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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00498/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commesso il 22 maggio 2017).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, dopo essersi introdotta all'interno della struttura ricettiva "Salesiani di [OSCURATO:PERSONA]" - all'interno della quale stabilmente dimorava la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] -, si sarebbe impossessata della borsa di quest'ultima, custodita all'interno della sua camera da letto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali.

Sostiene che il luogo ove si era stato perpetrato il furto non poteva considerarsi una privata dimora, atteso che si trattava di un istituto religioso, rispetto al quale la persona offesa non aveva la facoltà di escluderne l'accesso a estranei.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo fatto riferimento solo ai precedenti penali dell'imputata e alla sua condotta di vita.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata.

La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che la stanza della struttura ricettiva costituiva la stabile dimora della persona offesa, all'interno della quale ella svolgeva tutte le attività tipiche della sua sfera privata.

Al riguardo, deve essere ricordato che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata ...» (Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, Topcic, Rv. 277875).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza), facendo riferimento alla personalità dell'imputata e alla maggiore pericolosità sociale da lei manifesta nel caso in esame rispetto ai fatti oggetto delle precedenti condanne a suo carico. 1.3.

Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso, la ricorrente prospetta questioni manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commesso il 22 maggio 2017). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, dopo essersi introdotta all'interno della struttura ricettiva "Salesiani di [OSCURATO:PERSONA]" - all'interno della quale stabilmente dimorava la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] -, si sarebbe impossessata della borsa di quest'ultima, custodita all'interno della sua camera da letto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali. Sostiene che il luogo ove si era stato perpetrato il furto non poteva considerarsi una privata dimora, atteso che si trattava di un istituto religioso, rispetto al quale la persona offesa non aveva la facoltà di escluderne l'accesso a estranei. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo fatto riferimento solo ai precedenti penali dell'imputata e alla sua condotta di vita. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata. La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che la stanza della struttura ricettiva costituiva la stabile dimora della persona offesa, all'interno della quale ella svolgeva tutte le attività tipiche della sua sfera privata. Al riguardo, deve essere ricordato che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata ...» (Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, Topcic, Rv. 277875). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza), facendo riferimento alla personalità dell'imputata e alla maggiore pericolosità sociale da lei manifesta nel caso in esame rispetto ai fatti oggetto delle precedenti condanne a suo carico. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, la ricorrente prospetta questioni manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell
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