CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 18/10/2021 del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (essendo stato l'imputato invece assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. per non essere il fatto previsto della legge come reato). Secondo il capo d'imputazione, il reato di truffa era stato contestato all'[OSCURATO:PERSONA] «perché, con artifizi e raggiri consistiti nel consegnare a saldo parziale del prezzo per l'acquisto di un gommone [OSCURATO:PERSONA] 550, n. 2 assegni per l'importo pari a C 1250,00 cadauno, emessi nonostante la revoca CAI e contestualmente assicurando al venditore la propria solvibilità, inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA], si procurava un ingiusto profitto ovvero la consegna del gommone, con altrui danno. Accertato in Salerno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. Il ricorrente rappresenta che egli aveva concluso l'acquisto del gommone per il prezzo di C 7.500,00, corrispondendo al venditore [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato il bene, una prima tranche di prezzo di C 5.000,00 (a mezzo di un assegno andato a buon fine) e che successivamente, resosi conto di essere insolvente, aveva deciso di non pagare la restante parte di prezzo di C 2.500,00 e aveva quindi consegnato al Savino i due assegni dell'importo di C 1.250,00 cadauno destinati a non essere pagati in quanto emessi in violazione del divieto di emettere assegni. Tanto rappresentato, il ricorrente deduce che tali fatti non integrano il reato di truffa ma un mero inadempimento civilistico o, al più, il reato di insolvenza fraudolenta. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno avrebbe affermato la propria responsabilità per il reato di truffa: a) «sulla base di elementi esclusivamente indiziari scevri dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza»; b) omettendo di «enunciare le ragioni alla base della sua decisione per ritenere non attendibili le deduzioni difensive»; c) senza «scandagliare, non solo astrattamente, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.640 c.p. ma anche la effettiva configurabilità di un quid pluris nella condotta di inadempimento che dimostri la sussistenza di artifici e raggiri». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «con particolare riferimento alla fallacia del percorso giustificativo inerente [al]la ricostruzione/consumazione dei fatti contestati e alla valutazione del quadro probatorio acquisito».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno: a) non avrebbe considerato che la persona offesa, nonostante il danno subito, non era comparsa alle ultime udienze del processo di primo grado e non aveva, perciò, presentato conclusioni, circostanza che, invece, avrebbe dovuto essere tenuta in conto «non solo ai fini della qualificazione del reato contestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (640 c.p.) ma anche in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4» cod. pen.; b) non avrebbe «proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali» ma si sarebbe «limitat[a] ad enucleare, dalle risultanze processuali descritte in Primo grado e non autonomamente ricostruite, quelle che apparivano funzionali alla conferma della sentenza impugnata», così «effettua[ndo] un'impropria valutazione atomizzata, non globale e non unitaria degli stessi elementi di prova posti a sua disposizione»; c) avrebbe «fa[tto] ricorso a mere congetture, ad illazioni, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di controllo empirico, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 530, comma 2, dello stresso codice. Il ricorrente lamenta che «si è giunti ad affermare la penale responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di presunzioni non confermate poi nel corso dell'istruttoria», sicché «è evidente che tale sentenza viola i canoni di valutazione probatoria e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione degli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità» e che «[i]l materiale probatorio raccolto non convince, [...], al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la responsabilità penale dell'[OSCURATO:PERSONA]. Alcuna certezza processuale è emersa circa la sua responsabilità per il fatto ascrittogli». [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 2. In punto di fatto, risulta che: a) l'[OSCURATO:PERSONA] e il Savino conclusero un contratto di compravendita del gommone di proprietà del Savino per il prezzo di C 7.500,00; b) l'[OSCURATO:PERSONA] corrispose al Savino una prima tranche del pre2:zo di C 5.000,00 a mezzo di un assegno andato a buon fine; c) il Savino consegnò il gommone all'[OSCURATO:PERSONA]; d) questi consegnò al Savino, in pagamento della seconda tranche del prezzo del gommone di C 2.500,00, due assegni dell'importo di C 1.250,00 cadauno, tranquillizzando il Savino riguardo agli stessi, nonostante essi fossero destinati a non essere pagati, come poi effettivamente è stato, in quanto emessi in violazione del divieto - del quale l'[OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole - di emettere assegni. 3. In punto di diritto, è necessario rammentare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di truffa contrattuale, con specifico riguardo ai contratti a esecuzione differita (come nel caso del contratto di compravendita in esame, in base al quale il pagamento del prezzo era stato frazionato in più tranche). La Corte di cassazione ha a tale proposito affermato che, nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli a esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074-01). Successivamente, è stato precisato che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456-01). Si deve infine ricordare il principio, ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia acc:ompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regalare pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427-01). 3. Alla luce di tali principi, risulta la correttezza della qualificazione come truffa dei fatti attribuiti all'[OSCURATO:PERSONA], atteso che questi, nel corso dell'esecuzione del contratto di compravendita del gommone, ha posto in essere l'attività fraudolenta consistita nella consegna al venditore [OSCURATO:PERSONA] di due assegni che, certamente, non sarebbero stati pagati (in quanto emessi in violazione del divieto di emettere assegni), tranquillizzando, ciò nonostante, il Savino riguardo agli stessi assegni; attività fraudolenta che si è posta in rapporto di causalità con il verificarsi del danno per il Savino costituito dal mancato ottenimento della tranche del prezzo del gommone che ancora gli spettava e dell'ingiusto profitto per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] costituito dall'acquisizione del gommone pagando un importo inferiore a quello concordato come prezzo dello stesso. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.