CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, in sentenza emessa in giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione al giudizio sulla qualificazione giuridica delle circostanze aggravanti contestate nel delitto di furto; Considerato che il giudice del rinvio ha operato il giudizio sulla qualificazione delle circostanze - in questa sede non contestato - e, pur comportando lo stesso un potenziale aggravio di responsabilità, ha mantenuto la pena inflitta in primo grado sul rilievo che la stessa, comunque ritenuta congrua, non poteva essere aumentata in difetto d'impugnazione del pubblico ministero; Ritenuto che trattasi di valutazione corretta in diritto ed insindacabile nel merito, essendo stata peraltro mantenuta una pena inferiore al medio edittale che non aveva neppure costituito oggetto di doglianza nel precedente ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]