CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1997
Cassazione n. 00295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/02/1997 avverso la sentenza del 28/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO[ dato avyjse—alTrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28343/22 Zairi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/