CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha correttamente orientato la decisione sulla scorta dell'intempestività della giustificazione offerta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto dei due coltelli rinvenuti sulla sua autovettura, richiamando il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico che assegna rilevanza, a tal fine, alle sole dichiarazioni rese dall'interessato nell'immediatezza del fatto, ovvero in un momento in cui gli operanti sono in grado di effettuare le opportune verifiche sulla sincerità della deduzione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01); che manifestamente infondato è, del pari, il secondo ed ultimo motivo, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno ricollegato, in perfetto ossequio alla previsione normativa, alla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne definitive, ed all'assenza di elementi suscettibili di favorevole valutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec