CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] CILIFICU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un furto pluriaggravato, posto in essere all'interno di una scuola di danza (verbale di ricezione di querela orale di [OSCURATO:PERSONA] DINCA), mediante impossessamento della somma contenuta all'interno di due distributori automatici, con la recidiva specifica (in Roma il 26/5/2023); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto un unico motivo inerente al diniego dell'art. 131 bis, cod. pen., con argomentazioni del tutto reiterative delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con giustificazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo valorizzato, ai fini del ritenuto bisogno di pena, la non occasionalità della condotta per la presenza di un precedente specifico, oltre all'entità dei danni cagionati dall'effrazione compiuta, sia ad una finestra che a due distributori automatici, pertanto valorizzando elementi certamente rientranti tra i parametri di cui all'art. 133, cod. pen. (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]