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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1979

Cassazione n. 25661/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché difettano sia di specificità "intrinseca", limitandosi a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata (primo e secondo motivo) e l'eccessività della pena inflitta (terzo motivo), sia di specificità "estrinseca", non correlandosi in alcun modo alle ragioni non manifestamente illogiche spese nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), la quale ha ribadito, per un verso, che l'affermazione della penale responsabilità si fonda non sulla mera esistenza di un ISEE formalmente valido, ma sulla consapevole reiterazione di dichiarazioni non veritiere, rese dell'imputato in sede di presentazione delle domande del reddito di cittadinanza in data 7 febbraio 2020, 30 settembre 2021 e 26 aprile 2026, tutte successive alla cessazione del contratto di locazione, intervenuta nell'aprile 2019; per altro verso, la congruità della pena, irrogata in misura leggermente superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo, della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio di cui è gravato l'imputato; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con vittoria di spese; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; l'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché difettano sia di specificità "intrinseca", limitandosi a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata (primo e secondo motivo) e l'eccessività della pena inflitta (terzo motivo), sia di specificità "estrinseca", non correlandosi in alcun modo alle ragioni non manifestamente illogiche spese nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), la quale ha ribadito, per un verso, che l'affermazione della penale responsabilità si fonda non sulla mera esistenza di un ISEE formalmente valido, ma sulla consapevole reiterazione di dichiarazioni non veritiere, rese dell'imputato in sede di presentazione delle domande del reddito di cittadinanza in data 7 febbraio 2020, 30 settembre 2021 e 26 aprile 2026, tutte successive alla cessazione del contratto di locazione, intervenuta nell'aprile 2019; per altro verso, la congruità della pena, irrogata in misura leggermente superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo, della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio di cui è gravato l'imputato; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con vittoria di spese; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; l'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichi P.Q.M
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