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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oggiono il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.11.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.

Igs. 74/2000 perfezionatosi in data 31.10.2019 per aver, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., omesso di versare nel termine previsto per la dichiarazione di sostituto di imposta riferita all'anno 2018 le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione, ma 1 a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Lecco, ha ridotto la pena inflittagli, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, a sei mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 10 bis d.

Igs. 74/2000, 533 cod. proc. pen. e 51 cod. pen., che il fondamento della responsabilità omissiva fosse stato ritenuto integrato dal solo invio dei Modelli 770, senza che nessuna rilevanza fosse stata, per contro, attribuita all'irregolarità del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, configurante anch'esso un elemento integrante del reato in contestazione in quanto solo al suo esito, volto a verificare la presenza di errori o irregolarità nella dichiarazione del sostituto di imposta e a consentirgli di regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 giorni, l'illecito può ritenersi perfezionato.

Rileva come in mancanza di alcuna prova della notifica dell'avviso bonario della comunicazione di reato non potesse essere riversato sull'imputato l'onere di dimostrare l'insussistenza del reato, in palese violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost. e 6 CEDU, onere semmai insorgente solo all'esito della prova, a carico dell'accusa, degli elementi fondanti la colpevolezza,compreso il perfezionamento del procedimento tributario, avente valore pregiudiziale.

Evidenzia altresì 151.1'inesigibilità della condotta prevista dalla normativa tributaria alla luce della gravissima crisi finanziaria in cui versava la società amministrata dal prevenuto, al contrario attivatosi alacremente per scongiurare il tracollo aziendale, tanto da aver richiesto il concordato preventivo con conseguente preclusione, su ordine del Tribunale civile adito che lo aveva ammesso con riserva alla richiesta procedura concorsuale, di provvedere al pagamento di debiti pregressi.

Sulla scorta di tali rilievi contesta perciò la mancata applicazione dell'esimente relativa all'adempimento di un dovere.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione resa in punto di profitto del reato ai fini della disposta confisca contestando che in tale nozione potessero rientrare beni diversi da quelli riferibili alla società incorporata per effetto dell'intervenuta fusione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa ribadisce con il presente ricorso la stessa tea-tesi in ordine al mancato perfezionamento del reato patrocinata innanzi ai giudici del gravame che, invece, hanno correttamente risposto alla devoluta censura senza che venga opposta alcuna specifica confutazione ai rilievi spesi in punto di diritto dalla sentenza impugnata.

Il ricorso incorre perciò anche sotto l'ulteriore profilo della mancanza di specificità nella censura di inammissibilità che colpisce quelle impugnative fondate su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono, come nel caso di specie, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584).

Va al riguardo ribadito che la funzione pregiudiziale invocata dalla difesa in merito all'iter previsto dall'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, concernente la cd.

"riliquidazione" delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente, la quale si limita ad attribuire all'ufficio finanziario un potere di rettifica degli errori commessi in sede di dichiarazione, attiene al solo procedimento amministrativo, laddove l'iscrizione al ruolo delle somme non versate e delle relative possibili sanzioni non consente di ritenere l'illecito perfezionato ove non preceduta dall'invio dell'avviso bonario che permette all'obbligato entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso di sanare l'eventuale omissione corrispondendo le somme non versate con l'applicazione di una maggiorazione del 30% in luogo del 10°/0 altrimenti applicabile i oppure di contestare gli errori presenti nella liquidazione fornendo i chiarimenti necessari.

Ma ciò non toglie che l'omissione penalmente rilevante, ove sussistente, si sia già perfezionata, nel caso del delitto ex art. 10 bis d.

Igs. 74/2000, al momento, secondo quanto risulta dalla stessa littera legis, della presentazione della dichiarazione annuale quale sostituto di imposta, termine ultimo per provvedere al versamento complessivo delle ritenute di acconto, ove non eseguito mensilmente, affinché la condotta rivesta rilevanza penale.

Correttamente, pertanto, la Corte ambrosiana ha reputato che il reato fosse stato integrato dalla presentazione del Modello 770 e conseguentemente provato dalla suddetta documentazione, prevedendo la disposizione nel testo attualmente vigente che la condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all'Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta in quanto le stesse risultino anche solo semplicemente "dovute sulla base della stessa dichiarazione o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti", indipendentemente dagli esiti del parallelo procedimento amministrativo.

Quanto alle contestazioni afferenti all'elemento soggettivo del reato, nessun pregio ha la rilevanza che la difesa attribuisce alla domanda di concordato preventivo essendo al riguardo sufficiente osservare che alla data del suo inoltro, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di imposta riferita al 2018, maturato il 31.10.2019, era ampiamente scaduto ed il reato si era, conseguentemente, già perfezionato.

Del tutto infondata risulta pertanto l'eccepita esimente dell'adempimento di un dovere attenendo gli eventuali divieti di pagamento prescritti dal giudice del concordato a condotte successive all'ammissione del [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura concorsuale e non certo antecedenti.

Né potrebbe essere mai invocata la mancanza della liquidità necessaria, alla luce della crisi attraversata dall'azienda, per provvedere al versamento delle ritenute in contestazione ove si consideri, come già reiteratamente chiarito da questa Corte, che il reato ex art. 10 bis d.

Igs. 74/2000, essendo a dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, si sia adoperato per la conservazione del patrimonio societario così da salvaguardare la continuazione dell'attività di impresa, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007 - dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989).

Non può invero prescindersi dal rilevo che la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato.

In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni.

La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte integrante e che pertanto quando, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza ad altri pagamenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato.

In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel 4 c,' ° mancato accantonamento delle somme dovute all'istituto previdenziale, in nome e per conto del quale le stesse sono state trattenute.

2. Inammissibile per genericità deve ritenersi anche il secondo motivo, il contenuto delle cui doglianze risulta privo di ogni concretezza, nonché carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La difesa, nel lamentare l'inapplicabilità della confisca a beni diversi dal profitto riferibile alla società incorporata al momento della fusione della [OSCURATO:PERSONA], società della quale il ricorrente era amministratore, con la [OSCURATO:PERSONA], neppure specifica quali importi siano stati oggetto della, a suo avviso indebita, apprensione.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il risparmio di spesa, corrispondente alle ritenute dovute e non versate dalla società Viganò, sia stato per effetto della successiva fusione, inglobato dalla società incorporante nei confronti della quale è stato disposto, essendo quest'ultima succeduta nella medesima posizione della compagine incorporata, il sequestro finalizzato alla confisca.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oggiono il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.11.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74/2000 perfezionatosi in data 31.10.2019 per aver, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., omesso di versare nel termine previsto per la dichiarazione di sostituto di imposta riferita all'anno 2018 le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione, ma 1 a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Lecco, ha ridotto la pena inflittagli, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, a sei mesi di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 10 bis d. Igs. 74/2000, 533 cod. proc. pen. e 51 cod. pen., che il fondamento della responsabilità omissiva fosse stato ritenuto integrato dal solo invio dei Modelli 770, senza che nessuna rilevanza fosse stata, per contro, attribuita all'irregolarità del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, configurante anch'esso un elemento integrante del reato in contestazione in quanto solo al suo esito, volto a verificare la presenza di errori o irregolarità nella dichiarazione del sostituto di imposta e a consentirgli di regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 giorni, l'illecito può ritenersi perfezionato. Rileva come in mancanza di alcuna prova della notifica dell'avviso bonario della comunicazione di reato non potesse essere riversato sull'imputato l'onere di dimostrare l'insussistenza del reato, in palese violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost. e 6 CEDU, onere semmai insorgente solo all'esito della prova, a carico dell'accusa, degli elementi fondanti la colpevolezza,compreso il perfezionamento del procedimento tributario, avente valore pregiudiziale. Evidenzia altresì 151.1'inesigibilità della condotta prevista dalla normativa tributaria alla luce della gravissima crisi finanziaria in cui versava la società amministrata dal prevenuto, al contrario attivatosi alacremente per scongiurare il tracollo aziendale, tanto da aver richiesto il concordato preventivo con conseguente preclusione, su ordine del Tribunale civile adito che lo aveva ammesso con riserva alla richiesta procedura concorsuale, di provvedere al pagamento di debiti pregressi. Sulla scorta di tali rilievi contesta perciò la mancata applicazione dell'esimente relativa all'adempimento di un dovere. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione resa in punto di profitto del reato ai fini della disposta confisca contestando che in tale nozione potessero rientrare beni diversi da quelli riferibili alla società incorporata per effetto dell'intervenuta fusione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ribadisce con il presente ricorso la stessa tea-tesi in ordine al mancato perfezionamento del reato patrocinata innanzi ai giudici del gravame che, invece, hanno correttamente risposto alla devoluta censura senza che venga opposta alcuna specifica confutazione ai rilievi spesi in punto di diritto dalla sentenza impugnata. Il ricorso incorre perciò anche sotto l'ulteriore profilo della mancanza di specificità nella censura di inammissibilità che colpisce quelle impugnative fondate su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono, come nel caso di specie, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). Va al riguardo ribadito che la funzione pregiudiziale invocata dalla difesa in merito all'iter previsto dall'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, concernente la cd. "riliquidazione" delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente, la quale si limita ad attribuire all'ufficio finanziario un potere di rettifica degli errori commessi in sede di dichiarazione, attiene al solo procedimento amministrativo, laddove l'iscrizione al ruolo delle somme non versate e delle relative possibili sanzioni non consente di ritenere l'illecito perfezionato ove non preceduta dall'invio dell'avviso bonario che permette all'obbligato entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso di sanare l'eventuale omissione corrispondendo le somme non versate con l'applicazione di una maggiorazione del 30% in luogo del 10°/0 altrimenti applicabile i oppure di contestare gli errori presenti nella liquidazione fornendo i chiarimenti necessari. Ma ciò non toglie che l'omissione penalmente rilevante, ove sussistente, si sia già perfezionata, nel caso del delitto ex art. 10 bis d. Igs. 74/2000, al momento, secondo quanto risulta dalla stessa littera legis, della presentazione della dichiarazione annuale quale sostituto di imposta, termine ultimo per provvedere al versamento complessivo delle ritenute di acconto, ove non eseguito mensilmente, affinché la condotta rivesta rilevanza penale. Correttamente, pertanto, la Corte ambrosiana ha reputato che il reato fosse stato integrato dalla presentazione del Modello 770 e conseguentemente provato dalla suddetta documentazione, prevedendo la disposizione nel testo attualmente vigente che la condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all'Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta in quanto le stesse risultino anche solo semplicemente "dovute sulla base della stessa dichiarazione o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti", indipendentemente dagli esiti del parallelo procedimento amministrativo. Quanto alle contestazioni afferenti all'elemento soggettivo del reato, nessun pregio ha la rilevanza che la difesa attribuisce alla domanda di concordato preventivo essendo al riguardo sufficiente osservare che alla data del suo inoltro, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di imposta riferita al 2018, maturato il 31.10.2019, era ampiamente scaduto ed il reato si era, conseguentemente, già perfezionato. Del tutto infondata risulta pertanto l'eccepita esimente dell'adempimento di un dovere attenendo gli eventuali divieti di pagamento prescritti dal giudice del concordato a condotte successive all'ammissione del [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura concorsuale e non certo antecedenti. Né potrebbe essere mai invocata la mancanza della liquidità necessaria, alla luce della crisi attraversata dall'azienda, per provvedere al versamento delle ritenute in contestazione ove si consideri, come già reiteratamente chiarito da questa Corte, che il reato ex art. 10 bis d. Igs. 74/2000, essendo a dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, si sia adoperato per la conservazione del patrimonio societario così da salvaguardare la continuazione dell'attività di impresa, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007 - dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989). Non può invero prescindersi dal rilevo che la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte integrante e che pertanto quando, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza ad altri pagamenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato. In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel 4 c,' ° mancato accantonamento delle somme dovute all'istituto previdenziale, in nome e per conto del quale le stesse sono state trattenute. 2. Inammissibile per genericità deve ritenersi anche il secondo motivo, il contenuto delle cui doglianze risulta privo di ogni concretezza, nonché carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La difesa, nel lamentare l'inapplicabilità della confisca a beni diversi dal profitto riferibile alla società incorporata al momento della fusione della [OSCURATO:PERSONA], società della quale il ricorrente era amministratore, con la [OSCURATO:PERSONA], neppure specifica quali importi siano stati oggetto della, a suo avviso indebita, apprensione. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il risparmio di spesa, corrispondente alle ritenute dovute e non versate dalla società Viganò, sia stato per effetto della successiva fusione, inglobato dalla società incorporante nei confronti della quale è stato disposto, essendo quest'ultima succeduta nella medesima posizione della compagine incorporata, il sequestro finalizzato alla confisca. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e conda
Sentenza Cassazione n. 42287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris