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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13192/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KUSM4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del 15 giugno1221 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato sub iudice ed i reati già giudicati dal Giudice per le indagini preliminari di Piacenza con sentenza di applicazione concordata della pena del 27 novembre 2019 e per l'effetto rideterminato la pena in relazione a tutti i reati in continuazione in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600,00 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave tra quelli avvinti dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione conforme al dato normativo ed esente da illogicità giustificative, ha sottolineato la particolare gravità del fatto oggetto di giudizio in considerazione dell'ingente numero e dell'elevato valore della merce ricettata e dell'incrementata caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] il quale, commettendo tre reati della medesima indole in un quinquennio, ha manifestato «il suo indubbio inserimento in un più vasto contesto criminoso quale ricettatore referente di un sodalizio organizzato dedito e specializzato nel commettere furti su larga scala (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha, quindi, ritenuto più grave il reato di cui al capo di imputazione con congruo e non manifestamente illogico riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla maggior capacità a delinquere del prevenuto manifestata nel presente procedimento in considerazione dell'aumentata professionalità criminale e del negativo comportamento processuale.

I giudici di appello hanno rimarcato, in proposito, che in occasione del precedente processo il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la propria responsabilità e chiesto la definizione del giudizio mediante applicazione della pena con conseguente giudizio positivo della sua personalità da parte dell'autorità giudiziaria procedente, giudizio ritenuto dalla Corte territoriale non riproponibile nel caso di specie (pag. 4 della sentenza impugnata).

La valutazione della Corte territoriale circa la maggior gravità del reato oggetto del presente giudizio risulta, pertanto, immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente manifesta infondatezza del motivo di impugnazione. osservato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico e non consentito.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la professionalità e la persistente dedizione al crimine dell'imputato, la mancanza di comportamenti riparativi o di segni di resipiscenza e di distacco dal «fitto passato criminale» del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). considerato che il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, è aspecifico.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto l'attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che l'imputato, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non ha modificato i propri comportamenti, non ha mostrato segni concreti di resipiscenza e non ha posto in essere «alcun comportamento riparatorio, nemmeno simbolico» con conseguente valutazione negativa della personalità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KUSM4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del 15 giugno1221 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato sub iudice ed i reati già giudicati dal Giudice per le indagini preliminari di Piacenza con sentenza di applicazione concordata della pena del 27 novembre 2019 e per l'effetto rideterminato la pena in relazione a tutti i reati in continuazione in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave tra quelli avvinti dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione conforme al dato normativo ed esente da illogicità giustificative, ha sottolineato la particolare gravità del fatto oggetto di giudizio in considerazione dell'ingente numero e dell'elevato valore della merce ricettata e dell'incrementata caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] il quale, commettendo tre reati della medesima indole in un quinquennio, ha manifestato «il suo indubbio inserimento in un più vasto contesto criminoso quale ricettatore referente di un sodalizio organizzato dedito e specializzato nel commettere furti su larga scala (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha, quindi, ritenuto più grave il reato di cui al capo di imputazione con congruo e non manifestamente illogico riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla maggior capacità a delinquere del prevenuto manifestata nel presente procedimento in considerazione dell'aumentata professionalità criminale e del negativo comportamento processuale. I giudici di appello hanno rimarcato, in proposito, che in occasione del precedente processo il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la propria responsabilità e chiesto la definizione del giudizio mediante applicazione della pena con conseguente giudizio positivo della sua personalità da parte dell'autorità giudiziaria procedente, giudizio ritenuto dalla Corte territoriale non riproponibile nel caso di specie (pag. 4 della sentenza impugnata). La valutazione della Corte territoriale circa la maggior gravità del reato oggetto del presente giudizio risulta, pertanto, immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente manifesta infondatezza del motivo di impugnazione. osservato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la professionalità e la persistente dedizione al crimine dell'imputato, la mancanza di comportamenti riparativi o di segni di resipiscenza e di distacco dal «fitto passato criminale» del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). considerato che il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, è aspecifico. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto l'attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che l'imputato, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non ha modificato i propri comportamenti, non ha mostrato segni concreti di resipiscenza e non ha posto in essere «alcun comportamento riparatorio, nemmeno simbolico» con conseguente valutazione negativa della personalità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 fe
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