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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08196/2022

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19287 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to luca Ranalli elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7713/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 20591/57/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento n. 05720130022419820 con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, nei confronti del contribuente, per l'anno 2004, imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 20041T00709000 emesso per il disconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa; - nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'illegittimità della cartella esattoriale per decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione stante il mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale per esigere l'imposta definitivamente accertata di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 78 DPR n. 131/1986 e 25 DPR n. 602/1973, per avere la CTR avere ritenuto decaduta l'Amministrazione dall'azione di riscossione atteso il mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973, ancorché nella fattispecie, avuto riguardo all'avviso di liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale divenuto definitivo e sotteso alla cartella impugnata, dovesse trovare applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 78 DPR n. 131/1986 decorrente dalla notifica dell'atto presupposto; - il motivo è fondato; - per un verso, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione contro di esso), l'unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione ex art.78 d.p.r. 131/86.

Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa corte di legittimità (Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14 ed altre) secondo cui il termine di decadenza (triennale ex art.76 d.p.r. 131/86) concerne l'esercizio del potere impositivo- accertativo, non già quello di riscossione.

Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l'ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell'atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art.78 cit. e 2946 c.c. (Cass. Sez. 6-5, n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016); -per altro verso, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.2953 c.c., è stato applicato dalla Suprema Corte con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva purché, per i relativi crediti, sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria (Cass., Sez.

U, n. 23397 del 17/11/2016); -pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l'imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario; - nella specie, la normativa sull'imposta di registro (art. 78 DPR n. 131/1986) non contiene la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale per cui trova applicazione il regime ordinario, di cui all'art. 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 18804 del 16/07/2018) trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13 in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA (Sez. 5, n. 12748 del 06/06/2014; Sez. 6-5, n. 20153 del 24/09/2014; Sez. 6-5, n. 11555 del 11/05/2018); - quanto sopra vale anche per le imposte ipotecarie e catastali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 347/90 (Testo unico delle disposizioni I concernenti le imposte ipotecaria e catastali) secondo cui «Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni»; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19287 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to luca Ranalli elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7713/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 20591/57/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento n. 05720130022419820 con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, nei confronti del contribuente, per l'anno 2004, imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 20041T00709000 emesso per il disconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa; - nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'illegittimità della cartella esattoriale per decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione stante il mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale per esigere l'imposta definitivamente accertata di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 78 DPR n. 131/1986 e 25 DPR n. 602/1973, per avere la CTR avere ritenuto decaduta l'Amministrazione dall'azione di riscossione atteso il mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973, ancorché nella fattispecie, avuto riguardo all'avviso di liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale divenuto definitivo e sotteso alla cartella impugnata, dovesse trovare applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 78 DPR n. 131/1986 decorrente dalla notifica dell'atto presupposto; - il motivo è fondato; - per un verso, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione contro di esso), l'unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione ex art.78 d.p.r. 131/86. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa corte di legittimità (Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14 ed altre) secondo cui il termine di decadenza (triennale ex art.76 d.p.r. 131/86) concerne l'esercizio del potere impositivo- accertativo, non già quello di riscossione. Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l'ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell'atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art.78 cit. e 2946 c.c. (Cass. Sez. 6-5, n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016); -per altro verso, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.2953 c.c., è stato applicato dalla Suprema Corte con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva purché, per i relativi crediti, sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria (Cass., Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016); -pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l'imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario; - nella specie, la normativa sull'imposta di registro (art. 78 DPR n. 131/1986) non contiene la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale per cui trova applicazione il regime ordinario, di cui all'art. 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 18804 del 16/07/2018) trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13 in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA (Sez. 5, n. 12748 del 06/06/2014; Sez. 6-5, n. 20153 del 24/09/2014; Sez. 6-5, n. 11555 del 11/05/2018); - quanto sopra vale anche per le imposte ipotecarie e catastali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 347/90 (Testo unico delle disposizioni I concernenti le imposte ipotecaria e catastali) secondo cui «Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni»; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composiz
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