CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1967
Cassazione n. 25635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché deduce censure di merito e, comunque, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che, quanto all'elemento oggettivo, la determinazione dell'i.v.a. evasa è avvenuta non in base a un mero calcolo probabilistico, ma mediante metodo analitico, sulla base della documentazione acquisita, e, in relazione al dolo, che l'imputato non solo si è tardivamente attivato per cercare di reperire, tramite lo studio del commercialista, in prossimità del fallimento, la documentazione contabile, ciò che attesta la preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione fiscale, ma nemmeno ha, sia pure parzialmente e tardivamente, pagato le imposte dovute, a conferma del dolo specifico di evasione; rilavato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile perché non solo è del tutto generico, ma non tiene conto del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che la Corte d'appello ha riconosciuto, nella massima estensione, le circostanze attenuanti generiche, sicché detta pena non è suscettibile di ulteriore mitigazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio