Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 36408/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, indagato per il reato di tentata estorsione aggravata sia ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso), sia perché commessa da più persone riunite.

Secondo la provvista indiziaria il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente a gruppo camorristico del territorio, ha tentato di estorcere a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta operante nel territorio di Casoria, il pagamento di somme a titolo di "messa a posto".

1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL di Napoli, con ordinanza del 9.4.2021, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare di massimo rigore.

2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 cod.proc.pen., nonché vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto all'addebito di estorsione risultando illogica e contraddittoria la giustificazione offerta a proposito della attendibilità e adeguatezza della individuazione fotografica dell'indagato e della ricostruzione della dinamica dei fatti riferita dai dichiaranti Vettoliere e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 273 cod.proc.pen. attesa la mancata individuazione degli elementi indiziari idonei a fondare il concorso nel reato in capo al ricorrente che, nella prospettazione accusatoria, non ha pronunciato alcuna richiesta estorsiva, era solamente presente sul luogo del fatto e non vi è dimostrazione che fosse consapevole delle intenzioni dell'agente.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati.

1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,. ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1yesposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).

2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n, 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085).

2.1. Infatti, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione della vicenda estorsiva, il TDL, alle pagg. 3 e 4 ha dettagliatamente ricostruito lo sviluppo delle deposizioni dei due soggetti (Vettoliere gennaro e [OSCURATO:PERSONA]) presenti al momento della formulazione della richiesta estorsiva.

Si sono poi valorizzati tutti gli elementi di conforto e supporto dell'individuazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 5-6 del provvedimento impugnato: il teste predetto ha potuto riconoscere tutti e tre i soggetti coinvolti nel fatto, perché osservati direttamente in volto; la presenza dell'indagato al fatto è pure corroborata dai riscontri in tema di protratta frequentazione con gli altri indagati, dalla localizzazione dell'utenza cellulare del coindagato Barbato e dal fatto che i tre coindagati si trovavano insieme nei pressi di un circolo ricreativo sia nei frangenti precedenti che in quelli successivi al fatto).

Inoltre, il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione estorsiva è adeguatamente fondato sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla puntuale ricostruzione dei movimenti dei tre indagati e della perfetta coordinazione che ha caratterizzato i movimenti degli stessi e dei mezzi da loro utilizzati nei pressi del cantiere ove è stata consumata la tentata estorsione.

2.2. Rispetto a tali elementi, come già indicato, le contestazioni difensive ora riproposte rimangono su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che si contestano, da indicare specificamente, e invece proposti in maniera vaga, che non si confronta in alcun modo con il panorama complessivo degli elementi raccolti dalla pubblica accusa.

E comunque, a fronte delle argomentazioni articolate del Tribunale del riesame, il ricorso si palesa meramente contro-valutativo e tale da non individuare nel provvedimento alcun vizio tutelabile nella presente sede di legittimità.

Manca, invero, analitica disamina di quanto indicato a proposito deli elementi di riscontro ben enucleati dal TDL alla pag. 5 e sopra richiamati .

3. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati .

4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la • imessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, indagato per il reato di tentata estorsione aggravata sia ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso), sia perché commessa da più persone riunite. Secondo la provvista indiziaria il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente a gruppo camorristico del territorio, ha tentato di estorcere a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta operante nel territorio di Casoria, il pagamento di somme a titolo di "messa a posto". 1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL di Napoli, con ordinanza del 9.4.2021, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare di massimo rigore. 2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 cod.proc.pen., nonché vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto all'addebito di estorsione risultando illogica e contraddittoria la giustificazione offerta a proposito della attendibilità e adeguatezza della individuazione fotografica dell'indagato e della ricostruzione della dinamica dei fatti riferita dai dichiaranti Vettoliere e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 273 cod.proc.pen. attesa la mancata individuazione degli elementi indiziari idonei a fondare il concorso nel reato in capo al ricorrente che, nella prospettazione accusatoria, non ha pronunciato alcuna richiesta estorsiva, era solamente presente sul luogo del fatto e non vi è dimostrazione che fosse consapevole delle intenzioni dell'agente. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,. ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1yesposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n, 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). 2.1. Infatti, per quanto riguarda la puntuale ricostruzione della vicenda estorsiva, il TDL, alle pagg. 3 e 4 ha dettagliatamente ricostruito lo sviluppo delle deposizioni dei due soggetti (Vettoliere gennaro e [OSCURATO:PERSONA]) presenti al momento della formulazione della richiesta estorsiva. Si sono poi valorizzati tutti gli elementi di conforto e supporto dell'individuazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 5-6 del provvedimento impugnato: il teste predetto ha potuto riconoscere tutti e tre i soggetti coinvolti nel fatto, perché osservati direttamente in volto; la presenza dell'indagato al fatto è pure corroborata dai riscontri in tema di protratta frequentazione con gli altri indagati, dalla localizzazione dell'utenza cellulare del coindagato Barbato e dal fatto che i tre coindagati si trovavano insieme nei pressi di un circolo ricreativo sia nei frangenti precedenti che in quelli successivi al fatto). Inoltre, il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione estorsiva è adeguatamente fondato sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla puntuale ricostruzione dei movimenti dei tre indagati e della perfetta coordinazione che ha caratterizzato i movimenti degli stessi e dei mezzi da loro utilizzati nei pressi del cantiere ove è stata consumata la tentata estorsione. 2.2. Rispetto a tali elementi, come già indicato, le contestazioni difensive ora riproposte rimangono su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che si contestano, da indicare specificamente, e invece proposti in maniera vaga, che non si confronta in alcun modo con il panorama complessivo degli elementi raccolti dalla pubblica accusa. E comunque, a fronte delle argomentazioni articolate del Tribunale del riesame, il ricorso si palesa meramente contro-valutativo e tale da non individuare nel provvedimento alcun vizio tutelabile nella presente sede di legittimità. Manca, invero, analitica disamina di quanto indicato a proposito deli elementi di riscontro ben enucleati dal TDL alla pag. 5 e sopra richiamati . 3. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la • imessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.