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che imputi alla società controllante il comportamento illecito della sua controllata
e la condanni in solido al pagamento dell’ammenda inflitta a quest'ultima, detta responsabilità solidale colloca la controllante
e la controllata in una situazione particolare per cui l’annullamento o la riforma della decisione impugnata implica conseguenze
per la controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della controllata. Infatti, se non si fosse verificato
il comportamento illecito della società controllata, non ci sarebbe stata imputazione alla controllante di tale comportamento
della sua controllata, né condanna in solido della società controllante con la controllata al pagamento dell’ammenda.
(v. punti 35, 37-38, 45)
2.
Per quanto riguarda un ricorso di annullamento, poiché il giudice dell’Unione europea non può statuire ultra petita, l’annullamento
da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente. Se il destinatario di una decisione decide di proporre
un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece,
gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che
il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere.
Nel diritto della concorrenza, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che imputa alla società controllante il comportamento
illecito della sua controllata e la condanna in solido al pagamento dell’ammenda inflitta a quest'ultima, l’imputazione che
la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla società controllante implica che quest’ultima benefici del parziale annullamento di tale decisione
in seguito ad un ricorso di annullamento presentato dalla sua controllata in una causa parallela.
Da ciò si evince che il Tribunale, adito con ricorsi d’annullamento presentati separatamente da una società controllante e
da una sua controllata, non statuisce ultra petita quando tiene conto, nel pronunciarsi sul ricorso della controllante, dell’esito
del ricorso presentato dalla società controllata, allorché il petitum del ricorso proposto dalla società controllante ha il
medesimo oggetto.
(v. punti 35, 40-42, 44)
3.
È compito della [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la durata della partecipazione di ciascuno dei partecipanti ad un’intesa, il che implica
che siano note la data d’inizio e quella di cessazione di tale partecipazione.
In assenza di prove o di indizi che possano essere interpretati alla stregua di una volontà dichiarata dall’impresa di dissociarsi
dall’oggetto dell’accordo, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere di disporre di elementi probatori sufficienti in merito alla continuità
della sua partecipazione all’intesa fino alla data in cui essa ha ritenuto che l’intesa fosse terminata, ossia quella delle
verifiche a sorpresa che ha effettuato.
(v. punti 49, 53)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
24 marzo 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Durata dell’infrazione»
Nella causa T‑382/06,
Tomkins plc,
con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. T. Soames, dalla sig.ra S. Jordan, solicitors, e dal sig. J. Joshua,
barrister,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. S. Kinsella e K. Daly, solicitors,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180,
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi),
nonché la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto, all’atto della deliberazione, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig. E Coulon
vista la fase scritta del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e decisione impugnata
1
Con la decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo
53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»),
la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile
2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una
serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano
il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare liste di prezzi, sconti e riduzioni, in
meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione di mercati nazionali e clienti e nello scambio di altre
informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.
2
La ricorrente, Tomkins plc, e la sua società controllata all’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]), figurano tra i destinatari della decisione impugnata.
3
Tra il 17 giugno 1986 ed il 31 gennaio 2004 la ricorrente deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], che produce raccordi
in rame. Il 1° febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] è stata venduta ai suoi dirigenti. Il 26 agosto 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
sono state acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’altra destinataria della decisione impugnata.
4
Il 9 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA]., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza
di un cartello nel settore dei raccordi, e in altri settori connessi al mercato dei tubi in rame, ed ha espresso il desiderio
di collaborare ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi
di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della
decisione impugnata).
5
Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e i raccordi in rame, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, ai sensi
dell’art. 14, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli
[81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), delle verifiche a sorpresa nei locali di diverse imprese (punto 119 della decisione
impugnata).
6
In seguito a queste prime verifiche, nell’aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti
procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al
caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).
7
Il 24 e il 25 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ulteriori verifiche a sorpresa nei locali della Delta plc, società
a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi.
Tali verifiche vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).
8
A partire da febbraio/marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione
dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della
decisione impugnata).
9
Nel settembre 2003 la IMI plc ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996.
Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della [OSCURATO:SOCIETA] (luglio 2004). L’ultima domanda di
trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA] plc (punti 115‑118 della decisione
impugnata).
10
Il 22 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione
e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata anche alla ricorrente (punti 123 e 124 della decisione
impugnata).
11
Il 20 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
12
All’art. 1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] avevano violato
l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE tra il 31 dicembre 1988 ed il 22 marzo 2001.
13
Per tale infrazione, all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente, in solido
con la [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda pari a 5,25 milioni di euro.
14
Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo
definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento
n. 17, e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3).
15
Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica
(punto 755 della decisione impugnata).
16
Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un trattamento
differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote
di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese interessate in sei categorie (punto 758 della decisione impugnata).
17
La ricorrente è stata classificata nella sesta categoria, per la quale l’importo di partenza dell’ammenda è stato fissato
in 2 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).
18
Tenendo conto del fatturato complessivo della ricorrente, che nel 2005, anno precedente all’adozione della decisione impugnata,
era pari a 4 635 milioni di euro, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a fini deterrenti un coefficiente moltiplicatore di 1,25, generando
in tal modo un importo di partenza dell’ammenda a carico della ricorrente maggiorato di 2,5 milioni di euro (punti 771‑773
della decisione impugnata).
19
In considerazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione (dodici anni e due mesi), la [OSCURATO:PERSONA]
ha successivamente maggiorato l’ammenda del 110%, ossia il 5% annuo per i primi due anni e il 10% per ciascun anno completo,
a decorrere dal 31 gennaio 1991, per i dieci anni restanti (punto 775 della decisione impugnata), con la conseguenza che l’importo
finale dell’ammenda ha raggiunto i 5,25 milioni di euro.
20
[OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanze aggravante o attenuante a carico o a favore della ricorrente.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.
23
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2009, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare
ai primi tre motivi menzionati nel ricorso, tutti relativi alla questione dell’imputabilità ad una società controllante dei
comportamenti illegittimi di una società controllata, nonché alla prima parte del quarto motivo, vertente su un errore di
valutazione per quanto riguarda la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti. Essa ha inoltre spiegato che
non le sembrava necessario lo svolgimento di un’udienza e che il Tribunale poteva decidere la controversia in base alla fase
scritta del procedimento. Con lettera del 19 gennaio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che si rimetteva al prudente apprezzamento
del Tribunale in merito all’utilità d’organizzare un’udienza nella causa in esame.
24
Il 22 gennaio 2010 il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.
25
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata limitatamente alla durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione;
– ridurre l’importo dell’ammende inflittale in solido con la [OSCURATO:PERSONA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA] conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
27
In seguito alla sua parziale rinuncia agli atti, la ricorrente adduce un unico motivo, vertente su un errore nella determinazione
della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione.
Argomenti delle parti
28
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione giungendo alla conclusione che la
[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’intesa per un periodo più lungo di quello che si evince dalle prove contenute nel fascicolo. Pertanto,
l’ammenda inflittale, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe più ingente di quella che avrebbe dovuto essere irrogata.
29
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione individuando il 31 dicembre 1988 come data
d’inizio della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione. Si tratterebbe, come asseritamente ammesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA],
di una conclusione basata su un rapporto privo di data ottenuto dalla Delta, in cui si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato
all’infrazione verso la fine del 1988. Secondo la ricorrente, il fascicolo non contiene altre prove di un eventuale coinvolgimento
della [OSCURATO:PERSONA] nell’intesa controversa prima del 7 febbraio 1989, la data più lontana a partire dalla quale sarebbe possibile
individuare, con un sufficiente grado di certezza, l’inizio del comportamento illegittimo di tale società.
30
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in errore anche riguardo alla data di cessazione della partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione. Gli elementi probatori contenuti nel fascicolo dimostrerebbero inoltre che la cessazione di tale partecipazione
non risale al 22 marzo 2001, bensì al 3 maggio 2000, unica data suffragata da prove reali, che corrisponde ad una riunione
dell’intesa cui ha partecipato la [OSCURATO:PERSONA].
31
La ricorrente ne deduce che il periodo di infrazione contestatole dovrebbe essere ridotto di esattamente un anno, per una
durata, modificata, che si estende dal 7 febbraio 1989 al 3 marzo 2000.
32
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver fornito sufficienti elementi a suffragio della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa per il
periodo dal 31 dicembre 1988 al marzo 2001, quando ha proceduto a verifiche a sorpresa.
33
Quanto alla data di inizio dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una nota interna sequestrata nel corso di una
verifica a sorpresa nei locali della Delta, datata 3 gennaio 1989 e riprodotta al punto 183 della decisione impugnata. Tale
nota dimostrerebbe chiaramente che l’intesa controversa era già in essere prima del 3 gennaio 1989 e che la [OSCURATO:PERSONA] vi era
coinvolta prima di tale data.
34
Per quanto riguarda la data di cessazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai punti
702 e 721 della decisione impugnata, in cui essa ha già esaminato gli argomenti simili della ricorrente addotti per replicare
alla comunicazione degli addebiti.
Giudizio del Tribunale
35
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla ricorrente, che deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] tra il
17 giugno 1986 e il 31 gennaio 2004, il comportamento illegittimo di quest’ultima, e l’ha condannata in solido al pagamento
dell’ammenda inflitta alla sua società controllata. Tale imputazione è stata fondata sull’esercizio di un’influenza determinante
della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dell’infrazione.
36
È pacifico che la società controllata della ricorrente ha partecipato all’intesa controversa. La ricorrente contesta unicamente
la data di inizio e quella di cessazione di tale partecipazione all’intesa così come sono state individuate dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata. La circostanza che la ricorrente abbia rinunciato ai primi tre motivi implica infatti che essa
non contesta il fatto che debba esserle imputata la responsabilità dei comportamenti illegittimi tenuti dalla società controllata.
37
Occorre pertanto rilevare che la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione è determinante per quanto riguarda
l’estensione della responsabilità della ricorrente.
38
Va infatti ricordato che la ricorrente non è stata ritenuta responsabile dell’intesa in oggetto per diretta partecipazione
all’attività dell’intesa stessa. Essa è stata considerata responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante
in forza della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. La sua responsabilità, pertanto, non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA].
39
Orbene, con sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑386/06, il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione
impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi dichiarava la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa in esame nel corso del
periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993. Nelle sue memorie la ricorrente ha esplicitamente contestato la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione unicamente per il periodo precedente al 7 febbraio 1989. Occorre pertanto valutare quali siano
le conseguenze di tale annullamento per la ricorrente.
40
A questo proposito occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, poiché il giudice dell’Unione europea non può statuire
ultra petita (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 763, in
particolare pag. 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punto 12), l’annullamento da esso
pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän
[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363, punto 52).
41
Inoltre, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito
dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati
impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän
[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 53).
42
Tuttavia, in questa fattispecie, nonostante la giurisprudenza sopramenzionata, e in particolare la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän
[OSCURATO:PERSONA] e a., occorre rilevare che, dal punto di vista del diritto della concorrenza, la ricorrente costituiva un’unica
entità con la sua società controllata, la quale ha parzialmente vinto la causa T‑386/06 in cui è sfociato il ricorso di annullamento
di quest’ultima. L’imputazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla ricorrente implica pertanto che quest’ultima benefici
del parziale annullamento della decisione impugnata nella suddetta causa. La ricorrente ha infatti presentato un ricorso di
annullamento contro la decisione impugnata, adducendo che se essa fosse stata annullata per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe
stato necessario annullare detta decisione anche per quanto riguarda la ricorrente stessa. La ricorrente ha inoltre sollevato
un motivo unico diretto a contestare la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, chiedendo, al riguardo, l’annullamento
della decisione impugnata.
43
Peraltro, questa conclusione è coerente con il fatto che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate in solido al pagamento
dell’ammenda loro inflitta all’art. 2, lett. h), della decisione impugnata, ed è in linea con la domanda di riduzione dell’importo
dell’ammenda formulata dalla ricorrente nel contesto di questa causa.
44
Da ciò si evince che il Tribunale, adito con un ricorso d’annullamento presentato separatamente da una società controllante
e da una sua controllata, non statuisce ultra petita quando tiene conto dell’esito del ricorso presentato dalla società controllata
allorché il petitum del ricorso proposto dalla società controllante ha il medesimo oggetto.
45
Occorre infine osservare che, nelle circostanze della fattispecie, la responsabilità in solido della società controllante
e della sua controllata per il pagamento dell’ammenda loro inflitta le colloca in una situazione particolare per cui l’annullamento
o la riforma della decisione impugnata implica conseguenze per la controllante cui è stato imputato il comportamento illegittimo
della controllata. Infatti, se non si fosse verificato il comportamento illegittimo della società controllata, non ci sarebbe
stata imputazione alla controllante di tale comportamento della sua controllata, né condanna in solido della società controllante
con la controllata al pagamento dell’ammenda.
46
Pertanto, posto che la responsabilità della ricorrente è strettamente connessa a quella della [OSCURATO:PERSONA], occorre annullare la
decisione impugnata limitatamente all’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione e, di conseguenza, ridurre
l’importo dell’ammenda inflittale.
47
Quanto alla data di cessazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la ricorrente ritiene che l’ultimo elemento probatorio
che consente di tracciare il collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’intesa è quello relativo alla riunione del 3 maggio 2000, cui
ha partecipato la [OSCURATO:PERSONA], il che comporterebbe che è questa la data rilevante, e non il 22 marzo 2001, data delle verifiche
a sorpresa effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, dal punto 716 della decisione impugnata risulta che, sebbene
la prova dell’ultimo accordo anticoncorrenziale cui ha partecipato la [OSCURATO:PERSONA] risalga al 14 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha
ritenuto giustificato assumere il 22 marzo 2001 come data di cessazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione,
tenuto conto della circostanza che essa aveva partecipato all’intesa sin dall’inizio, che aveva regolarmente partecipato agli
accordi e alla loro attuazione, e che non si era apertamente distanziata dagli accordi nel corso del periodo compreso tra
l’accordo del 14 agosto 2000 e le verifiche a sorpresa del marzo 2001.
48
Tale conclusione va condivisa. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato ad alcuna riunione nel corso del periodo compreso,
secondo la ricorrente, tra il 3 maggio 2000 e il 22 marzo 2001 o, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tra il 14 agosto 2000 e il 22 marzo
2001, in questa fattispecie è irrilevante.
49
Occorre innanzitutto ricordare che è compito della [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la durata della partecipazione di ciascuno dei partecipanti
ad un’intesa, il che implica che siano note la data d’inizio e quella di cessazione di tale partecipazione. Si deve inoltre
rilevare che il periodo compreso tra l’ultima riunione cui la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato e la data assunta come data di cessazione
dell’intesa è sufficientemente lungo da rendere necessario esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adempiuto l’onere della prova
ad essa incombente.
50
In proposito, occorre ricordare che l’assenza di contatti, secondo la ricorrente, dopo il 3 maggio 2000 o, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
dopo il 14 agosto 2000, potrebbe indicare che la [OSCURATO:PERSONA] si era ritirata dall’intesa.
51
Tuttavia, viste le particolarità dell’intesa in esame, caratterizzata da contatti multilaterali, di norma intercorrenti a
livello paneuropeo, da contatti bilaterali, di norma intercorrenti a livello nazionale o regionale, con una frequenza di almeno
una o due volte l’anno, e da contatti ad hoc, il lasso di tempo trascorso tra l’ultimo contatto e la data di cessazione dell’intesa
è troppo breve perché la [OSCURATO:PERSONA] possa concluderne che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] si fosse ritirata dall’intesa.
52
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato ad una o due riunioni che si sarebbero svolte dopo la sua ultima partecipazione
a una riunione nel contesto dell’intesa non poteva essere interpretato dagli altri membri dell’intesa come una presa di distanza
da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle attività dell’intesa, dato che il fatto che un membro dell’intesa non partecipasse
sistematicamente ad ogni riunione non era eccezionale.
53
Pertanto, in assenza di prove o di indizi che possono essere interpretati alla stregua di una volontà dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA]
di dissociarsi dall’oggetto dell’accordo concluso il 10 giugno 2000, avente la finalità di aumentare i prezzi a partire dal
14 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere di disporre di elementi probatori sufficienti in merito alla continuità
della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa fino alla data in cui essa ha ritenuto che l’intesa fosse terminata, ossia quella
delle verifiche a sorpresa che essa ha effettuato (v., in questo senso, sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punti 118‑120, e la giurisprudenza citata, e del Tribunale 8 luglio
2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1501, punto 134, e la giurisprudenza citata).
54
Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte
in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione a carico della ricorrente relativamente al periodo precedente
il 29 ottobre 1993.
55
Occorre pertanto riformare la decisione impugnata nella parte in cui contiene una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza
dell’ammenda in forza della durata della partecipazione all’infrazione. Posto che la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]
all’infrazione, e pertanto quella della partecipazione della ricorrente in qualità di società controllante considerata responsabile
dei comportamenti della sua società controllata, è di sette anni e cinque mesi (invece dei dodici anni e due mesi dichiarati
nella decisione impugnata), l’importo di partenza dell’ammenda deve essere maggiorato del 70% (invece del 110%).
56
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato l’importo di partenza iniziale applicando un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,25 a fini di deterrenza. In proposito, occorre rilevare che il Tribunale, nella causa T‑386/06, che ha dato origine
alla citata sentenza di data odierna [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nell’applicare questo
coefficiente moltiplicatore e che essa, su questo punto, ha quindi commesso un errore nell’applicazione dei criteri contenuti
negli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende (v. punto 14 supra).
57
Pertanto, è compito della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 266 TFUE, trarre le conseguenze da tale errore e dalla responsabilità
in solido al pagamento dell’ammenda nei confronti della ricorrente. Come è stato riconosciuto al punto 38 supra, nella fattispecie
la responsabilità della ricorrente non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA].
58
Dal momento che la ricorrente ha rinunciato alla censura tratta da un errore di valutazione per quanto riguarda la maggiorazione
dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti (vedi punto 23 supra), il Tribunale non può pronunciarsi su questo punto senza
esulare dall’ambito della controversia così come definito dalle parti in causa.
59
Pertanto, nel contesto di questa controversia, l’importo di partenza è mantenuto a 2,5 milioni di euro. Tale importo, maggiorato
del 70%, dà luogo a un’ammenda pari a 4,25 milioni di euro.
60
Il ricorso deve essere respinto quanto al resto.
Sulle spese
61
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno
o più capi, ovvero per motivi eccezionali, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
62
In questa fattispecie, le conclusioni della ricorrente sono state dichiarate parzialmente fondate. Tuttavia, la ricorrente
ha rinunciato a taluni motivi (vedi punto 23 supra) in una fase avanzata del procedimento, ossia dopo la chiusura della fase
scritta. Il Tribunale ritiene pertanto di operare una valutazione equa delle circostanze decidendo che ciascuna parte sopporterà
le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo
81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo
dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 per quanto concerne la Tomkins plc.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins all’art. 2, lett. h), della decisione C (2006) 4180 è fissato in 4,25 milioni
di euro, di cui 3,4 milioni di euro in solido con la [OSCURATO:PERSONA].
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2001.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.