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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 28385/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] MARIO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZA.dato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )i/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non ricorribiie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/4/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] MARIO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZA.dato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )i/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non ricorribiie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Sentenza Cassazione n. 28385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris