CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, volti a sollecitare una non consentita diversa e valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.