CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marilia [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Gabriella CAPUANO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce in data 29 gennaio 2021 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 4 aprile 2016 al 18 agosto 2016 e dal 8 ottobre 2020 al 23 novembre 2020, sul rilievo che è impossibile procedere a una valutazione unitaria dei periodi anche perché intervallati da un lungo periodo di libertà. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAPUANO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dei requisititi previsti dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al cumulo dei periodi di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità è possibile operare il congiungimento di più periodi frazionati di pena espiata o presofferta purché imputabili alla stessa pena in esecuzione (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884; Sez. 1, n. 16985 del 28/11/2002, Citarella, Rv. 223987) e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali. Va precisato che, ricorrendo l'ipotesi detta, la sommatoria delle frazioni di semestre è ammessa nella misura in cui il semestre così costruito permette effettivamente un autonomo apprezzamento della prova circa la partecipazione all'opera di rieducazione, con la conseguenza che nessun problema si pone quando detti periodi siamo tra loro contigui sì da costituire, in realtà, un unico ed ininterrotto periodo di detenzione), mentre, viceversa, è inammissibile procedere ad operazioni di collage di spezzoni minimi di detenzione o prelevare il periodo di una detenzione che, per la parte rimanente, è estranea al giudizio. Si è, del resto, precisato che «ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio in relazione a frazioni di semestre intervallate da uno iato di quasi cinque anni, evidenziando l'estrema difficoltà - in ragione dell'estensione di detto iato - di valutare la partecipazione del condannato all'opera rieducativa» (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849) In definitiva, quindi, il principio espresso dall'orientamento menzionato è quello per cui, ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 ord. pen., può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale e riferibili comunque alla medesima esecuzione, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (tra le altre, Sez. 1, n. 1019 del 04/02/1999, Sessa, Rv. 213557). 2.1. È, d'altra parte, pacifico che, nella materia in esame, deve essere escluso ogni automatismo ed occorre sempre fare riferimento alla personalità del soggetto ed a tutti quegli elementi che consentano di accertare se, malgrado la soluzione di continuo, vi sia stata una effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodronnica ad ulteriori eventuali processi rieducativi. Ovviamente deve trattarsi di periodi di durata tale da consentire una effettiva valutazione e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali. 3. Nel caso oggetto del giudizio era stato chiesto di prendere in considerazione periodi estremamente lontani (oltre quattro anni tra un periodo e l'altro), in cui la condannata non si era trovata in espiazione pena, ma in libertà, per cui non risulta né erronea né illogica l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa l'estrema difficoltà di valutare la partecipazione all'opera rieducativa considerando lo iato temporale e lo status libertatis della richiedente. 3.1. Peraltro, la stessa ordinanza non ha limitato il suo esame a dette circostante, ma ha rilevato che, nel periodo preso in esame, la ricorrente si era resa responsabile di una violazione disciplinare con richiamo da parte del direttore. La ricorrente contesta tale circostanza prospettando un errore del Tribunale che avrebbe richiamato il contenuto della scheda di altro detenuto, sanzionato effettivamente con il richiamo del direttore, mentre la scheda della ricorrente riporterebbe solo un'inosservanza agli obblighi, archiviata senza punizione. In proposito, tuttavia, vi è da segnalare che non è la punizione a rilevare in quanto l'oggetto della valutazione è se la condotta si ponga al di fuori della correttezza nel comportamento personale e nel rapporto con le figure istituzionali. Del resto, l'art. 54 ord. pen., nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole carcerarie ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione. Sotto tale profilo, dunque, l'ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorr